Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3337).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Ritenuto necessario ed urgente integrare le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze, al fine di consentire il definitivo superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa del Presidente della regione Calabria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2881/1998 e' aggiunto il seguente comma:
«3. Il commissario delegato puo' non applicare il disposto di cui al comma 2 ai comuni che, pur non avendo realizzato gli obiettivi di cui al citato comma, presentino un piano, concordato con la societa' mista di competenza, di recupero dei ritardi maturati nell'adempimento degli obiettivi di cui innanzi e sempreche' detto piano sia assentito dal commissario delegato in ordine alla sua idoneita' al conseguimento dei risultati previsti.».
2. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «venti giorni dalla richiesta», e' aggiunto il seguente periodo: «in favore del personale di cui al presente comma e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari all'importo corrispondente a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.».
3. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale» e le parole «da corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili», sono soppresse.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del presidente della regione Calabria - commissario delegato sono trasferite allo stesso, fino al termine dello stato di emergenza, le risorse assegnate alla regione medesima dal decreto legislativo n. 112/1998.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Calabria - commissario delegato dispone delle risorse finanziarie introitate dalla regione Calabria, e rinvenienti dalla stipula dei mutui che la stessa regione e' autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e successivi finanziamenti, nonche' dall'art. 144, comma 17 della legge n. 388/2000 e successive modifiche.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono trasferite direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.
 
Art. 3.
1. All'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 3185/2002 dopo le parole «dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997» e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche.».
 
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Calabria - commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, la regione comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso nonche' due unita' di personale designate, l'una dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'altra dalla regione Calabria. Per le medesime finalita', il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del commissario delegato che deve farvi fronte con i propri mezzi.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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