Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347 |
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Requisiti per l'ammissione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese (( soggette alle disposizioni sul fallimento )) in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 27,comma 2, e' il seguente: «2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»)». |
| Art. 2. Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al (( Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza )) al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1. 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa (( alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario )), con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 38 e' il seguente: «Art. 38 (Nomina del commissario straordinario). - 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi. 2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94. 4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34». |
| Art. 3. Funzioni del commissario straordinario 1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, (( sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza )). 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni. 3. Il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, (( presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 5 e' il seguente: «Art. 5 (Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza). - 1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27. 2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale: a) le scritture contabili; b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso; d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.» |
| Art. 4. Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale, ((con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara )) lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. (( 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura )). 2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. (( Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato )) la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, (( accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione )). 3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni. 4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del (( programma di ristrutturazione )) e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei (( complessi aziendali )) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), e' il seguente: «1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b)-c) (Omissis); d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;». - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 54 e' il seguente: «Art. 54 (Predisposizione del programma). - 1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.» - Per l'art. 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 28 e' il seguente: «Art. 28 (Relazione del commissario giudiziale). - 1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione. 4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. 5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia». - Per l'art. 27, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 70 e' il seguente: «Art. 70 (Conversione al termine della procedura). - 1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento: a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma». |
| Art. 4-bis. Concordato (( 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato. 5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. 6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione. 7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato. 8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dal concordato. 9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili. 10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 57 e' il seguente: «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). - 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione». - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 60 e' il seguente: «Art. 60 (Modifica o sostituzione del programma autorizzato). - 1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art. 27, comma 2. 2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. 4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 17 e' il seguente: «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. [Si osservano inoltre le disposizioni del Codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario]. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.» |
| Art. 4-ter. Accertamento del passivo (( 1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6. 2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 53 e' il seguente: «Art. 53 (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario. 2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 1998 e' il seguente: «Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditori». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 26 e' il seguente: «Art. 26 (Reclamo contro il decreto del giudice delegato). - Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto». |
| Art. 5. Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il Ministro (( delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza )), puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario (( straordinario )) qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario (( richiede )) al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo. (( 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro )). |
| Art. 6. Azioni revocatorie 1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali, (( nell'interesse dei creditori )), al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 49 e' il seguente: «Art. 49 (Azioni revocatorie). - 1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento». |
| Art. 7. Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita' europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, (( il Ministro delle attivita' produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione )), di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Riferimenti normativi: - Gli allegati al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992, «relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, 24 luglio 1992, n. L 208, entrato in vigore il 24 luglio 1993,cosi' come modificati dal regolamento del Consiglio (CE) 8 aprile 2003 n. 692, Pubblicato nella G.U.C.E. 17 aprile 2003, n. L 99. Entrata in vigore: 24 aprile 2003. sono i seguenti: «Allegato I Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1: Birre; Bevande a base di estratti di piante; Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria; Gomme e resine naturali; Pasta di mostarda; Paste alimentari».
«Allegato II Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1: Fieno; Oli essenziali; Sughero; Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale); Fiori e piante ornamentali; Lana; Vimine». |
| Art. 8. Disposizioni finali 1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, (( in quanto compatibili )). Riferimenti normativi: - Il testo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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