Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 febbraio 2004 |
Sospensione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97, del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa), piazza Palestro n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione tutela Lardo di Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003, che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003; Vista l'ordinanza n. 41/2004, con il quale il tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospende l'efficacia del decreto sopra citato e ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorche' non conosciuto; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospenda l'efficacia dei citati decreti ministeriali 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 e 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003; Decreta: Articolo unico E' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2004 Il direttore generale: Abate |
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