Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004, n. 43, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modalita' e tempi di definitiva
cessazione del regime transitorio
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare (( contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: ))
a) la quota di popolazione (( coperta )) dalle nuove reti digitali terrestri (( che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; ))
b) la presenza sul mercato (( nazionale )) di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorita' invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.
Riferimenti normativi:
- L'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo» e pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale e' il
seguente:
«Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri
indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullita' di cui
al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare
o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2
ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli
effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure
che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a
determinare nel provvedimento stesso un congruo termine
entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine
non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione
di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni.
(Omissis).».
- L'art. 3, commi 6, 7 e 11, della citata legge
31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
«Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva). - (Omissis).
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art.
2, comma 6, possono proseguire in via transitoria,
successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio
delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli
obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive
destinatarie di concessione, a condizione che le
trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su
frequenze terrestri e via satellite o via cavo e,
successivamente al termine di cui al comma 7,
esclusivamente via cavo o via satellite.
7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo
sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via
satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i
programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6
devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via
cavo.
(Omissis).
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale per la trasmissione di programmi in forma
codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge piu' reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono,
ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti
fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
adotta, sulla base delle norme contenute nella presente
legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un
regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi
via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.
(Omissis).».
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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