Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2004
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato <<PROSPERO>>, variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi e ricognizione dell'imposta di fabbricazione gravante sul fiammifero pubblicitario omaggio <<KM JOLLY S/50>>. (Decreto n. 2004/4039/COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;
Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato <<KM Carezza S/250>>;
Visto il decreto direttoniale 23 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato <<KM Barbecue>>;
Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato <<KM Casa S/100>>;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato <<KM Jolly S/50>>;
Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero presentata dalla ditta RP Tech, nonche' la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi presentata dalla ditta P. Erre Italia;
Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste, nonche' di provvedere alla ricognizione dell'imposta di fabbricazione gravante sul fiammifero pubblicitario omaggio <<KM JOLLY S/50>>;
Decreta:
Art. 1.
E' iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominato <<PROSPERO>>, le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 45;
lunghezza con capocchia: mm 48;
larghezza: mm 2.0 x 2,0;
diametro capocchia minimo: mm 2,3;
diametro capocchia massimo: mm 2,5;
tolleranza massima misure: 2%;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.
Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 64 x 51 x 13;
grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
ruvido: striscia sii un lato da mm 64 x 15;
tolleranza del contenuto: 3%.
Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.
Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di <<PROSPERO>>.
All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero:
99) colore <<verde smeraldo>>, con legenda <<PROSPERO>> in basso, per la scatola di cartoncino, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata <<PROSPERO>>.
Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero <<PROSPERO>> le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo.
 
Art. 2.
Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato <<PROSPERO>> sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

=====================================================================
| | Imposta di | Imposta sul
Tipo di | Prezzo di | fabbricazione | valore aggiunto
fiammiferi | vendita (euro) | (euro) | (euro) ===================================================================== Scatola di | | | cartoncino | | | contenente 100 | | | fiammiferi di | | | legno | | | paraffinati | | | amorfi | | | denominati | | | <<PROSPERO>> | 0,30 | 0,069 | 0,05
 
Art. 3.
L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:
PROSPERO euro 0,0083.
Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da apporre sul nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:
colore <<rosso pompeiano>>, con legenda <<PROSPERO>> in basso.
Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo.
 
Art. 4.
Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti tipologie di fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue:

=====================================================================
Scatola di cartoncino contenente 20 | |
fiammiferi di legno paraffinati amorfi | |
denominati <<KM BARBECUE>> |da euro 3,00|a euro 3,50 ===================================================================== Scatola di cartoncino contenente 100 | | fiammiferi di legno paraffinati amorfi | | denominati <<KM CASA S/100>> |da euro 0,30|a euro 0,35 --------------------------------------------------------------------- Scatola di cartoncino a tiretto passante, | | contenente 250 fiammiferi di legno | | paraffinati amorfi denominati <<KM CAREZZA | | S/250>> |da euro 0,84|a euro 1,005
 
Art. 5.
L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

=====================================================================
| | Imposta di | Imposta sul
Tipo di | Prezzo di | fabbricazione | valore aggiunto
fiammiferi | vendita (euro) | (euro) | (euro) ===================================================================== Scatola di | | | cartoncino | | | contenente 20 | | | fiammiferi di | | | legno | | | paraffinati | | | amorfi | | | denominati <<KM | | | BARBECUE>> | 3,50 | 0,35 | 0,5833 --------------------------------------------------------------------- Scatola di | | | cartoncino | | | contenente 100 | | | fiammiferi di | | | legno | | | paraffinati | | | amorfi | | | denominati <<KM | | | CASA S/100>> | 0,35 | 0,0805 | 0,0583 --------------------------------------------------------------------- Scatola di | | | cartoncino a | | | tiretto | | | passante, | | | contenente 250 | | | fiammiferi di | | | legno | | | paraffinati | | | amorfi | | | denominati <<KM | | | CAREZZA S/250>> | 1,00 | 0,2 | 0,1667
 
Art. 6.
L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi denominati <<KM JOLLY S/50>> e' stabilita, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:
KM JOLLY S/50 euro 0,0062.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2004
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 162
 
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