IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio le variazioni secondo gli indirizzi del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 22 gennaio 2004 dalla quale si desume che nel periodo dicembre 1997-dicembre 2003 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 14,4%; Ritenuto che appare opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 14,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso; Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 17 marzo 1998, sono fissati secondo i seguenti importi: 1) diritto di protesto: minimo Euro 1,55 + 0,22 = 1,77; massimo Euro 33,72 + 4,86 = 38,58; 2) indennita' di accesso: a) fino a tre chilometri: Euro 1,39 + 0,20 = 1,59; b) fino a cinque chilometri: Euro 1,65 + 0,24 = 1,89; c) fino a dieci chilometri: Euro 3,05 + 0,44 = 3,49; d) fino a quindici chilometri: Euro 4,29 + 0,62 = 4,91; e) fino a venti chilometri: Euro 5,32 + 0,77 = 6,09, oltre i venti chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e' aumentata di Euro 1,39 + 0,20 = 1,59. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2004 Il Ministro: Castelli |