Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente:
«139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.». (( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici.».
- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di
Corte di appello e' istituito un Tribunale regionale delle
acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di
appello di Cagliari.
Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione
ordinaria della Corte di appello designata dal presidente,
integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli
ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura adottata su proposta del
presidente della Corte di appello.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre
votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art.139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di
giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso e' composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello
Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il
Consiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondente
a quello di procuratore generale della Corte suprema di
cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di
Cassazione;
d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.
In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di
grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con
decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e
designati: i consiglieri di Stato dal presidente del
Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo
presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono
nominati con decreto del Ministro della giustizia in
conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del
Tribunale superiore.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore puo' essere
collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della
magistratura.
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un
proprio ufficio di cancelleria.
Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di
grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al
settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo
presidente della Corte di cassazione, per necessita' di
servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio
cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita'
giudiziarie di Roma.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° agosto
1959, n. 704 (Indennita' ai componenti dei Tribunali delle
acque pubbliche), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1. - L'indennita' fissa mensile spettante,
indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai
componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata
in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali
regionali e in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli
stessi tribunali.
Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle
acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti
componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta
un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendano
parte.
L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai
consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali
regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento
od assenza di componenti effettivi o per particolari
esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni
Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato
tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non
e' espressamente indicata.».
 
Art. 1-bis.
Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (( 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo):
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i
singoli Ministri possono essere attribuiti anche a
dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il
loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in
deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non
oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1 (Misure urgenti in
materia di amministrazione della giustizia):
«Art. 5. - 1. Al fine di assicurare il necessario
supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il
numero massimo dei magistrati che possono essere collocati
fuori dal ruolo organico della magistratura per essere
destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.
19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004.
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto
del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma
1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale
organico della magistratura.».
 
Art. 2.
Proroga dell'incarico dei giudici onorari
di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004. (( 1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina
a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.
Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».
- Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre sette anni dalla
data di efficacia del presente decreto.».
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 132
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, (( i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, )) per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati (( relativi al traffico telefonico )) sono conservati dal fornitore per ulteriori (( ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei delitti )) di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del (( giudice su istanza del pubblico ministero o )) del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, (( ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: ))

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' (( di trattamento dei )) dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, (( l'utilizzazione dei dati sia consentita )) solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. (Comma soppresso).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 407 del
codice di procedura penale:
«2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli art.
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 17 (Trattamento che presenta rischi
specifici). - 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalita' del trattamento o agli effetti che puo'
determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.».
 
Art. 4.
Modifiche all'articolo 181
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. (( Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati
ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
e' effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
"6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in
materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giornalistica):
«2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per
l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in
caso di interconnessione, e' consentito sino alla fine del
periodo durante il quale puo' essere legalmente contestata
la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime
finalita', possono essere sottoposti a trattamento i dati
concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione
dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel
periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate
effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del
servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.».
 
Art. 5.
(Soppresso dalla legge di conversione)
 
Art. 6.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 6-bis.
Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale
dello Stato (( 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita' nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350». ))

Riferimenti normativi:
- La tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71
(Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1991, n. 58.
- La tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n.
186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8-bis, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n.
268, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art.
1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10):
«8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale
centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali,
di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della
Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente
consistente, possono essere assegnati, con delibera del
consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di
coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e
di coordinamento non puo' essere superiore a dieci
unita'.».
- La tabella B, allegata alla legge 20 dicembre 1961,
n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione
speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di
guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio
1962, n. 1.
- La tabella A, allegata alla legge 3 aprile 1979, n.
103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile
1979, n. 99.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- La tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299.
 
Art. 7.
Disposizioni in tema di effetti delle procedure
concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne' consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
 
Art. 8.
Norma finanziaria (( 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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