Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 febbraio 2004 |
Sostituzione del liquidatore della societa' coperativa <<La Nuova Era soc. coop. a r.l.>>, in Bella. |
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IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO di Potenza Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2545 del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle Direzioni Provinciali del Lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative; Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attivita' produttive; Visto il proprio decreto n. 16/2002 del 7 maggio 2002 con il quale veniva nominato liquidatore della soc. coop.va La Nuova Era la sig.ra Lorusso rag. Giovanna, consulente del lavoro, residente in Potenza alla via F. Tetrarca, n. 17; Rilevato che la predetta, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2004, ha rinunciato al suddetto incarico; Visto il parere di massima espresso dal Comitato Centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003; Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del c.c.; Ritenuta la propria competenza; Decreta: Art. 1. La sig.ra Lorusso rag. Giovanna, nominata liquidatore della societa' cooperativa <<La Nuova Era soc. coop. a r.l.>> di Bella (Potenza), con decreto n. 16/2002 del 7 maggio 2002, e' sostituita, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dal sig. Albini rag. Donato, residente in Avigliano (Potenza) alla Contrada Giardiniera Inferiore. |
| Art. 2. Il compenso dovuto al liquidatore sig. Albini rag. Donato sara' a carico del bilancio della cooperativa e sara' determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attivita' - art. 2 della legge n. 400/1975 - il compenso del liquidatore sara' a carico dell'erario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 10 febbraio 2004 Il reggente: Montanarella |
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