Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 4 giugno 2003
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;
Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, disposizione recepita nell'art. 144 del citato testo unico;
Considerato che in data 30 ottobre 1996 perveniva all'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici un esposto dell'Associazione italiana WWF dal quale si apprendeva che nel comune di Lecce era prevista la realizzazione della «Tangenziale Ovest» che avrebbe attraversato il Parco di Villa Tuzzo, sito nella zona nord-ovest del territorio comunale di Lecce - rione Borgo Pace, lungo la s.s. 16, bivio per Surbo (Lecce), e si segnalavano le pregevoli valenze ambientali del suddetto Parco chiedendo l'apposizione di un vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'epoca vigente, le cui disposizioni sono state recepite nel predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Considerato che, anche alla luce dei numerosi esposti che segnalavano che il tracciato della tangenziale, cosi' come progettato, interrompeva la continuita' del Parco della Villa di proprieta' Tuzzo, caratterizzato da essenze arboree di notevole rilevanza ambientale e paesaggistica, il predetto Ufficio centrale con nota prot. SD/201/37497 del 26 novembre 1996 chiedeva all'allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti e di relazionare in merito;
Considerato che la predetta Soprintendenza, con note prot. n. 5217 dell'11 aprile 1997 e successiva n. 2823 del 4 marzo 1998, nell'evidenziare che sull'area del predetto Parco non incidevano vincoli ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985, esprimendosi favorevolmente in ordine all'allontanamento dalla zona stessa del tracciato della «Tangenziale Ovest» ne rilevava, in merito alla richiesta di apposizione di vincolo, il notevole interesse paesaggistico e ambientale;
Considerato che con nota n. ST/101/14525 del 12 maggio 1997, visto il parere favorevole della citata Soprintendenza, l'Ufficio centrale comunicava di condividere la richiesta per l'allontanamento del tracciato viario dall'area del Parco, previo assenso dell'A.N.A.S. e del comune di Lecce;
Vista la nota n. 2950 del 24 marzo 1998 dell'A.N.A.S. con cui, nel comunicare che non era ipotizzabile alcuna variazione del tracciato stradale, si precisava che, essendo il progetto ancora in fase di adeguamento, erano state impartite disposizioni per prevedere opere atte a non interrompere la continuita' della proprieta' Tuzzo, di particolare pregio ambientale;
Considerato che la citata Soprintendenza con nota n. 3783 del 15 febbraio 1999 richiedeva alla regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo per il Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce, rilevandone il notevole interesse paesaggistico e precisando che in caso di inerzia regionale si sarebbero attivati i poteri attribuiti al Ministero ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'epoca vigente;
Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dell'emanazione del provvedimento di tutela e verificato, dopo ulteriori sopralluoghi, che il Parco di Villa Tuzzo riveste notevole interesse paesaggistico poiche' costituito da essenze arboree di estrema importanza per la storia naturalistica del territorio salentino, con nota prot. n. 7044 del 18 marzo 1999, trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo per il Parco predetto, cosi' delimitato: lato Nord - con la s.s. 16 Lecce-Manduria; lato Ovest - con parte della particella 186 (45 metri in larghezza della particella 187) foglio 194; lato Est - con la particella 228 del foglio 194; lato Sud - con la strada vicinale Delle Anime;
Considerato che il predetto Ufficio periferico con nota prot. 8438 del 31 marzo 1999 comunicava al sindaco di Lecce e all'A.N.A.S. di aver inoltrato all'Ufficio centrale la proposta di vincolo per il Parco di Villa Tuzzo, invitando a vigilare e a non intraprendere iniziative che potessero pregiudicarne la salvaguardia;
Considerato che con decreto ministeriale del 7 maggio 1999, comunicato alla prefettura di Lecce e al sindaco del comune di Lecce con nota ST/703/11349 del 7 maggio 1999, ritenuta l'assoluta necessita' di emanare un provvedimento che garantisca le valenze paesaggistiche del Parco, venivano inibiti i lavori progettati dall'A.N.A.S. per il completamento della Tangenziale Ovest della citta' di Lecce, nella parte in cui interferivano con la continuita' della proprieta' Tuzzo, in quanto modificativi e alterativi delle qualita' ambientali dell'area;
