Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 50
Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta nonche' la crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti definiti all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria, i quali, tuttavia, possono riportare le denominazioni di cui all'allegato I, nel rispetto dei requisiti ivi previsti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002».
- Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della citata legge
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili,
contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
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Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
(20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.».
- La direttiva del Consiglio n. 2001/113/CE e'
pubblicata in GUCE 12 gennaio 2002, n. L 10.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca:
«Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del
24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari».



 
Art. 2.
Composizione e lavorazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati all'allegato IV e le materie prime di cui all'allegato II.
2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all'allegato III.
3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.
4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, puo' essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il prodotto riporta la dicitura «da conservare in frigorifero dopo l'apertura»; tale dicitura non e' richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
vedi in note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209,
reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE».



 
Art. 3.
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la dicitura concernente il contenuto di frutta: «frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di piu' o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione puo' non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Le indicazioni di cui al comma 2, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
4. Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti.
5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.
6. La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.
7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1, preparati con le mele cotogne puo' essere accompagnata dal termine «cotognata».



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
vedi in note alle premesse.
- L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura
dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al
consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto
previsto dall'art. 17, nonche' la loro presentazione e la
relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente
decreto.
(Omissis).».
- Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
vedi in note alle premesse.



 
Art. 4.
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, e successive modificazioni.
 
Art. 5.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega nei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ingredienti o materie prime diverse da quelle consentite dall'articolo 2, comma 1, o sottopone le materie prime a trattamenti diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o comunque viola le altre disposizioni dell'articolo 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
 
Art. 6.
Norme transitorie
1. I prodotti disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.
2. I prodotti disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ALLEGATO I
(Articoli 1, 2, 3 e 5 e Allegato IV)

Denominazione di vendita e definizione dei prodotti

1. Confettura
E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o piu' specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura puo' essere ottenuta dal frutto intero o tagliato e/o affettato.
La quantita' di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di' prodotto finito non deve essere inferiore a: a) 350 grammi in generale; b) 250 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero,
cinorrodi e mele cotogne; c) 150 grammi per lo zenzero; d) 160 grammi per il pomo di acagiu'; e) 60 grammi per il frutto di granadiglia.

2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o piu' specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi puo' essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di questa specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra puo' essere ottenuta dal frutto intero o tagliato e/o affettato.
I seguenti frutti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confetture extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a: a) 450 grammi in generale; b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero,
cinorrodi e mele cotogne; c) 250 grammi per lo zenzero; d) 230 grammi per il pomo di acagiu'; e) 80 grammi per la granadiglia.

3. Gelatina
E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o piu' specie di frutta. La quantita' di succo di frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura Dette quantita' sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

4. Gelatina extra
E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o piu' specie di frutta.
I seguenti frutti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di gelatine extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantita' di succo di frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra.
Dette quantita' sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

5. Marmellata
E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.
La quantita' di agrumi utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi provenienti dall'endocarpo.

6. Marmellata gelatina
E' il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantita' di scorza di agrumi finemente tagliata.

7. Crema di marroni
E' la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e purea di marroni. La quantita' di purea di marroni (di Castanea Sativa) utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito deve essere non inferiore a 380 grammi.
 
ALLEGATO II
(Art. 2 e Allegato III)

Definizione delle materie prime

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
1. Frutto a) il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non
privato di alcuno dei loro componenti essenziali, giunto al grado
di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura; b) le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo
zenzero puo' essere essiccato o conservato nello sciroppo; Sono
equiparati alla frutta i pomodori, le parti commestibili dei fusti
del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche,
i meloni e le angurie.

2. Polpa di frutta
La parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte puo' essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di bosco, ma non puo' essere ridotta in purea.

3. Purea di frutta
La parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

4. Estratti acquosi
Gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le inevitabili perdite dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.

5. Scorza di agrumi
Le scorze di agrumi, pulite, con o senza l'endocarpo.

6. Zuccheri
Gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo zucchero grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla frutta, lo zucchero bruno.
Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva puo' essere designato "zucchero d'uva".
 
ALLEGATO III
(Art. 2)

Trattamenti delle materie prime

1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2, 3 e 4 possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti: a) trattamenti mediante il calore o il freddo; b) liofilizzazione; c) concentrazione, se il prodotto si presta tecnicamente; d) uso di anidride solforosa (E 220) e suoi sali (E 221, 222, 223,
224, 226 e 227) come coadiuvante per la produzione, purche' il
tenore massimo di anidride solforosa fissato dal decreto del
Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, non sia superato
nei prodotti definiti nell'allegato I. L'uso di tali sostanze e'
vietato nella preparazione di materie prime destinate alla
fabbricazione di confetture extra e di gelatine extra; e) le albicocche e le prugne destinate alla produzione di confetture
possono anche subire trattamenti di disidratazione, diversi dalla
liofilizzazione;

2. La scorza di agrumi puo' essere conservata in salamoia.
 
ALLEGATO IV
(Art. 2)

Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I

-------------------------------------------------------------------- Miele In tutti i prodotti in sostituzione
totale o parziale degli zuccheri -------------------------------------------------------------------- Succhi di frutta Solo nella confettura -------------------------------------------------------------------- Succo di agrumi Nei prodotti ottenuti da altri
frutti:
solo nella confettura, confettura
extra, gelatina e gelatina extra -------------------------------------------------------------------- Succo di piccoli frutti rossi Solo nelle confettura e nelle con-
fetture extra prodotte con cinor-
rodi, fragole, lamponi, uva spina,
ribes rossi, prugne e rabarbaro -------------------------------------------------------------------- Succo di barbabietole rosse Solo nelle confettura e nella gela-
tina prodotte con fragole, lampo-
ni, uva spina,ribes rossi e prugne -------------------------------------------------------------------- Oli essenziali di agrumi Solo nella marmellata e nella mar-
mellata gelatina -------------------------------------------------------------------- Oli e grassi commestibili In tutti i prodotti quali agenti antischiumogeni -------------------------------------------------------------------- Pectina liquida In tutti i prodotti -------------------------------------------------------------------- Scorze di agrumi Solo nella confettura, nella con-
fettura extra, nella gelatina e
nella gelatina extra -------------------------------------------------------------------- Foglie di malvarosa Solo nella confettura, nella con- (Pelargonium odoratissimum) fettura extra, nella gelatina e
nella gelatina extra, quando sono
ottenute da cotogne -------------------------------------------------------------------- Sostanze alcoliche, vino e In tutti i prodotti vino liquoroso -------------------------------------------------------------------- Noci nocciole e mandorle In tutti i prodotti -------------------------------------------------------------------- Vaniglia ed estratti di In tutti i prodotti vaniglia, vanillina -------------------------------------------------------------------- Erbe aromatiche, spezie In tutti i prodotti --------------------------------------------------------------------
 
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