IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna; Viste le deliberazioni numeri 56 e 71 rispettivamente del 18 e 22 dicembre 2003 con le quali il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita'; Condiserato che le modifiche non hanno interessato gli articoli 15, 24, 28 (gia' art. 27), 32 (gia' art. 30), 35 (gia' art. 33), 40 (gia' art. 39), 41 (gia' art. 40) il cui testo e' rimasto invariato, mentre nell'art. 10 e' stato necessario riformulare l'ordine delle lettere a), b), d), e), f); Vista la nota, prot. n. 763 del 13 gennaio 2004 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche di statuto come risultanti dai verbali del senato accademico del 18 e 22 dicembre 2003; Vista la nota M.I.U.R., prot. n. 310 dell'11 febbraio 2004 con la quale e' stato trasmesso il decreto del direttore della Direzione generale per l'universita' del 10 febbraio 2004 con il quale sono stati formulati rilievi sugli articoli: 21, comma 8, 23, comma 1, 36, comma 1, 37, commi 2 e 4, 39; Vista la deliberazione n. 92 del 19 febbraio 2004 con la quale il senato accademico ha conformato i predetti articoli ai rilievi formulati dal Ministero; Ritenuta che il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo si sia concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche; Decreta: 1. Emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce negli articoli 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 (aggiunto), 27 (gia' art. 26), 29 (gia' art. 28), 30 (gia' art. 29), 31 (aggiunto), 33 (gia' art. 31), 34 (gia' art. 32), 36 (gia' art. 34), 37 (gia' art. 35), 38 (gia' art. 37), 39 (gia' art. 38), 42 (gia' art. 41), 43 (gia' art. 42), 44 (gia' art. 43), 45 (gia' art. 44), 46 (gia' art. 45), 47 (gia' art. 46), come appresso riportati ed il cui testo sostituisce il precedente: «Art.1 (Principi generali). - 1. L'Universita' di Lecce, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica. L'Universita' conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati. 2. L'Universita' afferma la propria indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso e economico. 3. L'Universita' diffonde la cultura della pace e del ripudio della guerra, della giustizia sociale e del progresso civile. 4. L'Universita' e' aperta al dialogo e al confronto con tutte le istituzioni locali, nazionali ed internazionali. 5. L'Universita' ritiene inscindibili l'attivita' didattica e quella di ricerca. 6. L'Universita' garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto attiene ai temi che ai metodi. 7. Ogni valutazione dell'attivita' di ricerca e' riservata agli organismi scientifici competenti. 8. L'Universita' garantisce la liberta' d'insegnamento dei singoli docenti, nonche' l'autonomia delle strutture didattiche, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo. 9. La valutazione dell'attivita' didattica e' riservata agli organismi competenti, secondo strumenti e modalita' definiti dal regolamento didattico. 10. L'Universita' organizza i propri servizi in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio. 11. L'Universita' s'impegna a soddisfare le esigenze di orientamento e di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione alle attivita' universitarie. 12. L'Universita' valorizza il contributo degli studenti e delle loro forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalita' dettate dai regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture didattiche. 13. L'Universita' assicura la partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla vita dell'Ateneo. 14. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi ed all'impiego. 15. Gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti degli organi dell'Ateneo sono pubblici. «Art. 2 (Principi organizzatori). - 1. L'organizzazione dell'Universita' e' finalizzata alla promozione e all'espletamento della ricerca e della formazione. 2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche ed anche con soggetti privati, attivando, ove necessario, forme associative; b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo, alle singole strutture didattiche e ai Dipartimenti; c) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarita' delle diverse situazioni; d) delegabilita' delle funzioni. 3. L'Universita' puo' istituire scuole superiori di alta formazione, scuole di dottorato, centri di ricerca e di servizio e dotarsi di organismi di consulenza tecnico-amministrativa. 4. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo politico e controllo da un lato e gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dall'altro. 5. L'attivita' dell'Universita' si conforma ai principi di: a) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti; b) semplificazione e snellimento delle procedure; c) responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarita' degli atti e verifica dei risultati raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo. «Art. 3 (Statuto). - 1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' garantita dall'art. 33 della Costituzione. 2. La facolta' di avanzare proposte di revisione dello statuto e' riservata al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti, ai singoli consigli di facolta', didattici e di dipartimento, alla consulta del personale tecnico/amministrativo ed al comitato per le pari opportunita'. 3. La revisione dello statuto e' operata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i pareri del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti, della consulta del personale tecnico/amministrativo e del comitato per le pari opportunita'. «Art. 4 (Regolamenti di Ateneo). - 1. L'Universita' attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalita' attraverso lo strumento dei regolamenti dotandosi in particolare dei seguenti: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento didattico; c) regolamento per gli studenti; d) regolamento di tutorato; e) regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'. 2. I regolamenti di cui ai punti a), b), c), d) sono approvati dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti, il regolamento di cui al punto c) e' approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e, per le parti di loro competenza, le facolta' e i Dipartimenti. 3. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere modificati con le stesse modalita' previste per l'approvazione. «Art. 5 (Regolamenti delle strutture). - 1. I regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 2. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo non sia diversamente stabilito. 3. La modifica di tali regolamenti e' approvata dalle strutture competenti, a maggioranza assoluta dei componenti. Il nuovo regolamento e' emanato in accordo con quanto disposto dal comma 2. «Art. 6 (Strutture dell'Universita). - 1. L'Ateneo si articola in strutture di ricerca, di formazione, amministrative e di supporto all'attivita' didattico-scientifica. «Art. 7 (Strutture di ricerca e di formazione). 