Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 356
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 23), recante: «Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004)».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sara' definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex ottava qualifica funzionale. (( Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003. )) (( 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 46, della legge n.
350/2003 e' il seguente:
«46. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni
di euro a decorrere dal 2005.».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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