Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56 |
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' di vigilanza di settore" indica le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n); b) "amministrazioni interessate" indica le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r); c) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; d) "testo unico bancario" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; e) "testo unico dell'intermediazione finanziaria" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) "legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 16 del 28 giugno 1991. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004". L'art. 15 della citata legge, cosi' recita: "Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991. n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari; b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclagio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge; d) riesaminare, al fine di acerescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee; e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria. 2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.". - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, reca: "Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE". - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: "Disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE". - Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, reca: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/97/CE e' pubblicata in GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001. - La legge 7 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002.". - L'art. 1, commi 1 e 3, della citata legge, cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Omissis. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Omissis.". Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Ambito di applicazione
1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR); f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle societa' fiduciarie; l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe. 2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse. - L'art. 1 del citato decreto, cosi' recita: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197 del 1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S."; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3. 2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.".
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| Art. 3. Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni 1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.
Note all'art. 3: - Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca: "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.". - L'art. 13 del citato decreto-legge, cosi' recita: "Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) societa' di intermediazione mobiliare; d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) societa' fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) societa' Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione. 4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e' superiore a 12.500 euro annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro. 6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni. 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.". - La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.". - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.". - L'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625. - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse. - L'art. 2, comma 1, del citato decreto, sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.
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| Art. 4. Abilitazione 1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1. |
| Art. 5. Collaborazione tra autorita' 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni. 2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', anche a seguito di protocolli d'intesa. 3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 4. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2. |
| Art. 6. Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative 1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". 2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio e' sostituito dal seguente: "2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.". 3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,". 4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: "di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse" e alla lettera d) le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "tenuti alle segnalazioni". 5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". 6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento"; b) al comma 5 le parole: "una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore dell'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta' del valore dell'operazione"; c) al comma 6 le parole "del divieto di cui all'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del divieto di cui all'articolo 3, comma 8"; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo."; e) al comma 8 le parole: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". 7. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". 9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.". 10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: "intermediari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti". 11. Sono abrogati: a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio; b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Note all'art. 6: - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio), vedi note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio. 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile. 5. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 6. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.". - Il testo vigente dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 3, comma 4: omissis. c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti "tenuti alle segnalazioni"; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti "tenuti alle segnalazioni". - Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, 5, 6, 8, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio), come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento del valore dell'operazione". Omissis 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta' del valore dell'operazione". 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione "del divieto di cui all'art. 3, comma 8", con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. "6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.". Omissis. 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le variazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. Omissis.". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". - Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". - Il testo vigente dell'art. 150, comma 2, della citata legge, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 150. - 1. (Omissis). 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette. Omissis".
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| Art. 7. Sanzioni amministrative 1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione. 2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione. 3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze; 4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000. 6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16. 7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Note all'art. 7: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 6. - L'art. 14 della citata legge, cosi recita: "Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel commia precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.". - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse. - L'art. 3 e l'art. 5, comma 10, del citato decreto, cosi' recitano: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni) - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratterisliche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. lI titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. (Abrogato). 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.". "Art. 5. - (Omissis). 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.". - Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note alle premesse. L'art. 5, comma 1, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 5 (Controlli). - 1. Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a norma dell'art. 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, puo' indicare i dati, registrati ai sensi dell'art. 4, che i soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'art. 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC puo', altresi', accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197 del 1991 ed effettuare i trattamenti necessari. (Omissis).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, reca: "Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.". - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 6. L'art. 16, della citata legge, cosi' recita: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione connnessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.". - La legge 7 febbraio 1951, n. 168, reca: "Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.".
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| Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. 2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. 3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t). 5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4. 6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2. 7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale facolta' chi si e' gia' avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4. 10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Pisanu, Ministro dell'interno Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 8: - Per il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e l'art. 13, comma 1, vedi note all'art. 3. - Per la legge 6 febbraio 1980, n. 15, vedi note all'art. 3. - Per la legge 19 marzo 1990, n. 55, e l'art. 30, comma 1, vedi note all'art. 3. - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse. - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, e l'art. 3, vedi note all'art. 6. - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 7. L'art. 16 della citata legge, cosi' recita: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".
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