Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DISPOSIZIONE 9 febbraio 2004
Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 10220).

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha adottato il regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n. 018338, con la quale la deliberazione n. 8173 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998;
Vista, altresi', la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot. n. 023957;
Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, del regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.
Frascati, 9 febbraio 2004
Il presidente delegato: Jarocci
 
Allegato
REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE LO SVILUPPO
E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Capo I
Principi generali, definizioni, ambito di applicazione
Art. 1.
Liberta' e autonomia della ricerca
L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attivita' di ricerca nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.
Art. 2.
Ambito soggettivo di applicazione
Per partecipante si intende il dipendente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonche' il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a qualsiasi titolo alle attivita' dell'Istituto.
Art. 3.
Titolarita' dei risultati di ricerca
I risultati prodotti dalle attivita' di ricerca suscettibili di applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano ceduto, ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonche' le conoscenze non suscettibili di tali applicazioni, appartengono all'Istituto nazionale di fisica nucleare, salvo il diritto di ciascun autore di essere riconosciuto tale.
Art. 4.
Risultati di ricerca
Per risultati prodotti dalle attivita' di ricerca si intendono tutte le conoscenze derivanti da attivita' di ricerca e sperimentazione svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputabili al bilancio deIl'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Art. 5.
Pubblicita' delle attivita'
Fatte salve le esigenze di riservatezza dei successivi Capi II e III, i programmi e i risultati prodotti dalle attivita' di ricerca che appartengono, ai sensi dell'art. 3, all'Istituto nazionale di fisica nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web dell'Istituto, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e informazione proprie della comunita' scientifica, e resi noti nei modi ritenuti piu' adeguati.
Art. 6.
Contratti passivi nell'ambito dell'attivita' di ricerca
Le opere, i beni e servizi forniti da terzi secondo la normativa nazionale e comunitaria sono di proprieta' dell'Istituto ed utilizzati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare secondo le proprie finalita' istituzionali, senza vincoli di riservatezza e di esclusiva, salvo casi motivati e contrattualmente previsti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7.
Convenzioni per ricerche di comune interesse
Gli accordi che prevedono collaborazioni di ricerca con terzi su tematiche generali di comune interesse sono condotti senza vincoli di riservatezza e di esclusiva.
Quando dai risultati dell'attivita' di cui al capoverso precedente emergono prospettive suscettibili di sviluppo industriale o commerciale, le parti ne definiscono il relativo regime in apposito contratto secondo quanto previsto dagli articoli 9 e seguenti del presente regolamento.
Art. 8.
Esclusioni dall'ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica ai contratti o convenzioni di ricerca richiesti da terzi per attivita' i cui risultati non riguardano programmi istituzionali, o nei quali l'interesse del committente sia preminente. A tali rapporti, ivi inclusa l'attivita' di consulenza, si applica la disciplina di cui all'art. 19, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Capo II
Contratti di ricerca e modalita'
di trasferimento delle conoscenze
Art. 9.
Contratti di ricerca
L'Istituto nazionale di fisica nucleare puo' concludere con soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, contratti per lo sviluppo delle conoscenze, previo consenso del responsabile del gruppo di ricerca interessato e di tutti i componenti coinvolti in ordine a: contenuto della ricerca; disciplina del regime brevettuale delle eventuali invenzioni conseguenti la ricerca; eventuale interesse a concedere licenza.
I contratti di cui al presente articolo non prevedono la destinazione di parte del corrispettivo alla remunerazione dei partecipanti alla ricerca.
Art. 10.
Contenuto dei contratti di ricerca
I contratti di ricerca devono prevedere:
a) l'esatta individuazione dell'attivita' che costituisce oggetto del contratto;
b) i soggetti interni coinvolti;
c) le modalita' di esecuzione delle attivita';
d) i documenti interessati;
e) un corrispettivo determinato o determinabile a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del costo del personale, compreso le spese di missione, dei materiali e delle attrezzature da utilizzare, nonche' della loro manutenzione;
f) il riconoscimento del diritto morale degli autori e l'indicazione che la loro ricerca si e' svolta nell'ambito dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
g) la disciplina giuridica ed economica in materia di sfruttamento dei risultati conseguenti l'attivita' di ricerca in relazione al contenuto dell'atto di consenso di cui all'art. 9, salvo il rinvio a successivi accordi;
h) la proprieta' comune delle conoscenze utilizzate e/o sviluppate per realizzare i risultati della ricerca, fermo restando il diritto delle parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per i rispettivi scopi istituzionali;
i) la disciplina sulla riservatezza delle informazioni connesse alla ricerca;
l) la disciplina sulle pubblicazioni scientifiche e sulle attivita' comunque divulgative connesse alla ricerca.
Art. 11.
