Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 12 febbraio 2004
Determinazione dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
concessioni e autorizzazioni
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, assegna 30 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 4, comma 2, relativi agli apparati di utente per la trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto 30 dicembre 2003, stabilisce il contributo nella misura di 75 euro per ciascun accesso;
Considerato che l'art. 4, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003 prevede che, entro venti giorni dalla sua entrata in vigore, siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto che e' stabilito, per tipologia di operatore, sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet;
Viste le comunicazioni in data 27 gennaio 2004 con le quali sono stati richiesti ad un campione rappresentativo di operatori di comunicazioni elettroniche i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003;
Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di comunicazioni elettroniche;
Considerato che in base ai suddetti dati e' opportuno individuare cinque tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare del relativo stanziamento, al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di comunicazioni elettroniche;
Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003 e che, pertanto, stante il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, e' opportuno prevedere che, in fase di prima erogazione, i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 2 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2003;
Considerata l'opportunita', in relazione alla disponibilita' dei fondi ed alla luce delle vigenti disposizioni contabili riguardanti la gestione dei contributi, di stabilire, per il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche, una prima liquidazione nella misura del 50 per cento dei contributi riconosciuti, liquidando il rimanente 50 per cento a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003, occorre stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei lotti
1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 30 dicembre 2003 sono cosi' stabilite:
1) lotto A1 - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento pari a 3.000.000 euro;
2) lotto B1 - relativo a n. 10.000 contributi per uno stanziamento pari a 750.000 euro;
3) lotto C1 - relativo a n. 2.000 contributi per uno stanziamento pari a 150.000 euro;
4) lotto D1 - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento pari a 22.500 euro;
5) lotto E1 - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento pari a 7.500 euro.
2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compresi. Per eventuali successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facolta' degli operatori di comunicazioni elettroniche di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.
 
Art. 2.
Formato del documento elettronico
1. Il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda ad Internet di cui all'art. 5, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003, deve essere fornito al Ministero delle comunicazioni dai soggetti assegnatari dei lotti di autorizzazioni preventive secondo il formato elettronico stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun operatore avviene mediante posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dall'operatore medesimo ai sensi del successivo comma 3. Il messaggio di posta elettronica e' accompagnato da un foglio elettronico relativo al lotto assegnato predisposto dal Ministero delle comunicazioni, contenente l'identificativo dell'operatore, il numero progressivo del lotto, le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto. Il foglio elettronico va compilato a cura dell'operatore assegnatario del lotto, con i dati degli utenti destinatari del contributo e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo dell'operatore medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di abbonamento. E' fatta salva la possibilita', per gli operatori, di reinserire opportunamente corretti tali dati in un successivo lotto ove disponibile.
3. Gli operatori di comunicazioni elettroniche, all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 5, comma 2, del citato decreto 30 dicembre 2003, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di consentire l'invio da parte del Ministero delle comunicazioni di tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contributi oggetto di assegnazione, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo nonche' le coordinate bancarie (ABI, CAB e CIN) e gli elementi identificativi necessari per il rimborso dei contributi corrisposti.
4. La richiesta di assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive, comprensiva delle informazioni di cui al precedente comma, deve essere inoltrata a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - Piano 7° - Stanza n. 774 - Viale America n. 201 - Roma.
 
Art. 3.
Indirizzo di posta elettronica
1. Le comunicazioni che gli operatori di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato decreto 30 dicembre 2003, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che verra' comunicato a ciascun operatore dalla Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni. Gli operatori sono tenuti a non divulgare a terzi l'indirizzo comunicato.
 
Art. 4.
Liquidazione dei contributi riconosciuti
1. Il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, decorrente dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compreso, e' liquidato secondo la disponibilita' del fondo stanziato e seguendo l'ordine cronologico delle date di sottoscrizione degli abbonamenti.
Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto 30 dicembre 2003 e' liquidato, nella misura del 50 per cento, il rimborso dei contributi riconosciuti. Il rimanente 50 per cento e' liquidato a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
Il direttore generale: Aria
 
Allegato 1

----> Vedere allegato alle pagg. 42 - 43 <----
 
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