Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2004
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto Matera-S. Sofia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 80, 81, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che prevede nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'intesa la possibilita' di provvedere, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale», che disciplina il procedimento per la localizzazione delle suddette opere nelle ipotesi di difformita' dagli strumenti urbanistici e di mancato perfezionamento dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata sull'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi;
Visto in particolare il comma 4 del predetto art. 3, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in mancanza dell'unanimita' in sede della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 3, comma 1;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, concernente «Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia»;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e le disposizioni del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 in materia di valutazione di impatto ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in materia di impatto ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 giugno 1996, n. 4294/25;
Visto l'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attuativo della direttiva 96/92/CE che ha disciplinato il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, riservando allo Stato le attivita' di trasmissione e dispacciamento, attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, in materia di limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, in materia di limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;
Vista la nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003 avente ad oggetto «Elettrodotto a 380 kV Matera-S. Sofia. Progetto di variante ricadente nei comuni di Melfi e Rapolla» (provincia di Potenza), con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il progetto di variante al tracciato originario della linea elettrica 380 kV Matera-S. Sofia, approvato con decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 780/1992, ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata ed alla regione Basilicata - Dipartimento ambiente e territorio in data 11 dicembre 2001 ai fini del rilascio del decreto di autorizzazione;
Visto il progetto di variante al tracciato originario della linea elettrica 380 kV Matera-S. Sofia, ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi, comprensivo delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della regione Basilicata, depositato ai fini della pronuncia di compatibilita' ambientale, procedura di fase di verifica «screening» presso la regione Basilicata in data 31 luglio 2003 ed inviato, in pari data, ai comuni di Rapolla e Melfi per la pubblicazione presso l'albo pretorio, ai sensi della legge regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47;
Premesso che:
l'Enel S.p.a. e' stata autorizzata, in data 6 novembre 1992, con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 790 (successivamente prorogato dai decreti numeri 472/Sc del 29 maggio 1997, 11277/Sc del 5 novembre 1999, 10581/Sc del 3 novembre 2000, 8940/Sc del 5 novembre 2001, 5116/Sc del 5 settembre 2002) a costruire un elettrodotto a 380 kV della lunghezza complessiva di circa 207 km, per il collegamento della stazione di S. Sofia (Caserta) alla stazione di Matera, comprensivo di un tratto di 78 km nell'ambito territoriale della regione Basilicata (59 km nella provincia di Potenza, 19 nella provincia di Matera);
la realizzazione di tale intervento e' ricompresa nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'allegato 4 (piano di interventi nel comparto energetico) della delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;
i lavori, iniziati nel 1993, hanno subito rallentamenti nei tratti ricadenti nel territorio della regione Basilicata, ove i comuni di Rapolla, di Barile e di Melfi hanno piu' volte emanato provvedimenti di sospensione dei lavori di realizzazione dell'elettrodotto, successivamente censurati dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato;
in data 14 settembre 2000, la T.E.R.Na. S.p.a. - Trasmissione elettrica rete nazionale - (Gruppo Enel), costituita in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico e succeduta a titolo particolare all'Enel S.p.a., in quanto conferitaria del ramo di azienda relativo alla proprieta' della rete elettrica di trasmissione nazionale della quale fa parte l'elettrodotto Matera-S. Sofia, ha richiesto alla regione Basilicata la proroga del nulla-osta paesaggistico per il completamento dei lavori nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture sul cui territorio erano gia' stati installati quasi tutti i sostegni;