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche, l'Universita' si articola in facolta', a loro volta strutturate in corsi di studio. Presso l'Universita' possono essere istituiti corsi di studio interfacolta' o interuniversitari. In tal caso, specifici protocolli definiscono, nel rispetto di ciascun regolamento di facolta' e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per la gestione e il sostegno delle attivita' didattiche del corso interfacolta' o interateneo. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo. L'attivazione di tali strutture e' subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio d'amministrazione della disponibilita' delle risorse necessarie al loro funzionamento anche con riferimento al personale tecnico amministrativo. Nel caso di corsi di studio previsti presso una facolta' gia' esistente, l'attivazione e' subordinata anche al parere favorevole della stessa facolta' o, nel caso di corsi interfacolta', all'approvazione di apposita convenzione. 2. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei dipartimenti sono previste dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo. «Art. 8 (Facolta). - 1. Il regolamento didattico d'Ateneo stabilisce le modalita' di istituzione e soppressione delle facolta' e ne registra l'elenco. Ogni facolta' elabora un proprio regolamento autonomo che disciplina, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, il suo funzionamento e quello degli organi ivi costituiti. Il regolamento e' approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello statuto. 2. Le facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dai loro regolamenti. Questi ultimi, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli didattici stabiliscono quali funzioni debbano essere riservate ai consigli di facolta', ferme restando quelle previste dalla normativa vigente. 3. Le facolta' hanno come compiti principali: a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche nel quadro delle decisioni del senato accademico e dei pareri dei corsi di studio e dei Dipartimenti preventivamente individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individua, di concerto con i medesimi, i Dipartimenti che forniranno il supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio; b) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica delle attivita' didattiche, tenendo conto dei pareri formulati dai Consigli didattici dell'Ateneo; c) la formulazione dei Piani di sviluppo, sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei Dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza; d) la richiesta dei posti di ruolo di professore e ricercatore e l'utilizzazione dei posti loro assegnati sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza; e) la chiamata dei professori di ruolo sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei Dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza; f) l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica della compatibilita' con le risorse disponibili e con il buon funzionamento delle attivita' didattiche, anche al fine di un'equa ripartizione dei carichi didattici, d'intesa con i consigli didattici; g) l'organizzazione, anche in collaborazione con altre facolta', di attivita' e corsi per l'orientamento degli studenti; h) l'organizzazione e il controllo, anche in collaborazione con altre facolta' o con altri enti, di servizi didattici che rientrino nelle proprie competenze disciplinari, quali corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli esami di Stato. 4. Le facolta' svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo. 5. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il consiglio di presidenza; c) il consiglio di facolta'; d) i consigli didattici. «Art. 9 (Preside). - 1. Il preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni. Spetta, inoltre, al preside: a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative della facolta'; b) formulare entro la fine di ogni anno accademico una relazione annuale sull'attivita' didattica svolta, di concerto con i presidenti dei consigli didattici; c) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 2. Le elezioni sono indette dal decano della facolta' o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del preside in modo che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della cessazione del mandato. Nel caso di cessazione anticipa del mandato del preside le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla cessazione. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, tra i professori a tempo pieno di prima fascia della facolta', dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elezione di ballottaggio e' valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parita', il ballottaggio sara' ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avra' riportato la maggioranza richiesta. Per quanto non previsto si applicano le norme previste nel regolamento generale di Ateneo sulle elezioni. 3. Il preside e' nominato dal rettore, dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e' incompatibile con quelle di rettore, di presidente di consiglio didattico, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio d'amministrazione. 4. Il preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni. 5. Il preside puo' delegare sue specifiche funzioni ai presidenti dei corsi di studio. 6. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facolta'. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni e indice immediatamente le elezioni per la nomina del preside che dovranno svolgersi entro i successivi sessanta giorni. «Art. 10 (Consiglio di presidenza). - 1. In ogni facolta' e' costituito un consiglio di presidenza con compiti di istruzione e di coordinamento delle relative attivita'. Puo' esercitare, a titolo di delega, specifiche funzioni del consiglio di facolta', escluse quelle di cui al precedente art. 8, comma 3 a), b), d), e), f). La sua composizione, il suo funzionamento e i suoi compiti, sono definiti dal regolamento della facolta'. «Art. 11 (Consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da tutti i ricercatori in servizio presso la stessa facolta', da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni corso di studio della facolta' in misura pari al 20% delle componenti dei docenti e ricercatori. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Le modalita' di elezioni delle rappresentanze studentesche sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. 2. Le chiamate dei professori di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del consiglio di facolta' appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra. «Art. 12 (Consigli didattici). - 1. I consigli didattici costituiti nell'ambito della facolta' comprendono corsi di laurea e di laurea specialistica attivati presso la facolta' e appartenenti alla medesima classe. Dei consigli didattici fanno parte i professori ed i ricercatori che abbiano optato di far parte di quel consiglio e che svolgono attivita' didattica nei corsi di laurea che fanno capo a ciascun consiglio didattico, nonche' una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di laurea pari al 20% dei docenti e ricercatori di ruolo. Le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 2. Ogni consiglio didattico si da un regolamento autonomo che ne ordina il funzionamento; tale regolamento fa parte del regolamento della facolta'. 