Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004 |
Scioglimento del consiglio comunale di Priocca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Priocca (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del sig. Marco Perosino; Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Alba in data 14 dicembre 2000, passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 1253 depositata il 6 novembre 2003, il predetto amministratore e' decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Priocca (Cuneo) e' sciolto. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2004 CIAMPI Pisanu, Ministro dell'interno |
| Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Priocca (Cuneo) e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Perosino. Il citato amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della sentenza di condanna per un reato avente rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale di Alba in data 14 dicembre 2000, passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 1253 depositata il 6 novembre 2003. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Priocca (Cuneo). Roma, 26 gennaio 2004 Il Ministro dell'interno: Pisanu |
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