in data 23 marzo 2000, la regione Basilicata, su insistente richiesta dei comuni di Rapolla e di Melfi di allontanamento dell'elettrodotto rispetto alle abitazioni esistenti, ha convocato un apposito «tavolo di lavoro», composto da rappresentanti della regione, della provincia di Potenza, dei comuni di Barile, Rapolla e Melfi e della T.E.R.Na. S.p.a., per studiare una variante al tracciato originario;
nella riunione conclusiva del 19 ottobre 2001 «il tavolo di lavoro» ha presentato la soluzione alternativa, IV variante (denominata piccola variante). Il nuovo tracciato, della lunghezza di circa 6 km, allontana di 80/90 metri i conduttori dalle abitazioni esistenti. Inoltre, nell'elaborato tecnico redatto dai periti si afferma che l'ipotesi di variante individuata «garantisce livelli ottimali di protezione della popolazione contro le esposizioni ai campi elettromagnetici prodotti dalla linea in oggetto; riduce notevolmente l'impatto globale dell'elettrodotto sul territorio dei comuni interessati; non preclude, in particolare nel territorio del comune di Rapolla, la futura espansione di aree destinate ad essere ulteriormente urbanizzate; comporta lo smantellamento di ben sei tralicci gia' realizzati nel territorio di Rapolla (193, 194, 195, 196, 197 e 198) ed il loro definitivo spostamento in aree periferiche ai margini del territorio comunale»;
per ottemperare alle determinazioni assunte nel «tavolo di lavoro», suddetto, la T.E.R.Na. S.p.a., in data 30 novembre 2001, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorizzazione per la realizzazione della variante riguardante il tratto di elettrodotto che attraversa il territorio dei comuni di Rapolla e di Melfi;
in data 10 aprile 2002, la T.E.R.Na. S.p.a. ha richiesto alla regione Basilicata il nulla-osta paesaggistico per la realizzazione della variante al tracciato originario dell'elettrodotto;
il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata, con nota del 15 aprile 2002, ha convocato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, una Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, assensi, concertazioni, nulla osta ovvero atti comunque denominati relativi al rilascio della autorizzazione richiesta dalla T.E.R.Na. S.p.a. per la realizzazione della variante (c.d. «piccola variante») ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi;
la Conferenza di servizi, svoltasi in data 16 maggio 2002 ed in data 27 giugno 2002, ha avuto esito negativo, a seguito del dissenso espresso dai comuni di Rapolla e di Melfi e dalla provincia di Potenza, i quali si sono inoltre fatti promotori di una nuova variante al tracciato originario, denominata «grande variante»;
successivamente all'espletamento della Conferenza di servizi, la regione Basilicata, Dipartimento ambiente e territorio - ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, ha emesso, in data 30 luglio 2002, il provvedimento n. 16280/75C con cui rilasciava nulla-osta paesaggistico per la variante nei territori comunali di Rapolla e Melfi;
in data 20 settembre 2002, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata ha annullato, con decreto n. 48182, l'autorizzazione paesaggistica relativa alle varianti rilasciata dalla regione Basilicata, con la motivazione della «negativa sovrapposizione prospettica al contesto dei luoghi»;
il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, in data 3 settembre 2002, con nota prot. n. 4739, ha rimesso i verbali e gli atti della Conferenza di servizi, tenutasi nelle sedute del 16 maggio e 27 giugno 2002, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali, per la valutazione dei dissensi dei comuni di Rapolla e di Melfi e della provincia di Potenza;
il Ministero delle infrastrutture, in data 2 ottobre 2002, con nota n. 599, ha rinviato gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata al fine di concludere il procedimento di intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, acquisendo il nulla osta paesaggistico di competenza regionale e respingendo le opposizioni dei comuni di Rapolla e di Melfi e della provincia di Potenza;
con nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa Stato-regione, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
a seguito della trasmissione degli atti da parte del Ministro delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, competente per l'istruttoria, ha acquisito gli elementi informativi e le posizioni dei soggetti interessati (Ministeri delle infrastrutture, attivita' produttive, beni e attivita' culturali - Soprintendentenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata, regione Basilicata, provincia di Potenza, comuni di Melfi, Rapolla e Barile, T.E.R.Na. S.p.a. e GRTN) nel corso di quattro riunioni svoltesi in data 1° e 24 luglio e 20 e 29 ottobre 2003;
al fine di superare i dissensi espressi in sede di Conferenza di servizi e confermati nelle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare dal comune di Rapolla e dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata, la T.E.R.Na. S.p.a. si e' impegnata a verificare la fattibilita' di alcuni miglioramenti tecnici progettuali sotto il profilo del minore impatto ambientale e volti a mitigare l'impatto visivo della linea sul tracciato della piccola variante, procedendo a nuovi sopralluoghi con i tecnici delle amministrazioni interessate;
