Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 febbraio 2004 |
Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca; Vista la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro; Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003, con il quale sono state ripartite le predette risorse assegnate al FAR per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalita'; Visto, in particolare, che il suddetto decreto direttoriale destina una quota pari a 35 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000; Visto, inoltre, che, delle suddette risorse, una quota pari a 25 milioni di euro e' destinata, ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi nelle seguenti aree tematiche e secondo la seguente ripartizione: ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione.... 12,5; ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi.... 12,5; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000; Acquisito in relazione agli interventi cosi' definiti il parere positivo della Commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, recante la: «Ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)», i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive mirate alla ridefinizione dei processi organizzativi e tecnologici dei distretti industriali nonche' dei sistemi di logistica integrata per le reti di Pmi. Tema 1 - Oggetto della ricerca: realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali. Possibili risultati attesi: a) realizzazione di nuove architetture, piattaforme e software per la cooperazione ed integrazione dinamica di servizi innovativi. Sviluppo di metodologie per l'integrazione e la gestione con e-services di servizi adattivi alle specifiche realta' dei distretti/filiera; b) realizzazione di nuovi modelli di rappresentazione, acquisizione, gestione della conoscenza, con progettazione di sistemi tecnologici di condivisione della conoscenza; c) piattaforme per l'interazione multicanale e multisensoriale; d) sviluppo e messa a punto di architetture organizzative di distretti/filiera attraverso l'analisi e la reingegnerizzazione di processi critici utilizzando strumenti ICT avanzati. Tema 2 - Oggetto della ricerca: sistemi logistici intelligenti per PMI. Possibili risultati immediati attesi: a) nuovi modelli e soluzioni ICT per l'integrazione tra reti di PMI e sistema logistico al fine di migliorare la competitivita' delle imprese; b) nuove piattaforme di sviluppo software e nuovi sistemi tecnologici basati su e-services adattivi e combinabili per la logistica integrata; c) nuovi modelli di filiere produttive che sfruttino le potenzialita' di tecnologie emergenti. 3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento. 4. Ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attivita', la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attivita' progettuali, di soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 5. Con riferimento al tema n. 1, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l'attivita' di ricerca ICT, sperimentandola su imprese in cluster o filiera, e la relativa valutazione in termini di funzionalita', facilita' di estensione e livelli di servizio. 6. Con riferimento al tema n. 2, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l'attivita' di ricerca ICT, sperimentandola sul sistema logistico, e la relativa valutazione in termini di funzionalita', flessibilita', facilita' di estensione e livelli di servizio. 7. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie. 8. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i trentasei mesi. |
| Art. 2. 1. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003. |
| Art. 3. 1. L'ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 25 milioni di euro. 2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 6 milioni di euro, e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' superare i 9 milioni di euro. |
| Art. 4. 1. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. 2. Le attivita' di formazione, di cui al punto 4 dell'art. 2, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto. |
| Art. 5. 1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. La valutazione e selezione per l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti sara' effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti elementi: a) grado di rispondenza del progetto all'oggetto della ricerca dello specifico tema; b) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca; c) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese ICT, delle imprese e degli operatori specializzati utilizzatori delle applicazioni/piattaforme oggetto della ricerca, delle strutture universitarie e di ricerca; d) effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione, ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (solo per progetti presentati da grandi imprese); e) novita' e originalita' dei prodotti sviluppati e delle conoscenze acquisibili per i settori strategici interessati; f) utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitivita' delle imprese direttamente e indirettamente coinvolte; g) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse; h) attendibilita' delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente; i) congruita' delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto. 3. Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai fini della selezione: il perseguimento del piu' ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto; la trasferibilita' delle conoscenze sviluppate verso possibili risultati attesi in altre tematiche di ricerca; il ricorso all'impiego di conoscenze multidisciplinari nel campo delle nuove tecnologie per attivita' di impresa e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, applicazioni della biologia avanzata; la potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita'; la capacita' del progetto a generare o potenziare centri di eccellenza e/o di competenza. 4. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sara' data priorita' all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. |
| Art. 6. 1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito web del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo: www.miur.it 2. Il progetto, composto da un originale piu' quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato recante all'esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura «Bando FAR Articolo 56» e deve essere presentato esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata a: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma. 3. Il progetto deve essere presentato, a pena di inammissibilita', entro e non oltre il 21 aprile 2004 e, ai fini del rispetto del termine suddetto, fara' fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale accettante. 4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 7. 1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 8. 1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Roma, 16 febbraio 2004 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
|
|
|