3. Il senato accademico, su proposta motivata della facolta', puo' deliberare la costituzione di consigli didattici distinti all'interno della medesima classe o anche composti da corsi di laurea appartenenti a classi diverse. 4. Sono compiti del consiglio didattico: a) coordinare le attivita' di insegnamento e di tutorato; b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti; c) proporre al consiglio di facolta' l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo; d) formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua competenza, per l'attribuzione dei carichi didattici, degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti; per la definizione dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti d'afferenza in merito agli impegni di ricerca; per l'espletamento di altre attivita' didattiche; e) formulare al consiglio di facolta' proposte e pareri in merito al regolamento e ai piani di sviluppo della facolta'. 5. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal collegio composto dai membri del consiglio di corso di studio appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra. 6. Ogni consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo incardinati nel corso di studio, un presidente, secondo le modalita' del regolamento generale di Ateneo. Il presidente dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attivita' del corso di studio. 8. Il presidente nomina tra i professori di ruolo un vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni. 9. Il consiglio puo' nominare, al suo interno, una commissione didattica, con i compiti e le modalita' stabiliti dal regolamento del corso di studio. «Art. 13 (Classi di corsi di studio). - 1. Le classi di corsi di studio costituiscono raggruppamenti di corsi di studio e sono disciplinate dai decreti ministeriali, che ne determinano le denominazioni, nonche' gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 2. Le classi di corso di studio possono essere attivate anche in piu' facolta', su proposta di una o piu' facolta' ovvero del senato accademico, purche' al loro interno sia attivato almeno un corso di studio. 3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce le norme che presiedono al funzionamento del corso di studio e dei consigli didattici. «Art. 14 (Commissioni didattiche paritetiche). 1. Presso ogni facolta' e consiglio didattico sono istituite commissioni didattiche, composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, che hanno il compito di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche e di esprimere pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e agli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. 2. Tra i componenti della commissione didattica paritetica e' eletto il coordinatore. «Art. 16 (Ammissione ai corsi). - 1. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni necessarie a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della formazione culturale e professionale. A tal fine il senato accademico detta, in conformita' a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio. 2. Per l'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo il senato accademico, sentiti le facolta', i corsi di studio, il consiglio degli studenti, ed in conformita' alle norme di legge in vigore, puo' stabilire con delibera motivata, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il numero massimo di iscrizioni per i singoli corsi di studio. 3. Il senato accademico assume ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati, al fine di garantire un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione. «Art. 17 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori di ricerca omogenei per finalita' o per metodi. Svolgono, inoltre, attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni. 2. All'interno dei dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle ricerche del dipartimento e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' in relazione alle caratteristiche dei singoli settori di ricerca. 3. I dipartimenti sono responsabili diretti delle attivita' relative ai dottorati di ricerca. 4. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa e finanziaria, entro i limiti previsti dai regolamenti d'Ateneo. 5. I dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di ruolo che vi afferiscono; fa parte degli stessi il personale tecnico-amministrativo a ciascuno di essi assegnato. Le modalita' per l'esercizio e la valutazione dell'opzione di afferenza sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il mancato esercizio del diritto d'opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del senato accademico. I mutamenti di afferenza vanno motivati con documentate esigenze di ricerca. 6. Partecipano alle attivita' di ricerca del dipartimento, con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti dei singoli dipartimenti, i professori supplenti, che non facciano parte di altro dipartimento dell'Universita', nonche' i professori a contratto, gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione ed i titolari di borse di studio. 7. Per la costituzione e l'esistenza di un dipartimento e' richiesta l'afferenza di almeno sedici tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Universita' di Lecce, dei quali almeno nove professori e non meno di tre di prima fascia. 8. Ogni dipartimento si da' un regolamento che ne ordina il proprio funzionamento e quello degli organi ivi costituiti. Il regolamento e' approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello statuto. 9. I dipartimenti: a) collaborano all'attivita' didattica delle facolta' e dei corsi di studio, mettendo a disposizione le proprie risorse; b) avanzano alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo, richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore; c) formulano un parere articolato sui docenti e ricercatori che manifestano l'intenzione di afferire al dipartimento; d) esprimono pareri sull'assegnazione degli incarichi di insegnamento a propri membri; e) presentano richieste di personale, di strutture di ricerca e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione; f) svolgono ogni altra funzione attinente all'organizzazione della ricerca che non sia riservata ad altri organi o strutture dai regolamenti d'Ateneo. 10. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni secondo le modalita' dei rispettivi regolamenti. «Art. 18 (Organi del dipartimento). - 1. Sono organi del Dipartimento: a) il consiglio di dipartimento; b) il direttore; c) la giunta. 