Licenze non esclusive
I contratti di cui all'art. 9 possono rinviare a successivi accordi la disciplina sulla concessione di licenze non esclusive o prevederne contestualmente la relativa disciplina. In ogni caso la concessione deve prevedere:
a) l'esclusione dell'estensione della licenza ad eventuali miglioramenti sviluppati nell'ambito delle attivita' comuni;
b) un compenso aggiuntivo rispetto quello della ricerca da determinare una tantum o per volume d'affari;
c) una clausola di revisione compensi nel caso in cui la redditivita' dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;
d) l'obbligo di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento;
e) una durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza e' stato per la prima volta immesso in commercio, e rinnovabile con volonta' espressa, compatibilmente alla vigente normativa in materia;
f) l'ambito territoriale di licenza;
g) la possibilita' o esclusione di sublicenza.
Art. 12.
Licenze esclusive
Fermo restando il contenuto menzionato nell'articolo precedente, la concessione di licenza esclusiva per l'uso delle conoscenze dell'INFN e dei brevetti di cui l'Istituto e' titolare e' preceduta da una indagine di mercato.
Art. 13.
Divieto di cessione delle conoscenze
La cessione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e' vietata salvo casi eccezionali approvati dal consiglio direttivo.
Art. 14.
Limiti di applicazione
Ai contratti o alle attivita' di ricerca conclusi o finanziati con contributi comunitari o di enti od organismi pubblici nazionali o internazionali si applica la disciplina in essi contenuta, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
Capo III
Disciplina delle invenzioni brevettabili
Art. 15.
Titolarita' dei diritti sulle invenzioni
La titolarita' dei diritti sulle invenzioni brevettabili conseguenti ad attivita' di ricerca svolte all'interno dell'INFN e' disciplinata secondo la normativa vigente.
Art. 16.
Cessione dei diritti sulle invenzioni
L'inventore puo' proporre all'Istituto nazionale di fisica nucleare la cessione, anche parziale, dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione, ivi compreso quello di brevettare.
La proposta di cessione di cui al capoverso precedente e' irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa ed approvata sulla base di un parere formulato da una commissione tecnica (di seguito commissione). Durante tale periodo e' fatto obbligo all'inventore, ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono venuti a conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta riservatezza al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilita'.
La suddivisione dei proventi di cui al successivo art. 21 e' subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza dei brevetti da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e all'effettivo ricevimento del connesso corrispettivo economico.
Art. 17.
Commissione tecnica
La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e composta da cinque membri.
La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro quarantacinque giorni dalla loro richiesta in merito all'acquisto di brevetti, la loro estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche in ordine alle concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione industriale connesse a richieste di licenza o cessione di brevetti o risultati della ricerca. I componenti sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione dei loro compiti.
La commissione puo' avvalersi di esperti esterni.
Art. 18.
Deposito dei brevetti
Successivamente all'approvazione della proposta di acquisto, l'Istituto nazionale di fisica nucleare deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
Art. 19.
Estensione territoriale della tutela
I brevetti vengono depositati in Italia e solo successivamente estesi all'estero, previo parere della commissione.
Art. 20.
Estensione temporale della tutela
Decorsi cinque anni senza che dal brevetto siano derivati utili o sfruttamenti viene deliberato il suo abbandono.
Art. 21.
Suddivisione dei proventi
In caso di cessione o licenza di brevetto acquisito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare ai sensi dell'art. 16 spetta all'inventore il sessanta per cento del corrispettivo, dedotte le spese fino ad allora assunte conseguenti alla brevettazione e al suo mantenimento, per onorari, tasse o altro. Il restante quaranta per cento e' assegnato al bilancia dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.
In caso di piu' autori il corrispettivo dovuto agli inventori si presume ripartito in parti uguali, salvo apposito accordo che manifesti un diverso contributo.
Art. 22.
Mandatari nelle pratiche brevettuali
L'Istituto nazionale di fisica nucleare si avvale per le procedure relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti di uno o piu' mandatari abilitati, individuati sulla base di specifica professionalita', disponibilita', rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicita'. La rappresentanza e' conferita dal presidente e vale limitatamente all'oggetto specificato.
Art. 23.
Deposito del brevetto a cura dell'inventore
Fuori dei casi di cui all'art. 16, quando l'inventore deposita a proprio nome il brevetto, questi deve darne comunicazione all'Istituto nazionale di fisica nucleare entro un mese dal deposito e riconoscere a quest'ultimo, anche nei rapporti con terzi, licenziatari o cessionari, un compenso pari al cinquanta per cento degli utili lordi. A tal fine e' stipulato un contratto che disciplina i rapporti tra l'Istituto, l'inventore e eventuali terzi aventi causa con la previsione di comunicare annualmente i risultati economici dello sfruttamento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 24.
Competenza
Salvo delega da conferire secondo le norme generali dell'Istituto, il consiglio direttivo e' competente ad adottare tutti gli atti, qualunque sia il loro valore economico, che rientrano nell ambito applicativo della presente disciplina.
Art. 25.
Clausola di revisione
Il presente regolamento sara' oggetto di revisione entro diciotto mesi dalla data della sua adozione in ragione delle modifiche normative successivamente intervenute o delle esigenze organizzative emerse in sede di prima applicazione.
Art. 26.
Entrata in vigore
Le norme del presente regolamento entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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