la T.E.R.Na. S.p.a., in recepimento delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata ed in accordo con la stessa Soprintendenza, ha apportato al progetto i seguenti miglioramenti tecnici: minore occupazione dei suoli, riduzione della fascia di asservimento attraverso la compattazione dei conduttori, minore altezza dei sostegni e non colorazione degli stessi in bianco e rosso, avvicinamento del tracciato della linea all'asse stradale cosi' da collocare l'impianto in un'area maggiormente distante dalle pendici del monte Vulture e dalle abitazioni ivi presenti, gia' attraversata da infrastrutture stradali e di raccordo;
la T.E.R.Na. S.p.a. ha depositato, in data 31 luglio e 1° agosto 2003, alla regione Basilicata il progetto di variante comprensivo dei miglioramenti tecnici, ai fini del nulla-osta paesaggistico e della procedura di screening con esclusione della VIA, come da richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2003, in cui la stessa Soprintendenza ha confermato la piena rispondenza del progetto alle proprie prescrizioni;
in data 19 settembre 2003, il comune di Melfi, con deliberazione del consiglio comunale n. 56, all'unanimita', ha dato mandato al sindaco di attivarsi affinche' il tracciato venga allontanato dai centri abitati; in subordine ha dato mandato al comitato intercomunale di elaborare una diversa proposta di variante e, ancora in subordine, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;
in data 6 ottobre 2003, la Soprintendenza per i beni archeologici della regione Basilicata ha riconfermato il parere favorevole gia' espresso con note prot. 11802 del 15 maggio 2002 e prot. n. 23158 del 10 ottobre 2002 sulla variante ricadente nei comuni di Rapolla e di Melfi;
in data 29 ottobre 2003, al termine dell'ultimo incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le amministrazioni interessate si sono impegnate a firmare come risulta nel verbale della riunione sottoscritto da tutte le parti, il successivo 5 novembre, presso il Ministero delle attivita' produttive, un protocollo d'intesa e a rilasciare le autorizzazioni mancanti per consentire l'immediata realizzazione della c.d. piccola variante con i miglioramenti tecnici concordati ed il completamento dell'intero elettrodotto;
in data 5 novembre 2003, termine stabilito per la firma, la regione Basilicata e gli enti locali non hanno dato seguito all'impegno assunto in sede di Conferenza di servizi in ordine alla sottoscrizione del protocollo d'intesa che, tra l'altro, prevedeva la realizzazione di una nuova variante, c.d. «grande variante», destinata a sostituire nel tempo la parte di elettrodotto realizzata in base alla c.d. «piccola variante», in guisa da ripristinare la natura originaria dei siti interessati;
Considerato che:
il completamento dell'elettrodotto Matera-S. Sofia (programmato per entrare in esercizio entro il 1994), e realizzato per il 95% dell'opera complessiva, deve consentire il trasferimento in sicurezza verso la Campania dell'energia prodotta in Puglia e di quella importata dalla Grecia a seguito del collegamento elettrico Italia-Grecia, entrato in funzione nel giugno 2002;
la mancata disponibilita' per l'esercizio dell'elettrodotto Matera-S. Sofia limita, per motivi di sicurezza, a soli 150 MW la capacita' di importazione dalla Grecia, vanificando la restante potenzialita' degli ulteriori 350 MW;
la mancata utilizzazione della linea elettrica interessata dall'opera pregiudica fortemente tutto il complesso della rete di trasmissione nazionale dell'area meridionale, provocando gravi limitazioni sia nella produzione delle centrali elettriche dei poli di produzione pugliesi, sia del flusso di energia verso le aree deficitarie della Basilicata e della Campania e determinando, altresi', pesanti condizionamenti nell'esercizio in sicurezza di questo vasto territorio;
la funzione strategica dell'elettrodotto, la cui pubblica utilita' e' stata dichiarata con il decreto di autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992, consegue alla necessita' di funzionamento ed interconnessione della rete elettrica nazionale, in adesione ai principi strategici ed alle soluzioni operative indicate dal Piano energetico nazionale, confermate nel Piano di sviluppo triennale redatto dal Gestore della rete nazionale;
a fronte della rilevanza nevralgica dell'interesse nazionale alla realizzazione ed al funzionamento dell'elettrodotto in questione non si contrappone la vulnerazione di altro interesse pubblico;
la domanda di autorizzazione in variante riguardante il tratto di elettrodotto che attraversa il territorio dei comuni di Rapolla e di Melfi e' stata presentata dalla societa' T.E.R.Na. S.p.a. sulla base della richiesta espressa della regione Basilicata, e recepisce interamente le conclusioni del 19 ottobre 2001 del «tavolo di lavoro» istituito dalla regione con i comuni interessati e la provincia di Potenza;