2. Il consiglio di dipartimento e' l'organo che programma e gestisce le attivita' del dipartimento ed e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento; b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 15% dei componenti di cui alla lettera a) salvo diversa determinazione del regolamento di dipartimento; c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti stabilita dal regolamento di dipartimento; d) dal segretario amministrativo. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono normate dal regolamento generale di Ateneo. Il regolamento di dipartimento stabilisce i termini e le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera c) del precedente comma. 4. Il consiglio puo' delegare specifici poteri alla giunta secondo le modalita' previste dal regolamento del dipartimento. 5. Il direttore del dipartimento e' eletto dai componenti il consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso ed e' nominato dal rettore. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Le modalita' per l'elezione del direttore sono definite dal regolamento del dipartimento. 7. Il direttore: a) ha la rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua gestione; b) convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; c) con la collaborazione della giunta, promuove le attivita' del dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del dipartimento; d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del dipartimento o dai regolamenti d'Ateneo. 8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito, a tempo determinato, dal direttore amministrativo su proposta del direttore del dipartimento, sentito il parere del consiglio del dipartimento, al personale in possesso dei requisiti richiesti. Al segretario amministrativo competono, sulla base delle direttive degli organi del dipartimento, funzioni di: a) collaborazione con il direttore del dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari; b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonche' della situazione patrimoniale; c) coordinamento delle attivita' amministrative contabili assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti; d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante. 9. Ai fin dell'individuazione delle responsabilita' del segretario amministrativo, allo stesso si estendono, ove applicabili, le norme contenute nell'art. 38 del presente statuto. 10. Il direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 11. La giunta e' composta dal direttore, da due professori di prima fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal segretario amministrativo, con voto consultivo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalita' dell'elezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento del dipartimento, che puo' prevedere anche una diversa composizione della giunta, nel rispetto delle proporzioni. 12. Il consiglio di dipartimento delibera in merito all'utilizzazione dei fondi relativi ai contributi studenteschi e destinati al miglioramento dei servizi per la didattica su indicazione delle commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati. «Art. 19 (Centri dell'Universita). - 1. Per attivita' di ricerca e di servizio su temi specifici il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' istituire, su proposta dei dipartimenti interessati e con il parere del collegio dei direttori di dipartimento, centri di ricerca o di servizio interdipartimentali o di Ateneo finalizzati all'attivita' organizzativa, informativa, didattica e tecnico-scientifica dell'Universita' nonche' Centri di ricerca e formazione post-laurea finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e formazione per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 2. Per i centri di ricerca interdipartimentali finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgono piu' dipartimenti dell'Universita' il personale, i locali e le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attivita' devono essere messi a disposizione esclusivamente dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione e vengono gestiti da uno di essi. 3. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' assegnare ai centri di cui al comma 1 del presente articolo risorse finanziarie, logistiche e di personale. 4. Le modalita' per l'istituzione, organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Art. 20 - (Organi d'Ateneo). - 1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. 2. Sono altresi' organi d'Ateneo il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei direttori di dipartimento, il collegio dei presidenti dei consigli didattici, il consiglio degli studenti, il comitato per lo sport universitario, il difensore civico, la consulta del personale tecnico-amministrativo, il comitato per le pari opportunita'. Art. 21 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ed e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. Il rettore e' il rappresentante legale dell'Universita' e delle strutture di ricerca e di formazione di cui all'art. 6 dello statuto. 3. Il rettore, in particolare: a) emana lo statuto ed i regolamenti e ne assicura l'inserimento nella raccolta ufficiale; b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio d'amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere; c) entro il mese successivo al suo insediamento propone il piano di indirizzo e il piano di sviluppo dell'Universita'; d) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Universita'; e) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le relazioni previste dalle leggi; f) nomina, all'esito delle rispettive consultazioni elettorali, i presidi di facolta', i direttori dei dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo; g) stipula, per conto dell'Universita', i contratti e le convenzioni di competenza; h) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Universita' e garantisce l'individuazione delle responsabilita'; i) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Universita'; l) in caso di necessita' ed indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento. E' comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due organi di cui sopra. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il rettore a provvedere con proprio decreto; m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo. 4. Il rettore nomina il prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo prima fascia a tempo pieno. Il prorettore vicario e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o di assenza. 5. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare con decreto prorettori scelti tra professori di ruolo a tempo pieno dell'Universita' per compiti precisati nel decreto di nomina. 6. I prorettori rispondono direttamente al rettore che assume la responsabilita' del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. 7. Il rettore puo' nominare con apposito decreto suoi delegati per l'esercizio di specifiche funzioni. 8. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o tra professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione optino per il tempo pieno. E' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dura in carica quattro anni anche in caso di anticipata cessazione del rettore precedente ed e immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% determinato sul numero del personale di cui alle lettere a) e b). Le modalita' di elezione di tali rappresentanti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal senato accademico; d) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio d'amministrazione e nei consigli di facolta', nel consiglio degli studenti, nel comitato per le pari opportunita' e nel comitato per lo sport. 9. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano, o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione avra' luogo tra il quarantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni dovranno tenersi entro il centoventesimo giorno dalla cessazione. Possono essere eletti, su presentazione di candidatura, solo professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione, si impegnino ad adottare il tempo pieno. 10. Il rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti che devono rappresentare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', il ballottaggio sara' ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avra' riportato la maggioranza. Ogni consultazione elettorale e' valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. 11. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni saranno esercitate, sino alla nuova nomina del Rettore, dal prorettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del prorettore vicario, dal docente decano di prima fascia. Art. 22 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' il massimo organo dell'Universita'. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e dei dipartimenti. Compongono il senato accademico: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) i presidi di facolta'; d) il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento ed il coordinatore del collegio dei presidenti dei consigli didattici; e) numero dodici docenti eletti in collegio unico tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Ateneo; f) un numero di quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo; g) un numero di sette rappresentanti degli studenti. Alle riunioni partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario. Il mandato delle componenti elettive dura quattro anni, eccezion fatta per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 2. Il senato accademico: a) elabora, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e dei dipartimenti, ed approva i piani di sviluppo e il piano di indirizzo dell'Universita' proposto dal rettore; l'approvazione del piano di indirizzo avverra' entro due mesi dall'insediamento del senato accademico; b) predispone, sulla base del piano di indirizzo e piano di sviluppo, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, e lo approva entro il 30 luglio di ogni anno, o comunque non oltre un mese dall'approvazione del piano di indirizzo e piano di sviluppo; c) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione di interesse generale per l'Ateneo; d) puo' elaborare autonomamente relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; e) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo dell'Universita' ed esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'; f) attribuisce l'incarico di direttore amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art. 36; g) indica i criteri per l'aggiornamento triennale della pianta organica; h) determina i criteri generali per la richiesta dei posti di professore e di ricercatore e ne delibera l'assegnazione alle facolta'; i) definisce i criteri generali di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie; l) esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo; m) formula proposte vincolanti per la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi destinati alla ricerca nel bilancio dell'Universita'; n) approva su proposta del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti; o) promuove specifiche iniziative tese a garantire un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domande di iscrizione all'Universita'. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. 4. Il senato accademico, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, puo' costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso senato. 5. Le modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione e di indirizzo relativamente alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni del senato accademico. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Compongono il consiglio d'amministrazione: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario; d) sei tra professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi; e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; f) un numero di quattro rappresentanti degli studenti; g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Universita' con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, puo' nominare un solo rappresentante. Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile. Le modalita' di elezione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo; in caso di decadenza o di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Il mandato dei componenti eletti: a) dura due anni per i rappresentanti degli studenti; b) e' incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, di direttore di dipartimento e di responsabile di centro. I rappresentanti del consiglio di amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 2. Il consiglio di amministrazione: a) predispone, in conformita' ai criteri formulati dal Piano di indirizzo approvato dal senato accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Universita' approvandone i relativi interventi attuativi; b) esprime parere sul programma annuale per 1'attivita' didattica e scientifica, predisposto dal senato accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; c) approva, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo; d) approva, con il parere del senato accademico, il bilancio preventivo ed il conto consultivo predisposti dalla commissione bilancio; e) delibera, tenuto conto dei criteri fissati dal senato accademico la ripartizione delle risorse finanzi arie; f) delibera, su parere vincolante del senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca; g) procede, in base ai criteri indicati dal senato accademico all'aggiornamento triennale della pianta organica ed alla relativa copertura finanziaria. h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti; i) delibera l'assegnazione dell'indennita' di carica al rettore, al prorettore vicario, ai presidi, ai direttori di dipartimento, ai presidenti dei consigli didattici, al direttore del centro linguistico di Ateneo e ne determina i relativi importi. Con proprio regolamento, sentito il senato accademico, identifica gli altri incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e ne determina i relativi importi; l) esercita ogni altra funzione di gestione finanziaria e patrimoniale prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente statuto. 