Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 17 febbraio 2004 |
Integrazione al decreto direttoriale 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina superiore». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui e' stata prevista la sottozona «Maroggia»; Visto l'art. 24, comma 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che esclude la possibilita' di impiego di un nome geografico per designare marchi in presenza dell'utilizzazione dello stesso per una denominazione di origine; Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Valtellina, in data 17 dicembre 2003 su istanza del Consorzio Produttori del Vino Maroggia, relativa alla possibilita' di smaltire il prodotto designato quale «Valtellina Superiore» e recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», proveniente dalla vendemmia 2001; Vista la nota della regione Lombardia del 23 dicembre 2003 n. 1079/03Pcn, che esprime il proprio nulla osta circa la richiesta sopra citata, finalizzata allo smaltimento del prodotto della vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia»; Visto che nel decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui e' stata inserita la sottozona «Maroggia», non e' stata prevista la possibilita' di procedere allo smaltimento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», in quanto dello stesso si e' venuti a conoscenza in data 17 dicembre 2003;
Decreta:
All'art. 4 del decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», e' aggiunto il seguente art. 5:
Art. 5. 1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, ottenuti dalla vendemmia 2001, recanti in etichetta l'indicazione del marchio «Maroggia», che alla pubblicazione del presente decreto trovansi gia' confezionati in bottiglie della capacita' di litri 0,750, e' concesso un periodo di smaltimento: di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici; di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. 2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001, purche' documentabile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2004 Il direttore generale: Abate |
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