Considerato che il Parco di Villa Tuzzo, anche se di impianto non molto antico, nel panorama urbano leccese testimonia una delle rare scelte positive operate in contro tendenza a meta' degli anni cinquanta di questo secolo, periodo caratterizzato da un disordinato sviluppo edilizio che ha sacrificato alle lottizzazioni l'intera cinta di orti e giardini, compreso l'orto botanico, e pregiudicato l'equilibrato rapporto del centro antico con la campagna;
Considerato che il Parco di Villa Tuzzo e' uno degli ultimi polmoni di verde che circondavano un tempo l'intera citta' di Lecce, di particolare valore botanico e di estrema rilevanza per la storia naturalistica del territorio salentino poiche' conserva numerose piante di alto e medio fusto, di cui alcune rarissime come la quercia «Vallonea»;
Considerato che la piantumazione del Parco risale al 1956, impostato su un'area costituita in precedenza da seminativo ed oliveto con 130 alberi di ulivi tuttora esistenti, e che un impianto di irrigazione appositamente realizzato ha permesso ed assicurato l'attecchimento e la vegetazione di nuove essenze accanto a quelle preesistenti, oltre ad un agrumeto;
Considerato che tra le essenze presenti nel Parco risultano di notevole interesse, oltre alle numerose querce medie e piccole, anche pioppi, tigli, il Pinus pinea, pianta di Aleppo di circa cinquanta anni, cipressi comuni di Arizonica in doppia fila continua e ravvicinati lungo tutto il perimetro del fondo per oltre 1500 piante, Eucaliptus per oltre 60 piante, pini vari, palme di diversa varieta', ligustri, corbezzoli, pittosperi, grategus, nel bosco e per bordure, in numero notevoli, Tuie da bordura e altre siepi;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 22 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza rilevando che «il Parco va tutelato ai sensi della legge n. 1497/1939 non solo perche' caratterizzato dalla presenza di una "vegetazione rigogliosa" in cui le nuove essenze arboree coesistono con preesistenti uliveto e agrumeto, ma anche perche' testimonia delle rare scelte positive operate in contro tendenza a meta' degli anni '50, costituendo uno dei polmoni di verde che, un tempo, circondavano la citta»;
Considerato che l'Ente nazionale per le strade - Compartimento della viabilita' per le strade, con nota n. 29380 del 16 settembre 1999, trasmetteva una perizia stragiudiziale che confutava il valore paesaggistico attribuito all'area predetta;
Rilevato che la prefettura di Lecce con nota n. 421 del 13 ottobre 1999 richiedeva al Ministero di valutare la perizia prodotta dall'Ente nazionale per le strade;
Considerato che il predetto Ufficio centrale con nota n. ST/701/29341 del 1° dicembre 1999, inoltrava la perizia alle valutazioni del Comitato di settore;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 6 dicembre 1999 confermava il parere favorevole reso nella precedente seduta del 22 luglio 1999, in merito alla dichiarazione di vincolo del Parco di Villa Tuzzo, auspicando la redazione da parte dell'A.N.A.S. di una soluzione alternativa al fine di salvaguardare l'area meritevole di tutela;
Considerato che la predetta Soprintendenza con nota n. 3916 del 13 febbraio 2001 trasmetteva all'Ufficio centrale, alla regione Puglia, alla provincia di Lecce, alla Soprintendenza archeologica di Taranto ed al proprietario dell'area, ing. Ferrero Tuzzo lo schema del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la relativa planimetria dell'area;
Considerato che con nota n. ST/701/4537 del 16 febbraio 2001 l'Ufficio centrale, rilevando che nelle more era intervenuto il citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, invitava la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia ad espletare la procedura prevista dall'art. 144 del medesimo testo unico;
Considerato che la Soprintendenza con nota n. 4601 del 19 febbraio 2001, indirizzata anche ai competenti assessorati regionali ed alla provincia di Lecce, invitava il sindaco di Lecce all'affissione all'albo pretorio del comune della proposta di vincolo corredata della relativa planimetria, evidenziando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 del medesimo testo unico per ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi;
Rilevato che il comune di Lecce con nota n. 13575 del 20 aprile 2001, formulava osservazioni alla proposta di vincolo, evidenziando come le modifiche alle strutture dell'asse viario denominato Tangenziale Ovest proposte dalla Soprintendenza e recepite nel decreto di perfezionamento dell'intesa Stato Regione dell'8 marzo 2001, prot. 2206 consentano di contemperare i due interessi pubblici, quello della salvaguardia del Parco di Villa Tuzzo e quello della realizzazione dell'asse viario, progettato al fine di migliorare la viabilita' in loco e ridurre l'inquinamento urbano;