3. Il rettore convoca il consiglio di amministrazione in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. 4. Il consiglio d'amministrazione, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, puo' costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso consiglio. 5. Le modalita' di funzionamento del consiglio d'amministrazione sono stabilite da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 25 (Collegio dei direttori di dipartimento). - 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' composto da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Ateneo. Fra i componenti del collegio e' eletto a maggioranza assoluta il coordinatore che dura in carica quattro anni. 2. Il collegio dei direttori di dipartimento: a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei dipartimenti; b) promuove il coordinamento delle attivita' e dei servizi per la ricerca; c) garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'. 3. Il collegio dei direttori di dipartimento e' convocato dal coordinatore ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti 4. Le modalita' di funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal senato accademico. Art. 26 (Collegio dei presidenti dei consigli didattici). - 1. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici e' composto da tutti i presidenti dei consigli didattici dell'Ateneo. Fra i componenti del collegio e' eletto a maggioranza assoluta il coordinatore che dura in carica quattro anni. 2. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici: a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei corsi di studio; b) promuove il coordinamento delle attivita' e dei servizi per la didattica comuni dei consigli didattici. 3. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici e' convocato dal coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. 4. Le modalita' di funzionamento del collegio dei presidenti dei consigli didattici sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal senato accademico. Art. 27 (Consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Universita'. Per ciascun consiglio didattico, gli studenti iscritti ai corsi di studio in esso ricompresi, eleggono un proprio rappresentante nel consiglio degli studenti. Con regolamento approvato dal senato accademico, si individuano i consigli didattici nei quali, in ragione del numero di studenti iscritti ai corsi di studio in essi ricompresi, sono eletti due o piu' rappresentanti nel consiglio degli studenti. 2. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni; elegge il presidente al proprio interno e puo' eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 3. Il consiglio degli studenti puo' utilizzare simboli dell'Universita', nelle forme concordate con il rettore. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attivita', il consiglio degli studenti potra' disporre di una unita' di personale dell'area amministrativa alle dipendenze del direttore amministrativo e di una sede attrezzata. 4. Per ogni anno finanziario al consiglio degli studenti e' attribuita la facolta' di vincolare a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un fondo pari al 2% delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente. Il consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione del servizio che il consiglio degli studenti intende promuovere. E' fatto comunque salvo il diritto delle strutture di rifiutare, con specifiche motivazioni, l'accredito delle risorse di cui sopra. E' istituito nel bilancio dell'Universita' un fondo pari al 10% dello stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attivita' del consiglio degli studenti. Le modalita' di spesa saranno previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Il consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie: a) piano di indirizzo e piani di sviluppo:, b) bilancio di previsione e conto consuntivo; c) determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; d) interventi di attuazione del diritto allo studio; e) regolamento didattico. 6. I pareri di cui al precedente comma si considerano non acquisiti se non espressi entro quindici giorni dalla ricezione del testo delle proposte e se il consiglio degli studenti, entro lo stesso termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In tal caso e' in facolta' dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Se invece i chiarimenti sono chiesti nel suddetto termine di quindici giorni, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte del consiglio degli studenti, delle notizie e dei documenti richiesti. Il termine di cui sopra e' ridotto a cinque giorni, nel caso in cui il rettore, motivatamente, ravvisi l'urgenza. Il consiglio degli studenti puo' anche avanzare specifiche proposte agli organi competenti. 7. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre universita'. Art. 29 (Difensore civico). - 1. Il difensore civico ha il compito di assistere e consigliare gli studenti e qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti ritenuti illegittimi, anche omissivi, di organi e uffici o singoli appartenenti all'Universita'. Il difensore civico interviene presso gli organi o le strutture dell'Ateneo per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. 2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o su istanza presentata da singoli o associazioni. Le modalita' di esercizio delle funzioni del difensore civico possono essere disciplinate da apposite norme del regolamento generale di Ateneo. 3. Il difensore civico e' eletto dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del rettore di concerto con il presidente del consiglio degli studenti, entro una rosa di tre candidati esterni all'Universita', i quali diano garanzia di imparzialita', indipendenza di giudizio e competenza giuridico-amministrativa il regolamento generale di Ateneo puo' stabilire eventuali condizioni di ineleggibilita'. 4. Il difensore civico e' nominato dal rettore, dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile. Il suo mandato puo' essere revocato dal senato accademico, a maggioranza assoluta, su proposta del rettore di concerto con il presidente del consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 5. Gli organi e gli uffici dell'Universita' sono tenuti a collaborare con il difensore civico, fornendogli tutti i documenti e le informazioni che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti. I rapporti fra il difensore civico, gli organi, gli uffici e i singoli dipendenti dell'Universita' saranno improntati al principio della leale collaborazione, finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. Gli organi statutariamente preposti, ove non intendano prendere i provvedimenti conseguenti alle valutazioni del difensore civico, dovranno, comunque, darne adeguata e pubblica motivazione. 6. Il difensore civico non ha potere disciplinare. E' comunque tenuto ad informare il rettore ed il direttore amministrativo su tutte le questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. 7. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 8. Il difensore civico rende pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta, corredata da eventuali segnalazioni e proposte. Art. 30 (Consulta del personale tecnico-amministrativo). - 1. La consulta del personale tecnico-amministrativo ha autonoma facolta' di esprimere pareri sulla qualita' della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi, sulle modifiche dello statuto, e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi. I pareri della Consulta sugli specifici argomenti saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi d'Ateneo. 2. La consulta del personale tecnico-amministrativo esprime pareri entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta sui temi previsti dall'art. 35 e sulle modifiche di statuto. 3. La Consulta e' composta da nove rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico ed amministrativo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; e' presieduta da un coordinatore eletto, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti della consulta. La consulta resta in carica quattro anni. Il coordinatore ed i membri della consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Art. 31 (Comitato per le pari opportunita). - 1. Il comitato per le pari opportunita' e' istituito per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita' di trattamento dei dipendenti e degli studenti dell'Ateneo. 2. Il comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunita' tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nel diritto allo studio, nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il comitato suggerisce altresi' le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti. 3. I criteri di composizione del comitato, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 33 (Funzionamento degli organi collegiali). - 1. Per tutti gli organi collegiali, ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validita' della seduta, non si tiene conto degli assenti giustificati nel computo del numero legale. Il numero dei presenti non puo' comunque essere inferiore ad un terzo arrotondato per eccesso, del numero degli aventi diritto. 2. Gli assenti non giustificati concorrono alla determinazione del quorum strutturale. 3. I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate. 4. Le deliberazioni, salvo i casi in cui e' richiesta una diversa maggioranza, sono assunte a maggioranza dei votanti. Art. 34 (Centri autonomi di gestione). - 1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' prerogativa dei dipartimenti. Essa puo' essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di cui al precedente art. 19 con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di' tempo, puo' essere riconosciuta a facolta' e a corsi di studio, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 3. Tale autonomia e' revocabile con delibera del consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico ed anche su proposta di quest'ultimo organo. 4. Nel rispetto del principio di unitarieta' del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale. Art. 36 (Direttore amministrativo). - 1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e con possibilita' di rinnovo, dal senato accademico, su proposta del rettore, a un dirigente in servizio presso l'Universita'. 2. In casi particolari, convenientemente motivati, l'incarico di direttore amministrativo puo' essere affidato a dirigenti di alta e documentata qualificazione professionale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche mediante contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima. 3. Il direttore amministrativo: a) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi cosi' come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo; b) e' responsabile del personale tecnico-amministrativo ed amministra le risorse finanziane e strumentali degli uffici e servizi dell'Ateneo; c) esplica una generale attivita' di indirizzo nei confronti del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' ed esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo; d) conferisce ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai CCNL l'incarico di gestire e coordinare le strutture. L'incarico e' soggetto a valutazione periodica dei risultati raggiunti; e) emana gli atti relativi all'attivita' di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; f) provvede in ordine alle controversie correlate ad atti di gestione nominando, ove possibile, procuratori e difensori scelti tra il personale in servizio presso l'ufficio legale dell'Ateneo; g) nomina i responsabili dei procedimenti. Art. 37 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti: a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e acquisizione delle entrate; b) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal direttore amministrativo; c) dirigono, coordinano e controllano, verificandone periodicamente la loro produttivita', l'attivita' delle strutture e servizi che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene con concorso per esami. 3. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini dallo stesso individuati, su proposta del direttore amministrativo, incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale, in possesso del diploma di laurea, dipendente dell'Ateneo e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative da ricoprire e dei seguenti principi: a) alta qualificazione documentabile nei termini compiuti, formazione e documenti prodotti; b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazione o nell'ente di appartenenza. Art. 38 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I dirigenti rispondono al direttore amministrativo, e questo ultimo al rettore ed al senato accademico, dell'efficiente svolgimento dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione generale delle risorse disponibili, della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati e dell'attuazione del programma di attivita'. 2. Nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dirigente, il senato accademico, puo' con atto motivato disporre anticipatamente la revoca dell'incarico al direttore amministrativo. Nel caso dei dirigenti di cui all'art. 37, comma 4, la revoca, nel rispetto delle norme sopra indicate, e' disposta, su proposta del direttore amministrativo, dal consiglio di amministrazione. 3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attivita' non puo' essere imputabile al direttore amministrativo e/o agli altri dirigenti qualora: a) gli stessi, durante la predisposizione del programma, abbiano preventivamente segnalato agli organi competenti l'inadeguatezza delle risorse disponibili; b) fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente alla formulazione del programma e siano stati tempestivamente segnalati. Art. 39 (Nucleo di valutazione). - 1. E' istituito presso l'Universita', il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di valutare le attivita' didattiche e di' ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo si compone di sette membri nominati dal senato accademico di cui almeno due scelti, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. La nomina avviene su proposta del rettore che individua sei membri, scelti secondo criteri di professionalita' e competenza, e su proposta del consiglio degli studenti che indica il membro da designarsi in rappresentanza degli studenti. 