Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
COMUNICATO
Statuto deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004

Art. 1.
Natura giuridica dell'ente e sede
1. L'Agenzia del demanio, di seguito «Agenzia», e' un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.
2. L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.
3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilita' e di amministrazione.
 
Art. 2.
Finalita' e compiti
1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato e provvede, tra l'altro, a:
a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrita' e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;
b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;
c) garantire i piu' alti livelli di redditivita' e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;
d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonche' degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;
e) svolgere tutte le attivita' connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.
2. L'Agenzia provvede altresi' a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' i veicoli sequestrati e confiscati.
3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprieta'.
4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonche' promuovere la costituzione di societa', anche con i predetti soggetti, o partecipare a societa' gia' costituite.
 
Art. 3.
Patrimonio iniziale
1. Il patrimonio e' costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attivita' dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato di gestione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.
Direttore
1. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.
2. Il direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
3. Il direttore e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.
4. Il direttore:
a) e' il presidente dell'Agenzia e la rappresenta;
b) presiede il comitato di gestione;
c) propone ed esegue le deliberazioni del comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;
d) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attivita';
e) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni di euro;
f) nomina i dirigenti, nonche' gli ufficiali roganti e gli ispettori demaniali dell'Agenzia;
g) svolge tutte le altre funzioni ed attivita' amministrative non espressamente attribuite al comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente statuto.
 
Art. 6.
Comitato di gestione
1. Il comitato di gestione e' composto da sei membri, nonche' dal direttore, che lo presiede. In assenza del direttore, il comitato e' presieduto dal componente piu' anziano di eta'.
2. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sono scelti tra esperti della materia, anche estranei alla pubblica amministrazione.
3. I componenti del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
4. I componenti del comitato non possono svolgere attivita' di lavoro autonomo ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese che operano nei settori di attivita' dell'Agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera:
a) su proposta del Presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonche' il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;
b) su proposta del Presidente, gli impegni di spesa nonche' il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, ad euro 2,5 milioni;
c) sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia;
d) su ogni questione relativa al proprio funzionamento.
6. Il comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonche' tutte le volte in cui il Presidente ne effettua la convocazione, ovvero quando ne e' fatta richiesta scritta al presidente della maggioranza dei suoi componenti in carica.
7. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia.
8. Sono valide le riunioni a distanza del comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve in ogni caso essere anche il segretario.
9. La convocazione del comitato e' effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.
10. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
11. Delle riunioni del comitato e' fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
12. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti.
2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.
5. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
 
Art. 8.
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di imparzialita', efficienza, economicita' e trasparenza.
2. L'ordinamento degli uffici e' stabilito con determinazione del direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicita' e l'efficienza dei servizi.
3. Quando le decisioni relative alla amministrazione, alla vendita, alla provvista e alla manutenzione di immobili riguardino collettivita' di persone, il direttore puo' consultare in udienze pubbliche gli interessi prima delle decisioni generali e puo' renderle pubbliche mediante inserimento nel proprio sito Internet.
 
Art. 9.
Personale e relazioni sindacali
1. Il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al settore delle aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari.
2. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente.
 
Art. 10.
Commissario straordinario
1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri del direttore dell'Agenzia e del comitato di gestione.
2. La nomina e' disposta per un periodo di 6 mesi e puo' essere prorogata una sola volta per non oltre 6 mesi.
 
Art. 11.
Bilancio
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;
c) altri proventi.
2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il direttore trasmette al collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il collegio lo esamina entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal collegio dei revisori dei conti, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione.
 
Art. 12.
Norme transitorie
1. L'ente pubblico economico Agenzia del demanio succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in titolarita' dell'Agenzia del demanio alla data della trasformazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di contabilita' e di amministrazione di cui all'art. 1, comma 4, del presente statuto continuano a trovare applicazione i regolamenti di contabilita' e di amministrazione dell'Agenzia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 6 giugno 2001 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
3. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
4. I dipendenti che in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, abbiano esercitato l'opzione per il transito presso le altre Agenzie fiscali ovvero altre pubbliche amministrazioni, continuano ad essere amministrati dall'Agenzia fino alla definizione del passaggio presso le amministrazioni richieste.
5. I dipendenti in servizio all'atto trasfomazione in ente pubblico economico dell'Agenzia mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data.
 
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