Rilevato che l'Ente nazionale per le strade con nota n. 12332 del 18 aprile 2001, rammentava come nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 22 febbraio 2002, la Soprintendenza avesse espresso parere favorevole alla realizzazione della variante esterna alla citta' di Lecce con la prescrizione di ridurre il numero delle campate del viadotto, rivedendo la forma dei pilastri, come tale prescrizione fosse stata gia' recepita e come, a seguito della soluzione rinvenuta, non ci fosse piu' pregiudizio alla realizzazione delle opere;
Considerato che con nota n. 13986 del 24 maggio 2001 la Soprintendenza inoltrava la dichiarazione del segretario generale del comune di Lecce del 24 aprile 2001, prot. 13575 che la proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio dal 20 febbraio 2001 al 20 aprile 2001;
Rilevato che la Soprintendenza con nota n. 22949 del 26 settembre 2001 ha trasmesso copia degli avvisi pubblicati sui quotidiani «La Gazzetta del Mezzogiorno», «Il Quotidiano», «Puglia»;
Considerato che tramite detti avvisi si e' quindi adempiuto al disposto del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Rilevato che l'ing. Ferrero Tuzzo ha fatto pervenire all'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed alla Direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio numerose note corredate di documentazione, formulando osservazioni sia in merito alla proposta di vincolo che alla realizzazione del predetto asse viario;
Considerato che con nota n. ST/701/4225 del 1° febbraio 2002 la Direzione generale sopracitata inviava tutti i fascicoli relativi alla proposta di vincolo ed alla realizzazione della variante esterna alla citta' di Lecce, nonche' tutte le osservazioni pervenute al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici ed il paesaggio del Consiglio per i beni culturali e ambientali;
Considerato che il predetto Comitato nella seduta del 21 marzo 2002 ha confermato i pareri espressi nelle precedenti sedute del 22 luglio 1999 e del 6 dicembre 1999, ribadendo l'interesse paesaggistico di tutta l'area compresa nel perimetro del parco di Villa Tuzzo;
Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio, preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di servizi del 21 febbraio 2001 in ordine alla nuova progettazione redatta dall'A.N.A.S. per la realizzazione della Tangenziale Ovest di Lecce, con ministeriali n. 31319 del 27 agosto 2002 e n. 39397 del 30 ottobre 2002, ha richiesto alla suddetta Soprintendenza una nuova valutazione sulla proposta di vincolo;
Considerato che la Soprintendenza, con nota n. 24298 del 28 ottobre 2002, e successive note n. 27050 del 12 novembre 2002 e n. 28852 del 7 gennaio 2003, ha espresso il proprio avviso circa l'opportunita' di richiedere una pronuncia del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici affinche' si esprimesse in via definitiva sulla originaria proposta di vincolo comprendente la progettazione della variante A.N.A.S. approvata nella citata Conferenza di servizi, ovvero, valutasse altresi' l'opportunita' di istruire una nuova proposta di vincolo con l'esclusione dell'estremita' nord della proprieta' Villa Tuzzo, interessata dal viadotto A.N.A.S.;
Considerato che con nota n. ST/701/5526/2003 del 12 febbraio 2003 la Direzione generale sopraccitata inviava tutti i fascicoli relativi alla proposta di vincolo ed alla realizzazione della variante esterna alla citta' di Lecce al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
Considerato che il predetto Comitato, nella seduta del 19 febbraio 2003, ha ribadito l'interesse paesaggistico dell'intera area compresa nel perimetro di Villa Tuzzo;
Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo il Parco di Villa Tuzzo sopradescritto al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le caratteristiche paesaggistico ambientali;
Considerato che il predetto Parco non e' attualmente soggetto ad alcun provvedimento di tutela;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;
Decreta:
Il Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce, cosi' come sopra delimitato, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Puglia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.
Roma, 4 giugno 2003 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 229
 
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