IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan; Premesso. 1. Finalita' del provvedimento. Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve pero' rispettare i diritti e le liberta' fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate. Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorita' ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate. A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso e' necessario. Saranno poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalita' di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere l'attivita' di propaganda nei propri confronti. 2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici. a) Quando si puo' prescindere dal consenso. E' possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni. Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili - senza discriminazioni - in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento. Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati non puo' permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato), che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso per alcune finalita'. Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale: a) le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003); b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio; c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti: l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari: art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483); le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea (istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (decreto legislativo n. 197/1996; circolare del Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n. 134, nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003); l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n. 459); l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites), reso pubblico con modalita' definite con un regolamento (articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104). Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessita' di porre attenzione: alle modalita' prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia); alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalita' specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attivita' scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con ridotta capacita' motoria; alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 196/2003), e che in alcuni casi e' possibile solo se si indica la data della loro estrazione e l'origine. Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio: 1) atti anagrafici e dello stato civile. I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente e' un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilita' (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale puo' utilizzare anch'esso i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilita', anche in caso di comunicazione istituzionale (art. 177 del decreto legislativo n. 196/2003), sicche' tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale. Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 del codice civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) e non possono quindi ritenersi «pubblici» nel senso proprio del termine sopra indicato; 2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei seggi. Le liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarita' delle operazioni elettorali (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile anche alle elezioni regionali ex art. 1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tali liste non e' applicabile ne' la disciplina di cui al citato art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, ne' il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato; 3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista. Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della liberta' e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i referendum abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione puo' evidenziare di per se' una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali; 4) schedari istituiti presso gli uffici consolari. Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici consolari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200/1967, possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la possibilita' di rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita'. 3. Casi equiparati ai registri pubblici: elenchi telefonici. La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, e' stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie. Il nuovo regime sara' attuato prevedibilmente nella seconda meta' del 2004 e la propaganda sara' possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta. Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti (cfr. articoli 55 e 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). 4. Propaganda lecita con il consenso. Fuori dei predetti casi, benche' la propaganda elettorale abbia una sua specificita' rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non e' possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzi chiaramente l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se, come si vedra', i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi: a) invio di fax; b) invio di messaggi Sms e Mms; c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore. Ci si riferisce all'utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per caso, di un operatore; d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile. Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la telefonia mobile. Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale ed unico utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non e' lecito effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare - anche in questo caso - messaggi Sms o Mms anche tramite siti web. La volonta' dell'interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del messaggio e non puo' essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si chieda di aderire all'invio di ulteriori messaggi di propaganda. Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalita' di propaganda specie quando e' richiesto con una formula ampia, riferita anche a scopi commerciali e di marketing) e «positiva» (anziche' con una modalita' di silenzio-assenso); e) indirizzi di posta elettronica. Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti «pubbliche» liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso (articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv. del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. spamming, in www.garanteprivacy.it). Il consenso e' necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali: sono ricavati da pagine web; sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell'identita' del destinatario; quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi. La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilita' in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere. Il principio del consenso si applica anche per: i dati di utenti che prendono parte a forum o newsgroup, resi conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata discussione e che non sono utilizzabili per fini diversi senza un consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo n. 196/2003); gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad un Internet provider, o pubblicati su siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attivita' istituzionale od associativa; comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio; f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti. L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di referendum o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati personali «sensibili». In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto. Quando il consenso e' raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre un'idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti web che raccolgano dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter a contenuto politico. Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalita' perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche). Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, societa' e persone fisiche non direttamente connesse all'attivita' del titolare del trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalita' della raccolta dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento «principale»; g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche. Quando si presta un'attivita' (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attivita' associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non e' lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla societa', all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. provv. Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.). L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politica, e' possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni: venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno; le modalita' di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione o altro organismo; sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del suo rinnovo. 5. Dati acquisiti nell'esercizio di un mandato. I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 ss. e del 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli interessati. E' in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato. Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori. 6. Uso di dati raccolti da terzi. Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo generico e' stato utilizzato anche per attivita' di propaganda elettorale. Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo adeguato - anche con modalita' a campione e avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr. art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 - che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che e' validamente espresso solo se e' manifestato «specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13» del Codice (art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003). Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento e' illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003). Sull'organismo politico o candidato grava altresi' l'onere di verificare - anche avvalendosi del predetto mandatario - che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a chiunque. 7. Informativa agli interessati. Chi effettua attivita' di propaganda elettorale, anche se utilizza dati «pubblici» nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003). Si puo' adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente: «I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici e non saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Puo' in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a ......... (indicare almeno un responsabile del trattamento, se e' stato designato).». Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica. Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la propaganda, la finalita' della chiamata e i diritti del ricevente. Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe: estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati; oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente un'idonea informativa anche di tenore sintetico. Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Cio' solo per le consultazioni della primavera del 2004 conformemente a quanto gia' provveduto con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65). Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di piu' soggetti impegnati nella campagna elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali comunali. La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilita' di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione puo' ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento. Nel caso dell'attivita' di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati puo' essere considerato sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non e' contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa. Nel caso in cui, invece, l'interessato e' contattato mediante l'invio di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa - secondo la predetta formula - puo' essere inserita nella lettera o nel messaggio, anziche' essere inviata all'atto della registrazione «interna» dei dati. Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente presso l'interessato, anziche' da fonti pubbliche conoscibili da chiunque. 8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti. Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 196/2003), e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 29 e 30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e, comunque, quelle «minime» (articoli 31, 33, 34, 35 e allegato b) del decreto legislativo n. 196). Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n. 515/1993). 9. Garanzie per gli interessati. La possibilita' che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per finalita' di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc. L'interessato puo' opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso. Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare piu' all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne. Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalita' previste dagli articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003. 10. Uso dei dati decorso il periodo di esonero. Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalita' di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati. Tutto cio' premesso il Garante: a) segnala ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, la necessita' di conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente provvedimento; b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalita' di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione; c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2004 Il presidente: Rodota' Il segretario generale: Buttarelli |