la fattibilita' tecnica, la conformita' alla normativa in materia di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, rispetto alla quale sono anzi state adottate prescrizioni di carattere ulteriormente cautelativo sul piano delle distanze (la variante in oggetto realizza una distanza di 80/90 metri dagli edifici esistenti), il riconoscimento della soluzione individuata sul versante delle prospettive di sviluppo urbanistico quale quella ottimale, sono state acclarate dalla relazione conclusiva predisposta dai consulenti tecnici nominati dalla provincia di Potenza;
la conformita' sul piano urbanistico, sancita per l'intero elettrodotto dal provvedimento di localizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992 e dal D.P.G.R. Basilicata n. 270 del 26 marzo 1990, e' stata confermata anche per la variante sia con il parere favorevole reso in Conferenza di servizi e sia con la relazione 16 maggio 2002 del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata prodotta agli atti della Conferenza;
all'esito delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli originari enti locali dissenzienti hanno ribadito, nonostante le modifiche tecniche migliorative apportate al progetto della «piccola variante», la loro opposizione dichiarandosi favorevoli ad aderire alla sola ipotesi di variante denominata «grande variante»;
il progetto di variante denominato «grande variante» non ha rappresentato l'oggetto della Conferenza di servizi convocata dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata, ne' e' stato oggetto di discussione nelle riunioni innanzi alla Presidenza del Consiglio, essendo stata posta solo la futura realizzazione del nuovo progetto come condizione per l'assenso alla realizzazione immediata della piccola variante, ai sensi del protocollo di intesa non sottoscritto dalle amministrazioni;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta e gli atti ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997, relativamente al progetto di variante denominato «piccola variante», per la quale e' stata proposta domanda di autorizzazione;
il parere negativo espresso in sede di Conferenza dei servizi e confermato innanzi alla Presidenza dai comuni di Rapolla e di Melfi e dalla provincia di Potenza non appare sufficientemente motivato, facendo quasi esclusivo riferimento al progetto denominato «grande variante» che non rappresenta l'oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare:
la posizione del comune di Melfi non appare di diniego assoluto in quanto sia nella delibera del consiglio comunale n. 37 del 14 maggio 2003, sia in quella del 19 settembre 2003 che nel corso delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;
la posizione del comune di Rapolla, espressa dal sindaco, come da verbale della Conferenza di servizi del 27 giugno 2002, di «parere sfavorevole in riferimento all'aspetto urbanistico» in quanto le strutture da realizzare sono difformi «dallo strumento urbanistico vigente nel comune» perche' «i tralicci di un elettrodotto per le caratteristiche proprie sono da considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico» e «sebbene privi di cubatura edilizia, comportano la realizzazione di opere in grado di incidere sull'ambiente e sulla modificazione dell'ecosistema», e' priva di consistenza. In sede di istruttoria tecnica e', invece, emerso che il tracciato in questione e' previsto in ambito territoriale non interessato da alcuna ipotesi di sviluppo urbano, anche a lungo termine. In ogni caso la definizione della procedura ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 comporta la possibilita' di procedere in difformita' dagli strumenti urbanistici. In merito poi a presunte esigenze di tutela della salute pubblica, la relazione del tavolo di lavoro della regione Basilicata conclude che la variante progettata, cosi' come l'opera elettrica in ogni sua parte, assicura il rispetto della normativa specifica, ma prevede, anche, l'adozione di una prescrizione piu' cautelativa rispetto ai valori fissati da altre normative europee ed internazionali;
la posizione della provincia di Potenza che richiede la realizzazione della grande variante o, in alternativa, l'installazione interrata di cavi non puo' essere accolta per le considerazioni gia' svolte con riferimento alla grande variante e, per la seconda, essendo l'elettrodotto gia' realizzato per il 95%;
in ogni caso l'eventuale favorevole definizione della procedura della c.d. «grande variante», all'esito delle relative procedure di autorizzazione, costituisce, visti i piu' lunghi tempi di realizzazione, un dato logicamente e cronologicamente successivo alla realizzazione della «piccola variante» caratterizzata da profili di urgenza che ne impediscono il differimento o condizionamento;
le valutazioni espresse nel corso della procedura dai competenti organi dell'amministrazione statale assicurano la compatibilita' dell'opera con i valori paesaggistici ed ambientali in rilievo, evidenziando il venir meno delle ragioni dell'annullamento ministeriale dell'originario nulla osta regionale del 30 luglio 2002;