3. Il nucleo opera secondo i criteri proposti, dallo stesso nucleo, ed approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 4. Per le finalita' di valutazione e di controllo strategico, l'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la facolta' di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. L'organizzazione ed il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati, nei limita stabiliti dalle leggi e dallo statuto, da apposito regolamento. Art. 42 (Centro linguistico di Ateneo). - 1. Il centro linguistico di Ateneo e' la struttura dell'Universita' deputata a svolgere attivita' di formazione linguistica ed attivita' di elaborazione e produzione di materiali linguistici per l'apprendimento, fruibile da tutte le facolta' dell'Ateneo, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere. Il CLA offre anche ad utenti esterni la possibilita' di formazione nelle lingue straniere, e nella lingua italiana come lingua straniera di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate. 2. Il centro linguistico di Ateneo e' dotato di autonomia amministrativa e finanziaria entro i limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'. 3. Gli organi di gestione e le norme di funzionamento del centro linguistico di Ateneo sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e di funzionamento del centro da approvare con la procedura di cui all'art. 5 dello statuto. 4. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Art. 43 (Criteri generali). - 1. L'Universita' favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. 2. L'Universita' favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali. 3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvate dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Universita'. 4. La partecipazione di cui al comma 2 deve conformarsi alle seguenti regole: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta; b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione al concorso dell'Ateneo, ed al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. Art. 44 (Accordi con amministrazioni pubbliche). - 1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di comuni attivita' istituzionali. 2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal senato accademico sentito il parere del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Universita'. 3. L'Universita' puo' stipulare apposita convenzione con la regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Universita' o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo. Art. 45 (Partecipazione ad organismi). - 1. L'Universita' promuove e partecipa a societa' di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Tale partecipazione, in conformita' ai principi generali di cui all'art. 43, comma 4, e' deliberata dal senato accademico, sentito il parere vincolante del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Universita'. 2. Eventuali dividendi spettanti all'Universita' stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo. Art. 46 (Norme finali). - 1. L'inizio dell'anno accademico dell'Universita' e' quello fissato per legge. 2. I regolamenti dei consigli didattici possono prevedere, per i singoli anni di corso, l'inizio dell'attivita' didattica in data precedente a quella dell'inizio dell'anno accademico. 3. Tutti i regolamenti di Ateneo di cui all'art. 4 ed i regolamenti degli organi, delle strutture e di ogni altro organismo previsto dallo statuto sono inseriti nella raccolta ufficiale. 4. Per l'espletamento degli incarichi affidati da questa amministrazione al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale e tenuto a svolgere istituzionalmente, e' riconosciuta la legittimita' dei compensi, precisati con appositi provvedimenti del consiglio di amministrazione, tenuto conto della durata, della complessita' e delle responsabilita' connesse allo svolgimento dei singoli incarichi. 5. Il tempo pieno e' compatibile: con l'assunzione di incarichi retribuiti, non occasionali, conferiti da enti pubblici e privati e con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione del senato accademico, su parere conforme delle facolta' e del dipartimento di appartenenza; con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti da enti pubblici o privati e con la partecipazione straordinaria agli organi collegiali e di governo degli stessi enti, previa autorizzazione dei presidi delle facolta' di appartenenza e, a questi ultimi, del rettore. Art. 47 (Norme transitorie ed interpretative). a) La dizione ricercatore comprende sia i ricercatori confermati e non confermati e sia gli assistenti del ruolo ad esaurimento. b) La dizione personale tecnico-amministrativo in relazione alla determinazione dell'elettorato attivo e' riferita al personale a tempo indeterminato e comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato ed il personale dirigente a tempo indeterminato. c) Con la dizione borsisti si intendono i titolari di borse di studio previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398. d) La durata degli organi e delle cariche accademiche in corso e' quella stabilita dalle precedenti norme statutarie. I mandati elettivi in corso sono computati ai fini della non rieleggibilita'. e) I coordinatori dei collegi di cui agli articoli 25 e 26 sono immediatamente rieleggibili una sola volta. f) Il numero dei rappresentanti individuato percentualmente agli articoli 11, comma 1; 12, comma 1; 18, comma 2, lettera b); 21, comma 8, lettera c); e' arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5. g) Le nuove composizioni degli organi collegiali divengono attuative dalle prossime consultazioni elettorali di ciascuna categoria di riferimento. E' fatto salvo il diritto dei ricercatori non confermati a partecipare alle riunioni del consiglio di facolta' dall'entrata in vigore del testo dello statuto revisionato. h) Sino all'emanazione delle norme del regolamento didattico di Ateneo, che disciplinano i consigli didattici, con la dicitura consigli didattici si intendono i consigli di corso di studio. 2. A seguito delle modifiche di cui al precedente comma 1, sono rinumerati gli articoli 28 (gia' art. 27), 32 (gia' art. 30), 35 (gia' art. 33), 40 (gia' art. 39), 41 (gia' art. 40). Gli articoli 15 e 24 conservano invece la originaria numerazione. 3. Il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Lecce e' riportato nell'allegato A che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto (allegato A). 4. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lecce, 19 febbraio 2004 Il rettore: Limone |