Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2004
Sospensione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97, del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa), piazza Palestro n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione tutela Lardo di Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003, che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003;
Vista l'ordinanza n. 41/2004, con il quale il tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospende l'efficacia del decreto sopra citato e ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorche' non conosciuto;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospenda l'efficacia dei citati decreti ministeriali 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 e 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003;
Decreta:
Articolo unico
E' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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