Ritenuto che il mancato incremento delle potenzialita' del suddetto sistema elettrico comprometterebbe seriamente l'affidabilita' e la continuita' del servizio elettrico, in relazione alle richiamate esigenze energetiche, come gia' verificatosi in occasione dei black out che hanno interessato nell'agosto 1994 le regioni meridionali e nel settembre 2003 l'intero territorio nazionale;
Ritenuto che il ritardo nella costruzione dell'elettrodotto incide negativamente sull'economia della collettivita' in quanto coinvolge l'affidabilita' e la disponibilita' dell'esercizio elettrico di estese aree del Paese, mettendo a repentaglio la necessaria continuita' del servizio elettrico;
Ritenuto che la mancata ultimazione dell'opera ad oltre un decennio dall'autorizzazione ministeriale del 6 novembre 1992, ha dato luogo ad una situazione in cui gli interessi pubblici coinvolti necessitano dell'adozione di una decisione sulla domanda di autorizzazione in variante presentata;
Ritenuto che al cospetto della rilevanza primaria e strategica dell'interesse pubblico in esame che ritiene il completamento dell'opera essenziale per assicurare la continuita' e la sicurezza del trasporto di energia in gran parte del sud Italia, l'istruttoria svolta non ha evidenziato la compromissione di altri interessi pubblici, oltremodo garantiti dalle modifiche apportate all'impianto progettuale;
Considerato che la variante costituisce, al pari dell'opera principale cui essa inerisce, intervento di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale;
Considerato che la variante e' di lunghezza inferiore a 15 km e che essa non deve essere sottoposta alla procedura di impatto ambientale;
Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta con nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003;
Verificata la coerenza della proposta con la normativa richiamata, con le risultanze del lungo iter procedimentale e con le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione del 24 luglio 2003;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003, di condivisione della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di procedere, ai sensi della normativa sopracitata, all'invio dello schema di decreto del Presidente della Repubblica alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al fine dell'acquisizione del parere di competenza;
Udita la Commissione parlamentare per le questioni regionali che, nella seduta del 21 gennaio 2004, premesso che il superamento del dissenso emerso nel corso del procedimento e' stato informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilita' di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto e che l'opera e' ritenuta d'interesse o di preminente interesse statale, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
La T.E.R.Na. S.p.a. e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui alla variante in premessa. Detta variante, al pari dell'opera principale cui inerisce - Elettrodotto 380 kV Matera-S. Sofia - e' inamovibile ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione ha efficacia di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita', ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto M.I.C.A. 22 dicembre 2000.
 
Art. 3.
I lavori e gli asservimenti dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro dodici mesi dalla stessa data. Entro il suddetto termine di tre mesi la societa' T.E.R.Na. S.p.a. dovra' presentare agli uffici di competenza statale interessati a norma dell'art. 116 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali e' necessario procedere nella realizzazione della variante.
 
Art. 4.
Le opere dovranno essere costruite secondo le modalita' tecniche previste nel progetto con l'obbligo di osservanza della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale.
 
Art. 5.
L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione di energia elettrica nonche' delle speciali prescrizioni delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. La societa' autorizzata assume la piena responsabilita' in relazione agli eventuali pregiudizi per i diritti dei terzi ed agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
 
Art. 6.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, non viene richiesto il versamento del deposito cauzionale. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della societa'.
 
Art. 7.
L'ufficio territoriale di governo di Potenza e il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata sono incaricati, secondo la competenza tuttora vigente ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'esecuzione del presente decreto.
 
Art. 8.
Nella fase esecutiva del presente decreto devono essere sperimentati ulteriori tentativi di intesa con gli enti locali interessati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
 
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