Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394
Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa', nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa', nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 30, che dispone il differimento del termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;
Vista la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Nota integrativa del bilancio di esercizio
1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2427, e' inserito il seguente:
<<2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
3. Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata in GUCE n. L
283 del 27 ottobre 2001.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
222 del 14 agosto 1978.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
211 del 3 agosto 1983.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
316 del 23 novembre 1988.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 e' pubblicato in
GUCE n. L 243 dell'11 settembre 2002.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: <<Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2001)>>. Gli articoli 1, 2 e l'allegato B della citata
legge, cosi' recitano:
<<Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.
Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (<<direttiva sul
commercio elettronico>>).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche innovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.>>.
- La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del
codice civile reca: <<Del bilancio>>.
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca:
<<Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali consolidati,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990,
n. 69>>.
- La legge 26 marzo 1990, n. 69, reca: <<Delega al
Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in
materia societaria>>. L'art. 1. comma 1, cosi' recita:
<<Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del
13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in
conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi e
fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle
norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e
analiticita' dell'informazione del bilancio, con le
semplificazioni consentite dalla direttiva per le societa'
di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
e capacita' informativa assicurato dalle disposizioni
vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a
quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n.
78/660, con facolta' di utilizzare anche le previsioni
dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della
stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla
lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
voci dei conti annuali, le regole detratte dagli
articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59
della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45
della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a
specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi
di valutazione di cui all'art. 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi
vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle
disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione
della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di
singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della
normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci
consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di
minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art.
6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa'
di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici
che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad
altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai
quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle
finalita' della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli
effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui
un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a
tali fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
societa' fiduciarie e a persone interposte, ma non anche
quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilita' di effettuare un
consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n.
83/349;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle
direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro
forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che
svolgono in via esclusiva o prevalente, anche
indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di
pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa
assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge
17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella
detenzione in via esclusiva o prevalente partecipazioni in
societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o
finanziaria;
l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del
codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre
l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie
per il coordinato adattamento del sistema vigente alle
innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive
previste dal presente articolo.>>.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
recante: <<Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva
n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato
membro>> e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 1992, n. 37, Supplemento Ordinario.
- La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
044 del 16 febbraio 1989.



 
Art. 2.
Bilancio in forma abbreviata
1. All'articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile dopo le parole: <<e 17) dell'articolo 2427>> sono inserite le seguenti: <<e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis>>.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, in
vigore dal 1° gennaio 2004, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle
voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del
passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3;
voci B9(c), B9(d), B9(e);
voci B10(a), B10(b), B10(c);
voci C16(b) e C16(c);
voci D18(a), D18(b), D18(c);
voci D19(a), D19(b), D19(c).
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
nella voce E20 non e' richiesta la separata indicazione
delle plusvalenze e nella voce E21 non e' richiesta la
separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e
dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis; le
modificazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.>>.



 
Art. 3.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio
1. All'articolo 2428, comma 2, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
<<6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2428 del codice civile, in vigore
dal 1° gennaio 2004, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della societa' e sull'andamento della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.>>.



 
Art. 4.
Nota integrativa del bilancio consolidato
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 38 (Contenuto della nota integrativa). - 1. La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione
dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale
nello Stato;
c) le ragioni delle piu' significative variazioni
intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del
passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci "ratei e riscontri" e
della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare e' significativo;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) se l'indicazione e' utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle
imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo
complessivo degli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese
controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art.
28;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
e secondo aree geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri
oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso
banche ed altri;
m) la composizione delle voci "proventi straordinari"
e "oneri straordinari", quando il loro ammontare e'
significativo;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con
separata indicazione di quello relativo alle imprese
incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria,
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di
tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie
iscritte a un valore superiore al loro fair value con
esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il
metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi 1 e 3
dell'art. 36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
o-ter) e o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis,
per la definizione di strumento finanziario di strumento
finanziario compatibili con la disciplina in materia
dell'Unione europea.>>.



 
Art. 5.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato
1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese
in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo
insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai
costi, ai ricavi e agli investimenti.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.



 
Art. 6.
Nota integrativa del bilancio delle banche
e degli altri istituti finanziari
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e g-ter) e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, g), g-bis) e g-ter)>>.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 23 (Contenuto della nota integrativa "Articoli
43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e
articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635"). - 1. Oltre a
quanto stabilito da altre disposizioni del presente
decreto, la nota integrativa indica:
a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio
e nelle rettifiche di valore;
b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19,
comma 1, possedute direttamente o per il tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per
ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del
patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito
in bilancio;
c) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le
garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per
ciascuna categoria;
d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
e) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il
valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte
durante l'esercizio;
f) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi
attribuiscono;
g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di
mora;
g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a
un valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore passa
essere recuperato.
2. E' consentito omettere le informazioni di cui al
comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave
pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale
omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
g-bis) e g-ter) e dell'art. 3, comma 2, lettera f-bis), per
la definizione di strumento finanziario, di strumento
finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai
principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e
compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.>>.
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 40 (Contenuto della nota integrativa "Articoli
28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n.
83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva
n. 86/635"). - 1. Si applicano gli articoli 22 e 23,
lettere a), b), c), d), g), g-bis), e g-quater).
2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del
presente decreto, la nota integrativa indica:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;
c) l'elenco delle partecipazioni alle quali e'
applicato il metodo di cui all'art. 36;
d) l'elenco delle altre imprese controllate,
associate o sottoposte al controllo congiunto.
3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per
ciascuna impresa:
a) la denominazione e la sede;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite
di societa' fiduciaria o per interposta persona,
dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese
controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti
complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
d) la ragione della inclusione nell'elenco, se gia'
non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e
c).
4. Qualora si sia verificata una variazione notevole
nella composizione delle imprese incluse nel
consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il
conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio
precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite
anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del
conto economico dell'esercizio precedente.
5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai
commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio
a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e'
fatta menzione nella nota integrativa.>>.



 
Art. 7.
Relazioni sulla gestione allegate al bilancio
delle banche e degli altri istituti finanziari
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.>>.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato, cosi' recita:
<<Art. 3 (Relazioni sulla gestione "Art. 46 della
direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 83/349").
- 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato
sono corredati di una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione e sulla situazione
dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento. Le relazioni sono redatte secondo quanto
stabilito dagli atti di cui all'art. 5.
2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni
caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio. Le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
e) l'evoluzione prevedibile della gestione;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui
all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate,
imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19,
comma 1;
f-bis) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo,
al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al
rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.>>.



 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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