Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 6 febbraio 2004 |
Procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacita' produttiva di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004. (Deliberazione n. 13/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 febbraio 2004, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (decreto 21 novembre 2000); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 168/03); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004 (di seguito: decreto 29 gennaio 2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato); Considerato che: l'art. 2 del decreto 29 gennaio 2004 stabilisce che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ceda l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto 21 novembre 2000, mediante procedure di assegnazione disciplinate dall'Autorita', previa ripartizione della capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del medesimo Gestore ai sensi dell'art. 3, com-ma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 tra mercato libero e mercato vincolato dall'Autorita' (di seguito: procedure di assegnazione); l'art. 5 del decreto 29 gennaio 2004 prevede, che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di assegnazione; l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo; gli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 168/03 prevedono che, all'avvio del dispacciamento di merito economico, i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nei mercati dell'energia siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra zone compatibili con i valori dei limiti ammissibili di trasporto; l'art. 35 della deliberazione n. 168/03 prevede che gli operatori di mercato che hanno concluso contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o abbiano diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto; Ritenuto: necessario adottare, ai sensi del decreto 29 gennaio 2004, disposizioni per l'assegnazione della capacita' produttiva relativa all'energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, com-ma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 prevedendo un'assegnazione della quota di capacita' produttiva su base annuale e della capacita' produttiva su base mensile assegnate ai clienti del mercato libero mediante l'utilizzo del metodo pro-rata; opportuno, allo scopo di garantire una effettiva pluralita' dei soggetti assegnatari, prevedere una quota massima di capacita' produttiva detenibile dal singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' produttiva disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione prorata piu' del 10% della capacita' produttiva assegnabile con riferimento a ciascuna procedura di assegnazione; opportuno, allo scopo di garantire la compatibilita' degli esiti delle procedure di assegnazione di cui al presente provvedimento con l'avvio del dispacciamento di merito economico, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo dispacciamento di merito economico: a) l'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, stipulati a seguito dell'assegnazione della capacita' produttiva oggetto delle suddette procedure di assegnazione, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 168/03; b) il prezzo di assegnazione della capacita' produttiva sia comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 35 della deliberazione n. 168/03; necessario prevedere che le procedure di assegnazione oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2004 e che nel caso di completa operativita' del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacita' produttiva non assegnabile di cui all'art. 3, comma 8, del decreto 29 gennaio 2004; necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e conseguentemente vengano espletate anche con riferimento al mese di gennaio 2004; Delibera: Di approvare le procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacita' produttiva di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A). Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 6 febbraio 2004 Il presidente: Ortis |
| Allegato A
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2004 DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 29 GENNAIO 2004.
TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, integrate come segue: banda di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora dell'anno 2004; banda di durata trimestrale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora del trimestre dell'anno 2004; capacita' produttiva assegnabile e', in ciascun trimestre dell'anno 2004, la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica; capacita' produttiva assegnabile su base annuale e' il valore minimo della capacita' produttiva assegnabile in ciascun trimestre dell'anno 2004, diminuito di 200 MW; capacita' produttiva assegnabile su base trimestrale e', in ciascun trimestre dell'anno 2004, la differenza tra la capacita' produttiva assegnabile nello stesso trimestre e la capacita' produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure di assegnazione di cui al titolo II del presente provvedimento; capacita' produttiva non assegnabile e' la capacita' di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete nell'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, non programmabile neppure su base statistica; mercato del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo a quello della negoziazione; potenza media prelevata nell'anno 2003 e', per ciascun cliente del mercato libero, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente consumata dal medesimo cliente nell'anno 2002 e il numero di ore del medesimo anno, ovvero, nel caso in cui il consumo sia riferibile unicamente all'anno 2003, il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente consumata nell'anno 2003 e il numero di ore del medesimo anno. Nel caso in cui il consumo di energia elettrica sia riferibile unicamente ad una parte dell'anno, l'energia elettrica complessivamente consumata nell'anno e' calcolata sulla base del criterio pro-quota giorno; sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento; ovvero, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento. decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; decreto 19 dicembre 2003 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 119; decreto 29 gennaio 2004 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; deliberazione n. 301/01 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001; deliberazione n. 190/02 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata; deliberazione n. 27/03 e' l'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, come successivamente modificata e integrata; deliberazione n. 67/03 e' l'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, come successivamente modificata e integrata; deliberazione n. 157/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004; deliberazione n. 05/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007. TITOLO II Procedure di assegnazione di capacita' produttiva nel 2004 Art. 2. Adempimenti preliminari 2.1 Il Gestore della rete suddivide: a) la capacita' produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale; b) la capacita' produttiva assegnabile su base trimestrale in bande di durata trimestrale. 2.2 Il gestore della rete pubblica nel proprio sito internet il valore della capacita' produttiva assegnabile su base annuale e della capacita' produttiva assegnabile su base trimestrale, nonche' il numero di bande rispettivamente assegnabili. Art. 3. Procedure di assegnazione 3.1 In relazione alla capacita' produttiva assegnabile vengono effettuate procedure separate per l'assegnazione: a) all'acquirente unico, di una quota pari al 20% delle bande di durata annuale di cui al comma 2.1, lettera a); b) ai clienti del mercato libero, di una quota pari all'80% delle bande di durata annuale di cui al comma 2.1, lettera a); c) ai clienti del mercato libero, delle bande di durata trimestrale di cui al comma 2.1, lettera b). 3.2 Le procedure di cui al comma 3.1 hanno luogo in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura ha inizio una volta conclusa quella precedente. 3.3 Il gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel decreto 29 gennaio 2004 e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure di assegnazione, anche prevedendo idonee forme di garanzia. Art. 4. Assegnazione di bande ai clienti del mercato libero per l'anno 2004 4.1 I clienti del mercato libero presentano al Gestore della rete una proposta acquisto irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare: a) il numero di bande richiesto; b) la clausola seguente: «La presente proposta di acquisto e' irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, fino alla conclusione della procedura di assegnazione». 4.2 La proposta di acquisto di cui al comma 4.1 deve attestare, pena l'inammissibilita', che il proponente: a) e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto 29 gennaio 2004; b) e' utente del dispacciamento. 4.3 In ciascuna procedura di assegnazione la capacita' produttiva corrispondente al numero di bande richiesto da un cliente del mercato libero non puo' essere superiore alla potenza media prelevata nell'anno 2003, al netto delle quote di capacita' di trasporto gia' assegnate al medesimo cliente ai sensi dell'art. 12 della deliberazione n. 157/03, delle quote di capacita' di trasporto gia' assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), e dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02, nonche' dell'art. 4, comma 4.2, lettera e) e della capacita' produttiva corrispondente alle bande gia' assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente provvedimento. 4.4 Successivamente alla presentazione delle proposte di acquisto, il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto fino a concorrenza del numero complessivo di bande. Nel caso in cui il numero di bande richiesto sia superiore al numero di bande assegnabili, il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto secondo la procedura di cui ai successivi commi. 4.5 Ai fini dell'assegnazione ai clienti del mercato libero delle bande, il Gestore della rete: a) procede alla riduzione del numero di bande richiesto applicando alla richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra il numero di bande assegnabili ai clienti del mercato libero, al netto del numero di bande eventualmente assegnate ai sensi della lettera b) del presente comma, e il numero delle bande complessivamente richieste ai sensi del comma 4.1 e non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma; b) provvede, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 29 gennaio 2004, ad assegnare un numero di bande pari al 10% del numero di bande assegnabili, ai clienti che hanno richiesto un numero di bande tale che, modificato ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d); c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore ad una banda; d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e c), fino a che il numero di bande assegnate alle richieste non escluse risulti inferiore al numero di bande assegnabili, al netto delle bande eventualmente assegnate ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino assegnazioni con dimensione inferiore ad una banda o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a). 4.6 In esito al processo ricorrente di cui al comma 4.5 il numero di bande assegnabili ai clienti del mercato libero, al netto del numero di bande eventualmente assegnate ai sensi del comma 4.5, lettera b), viene assegnato ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza del numero di bande richieste. Eventuali bande residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal Gestore della rete ai medesimi soggetti fino a concorrenza del numero di bande richieste. 4.7 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera b), sono destinate alla procedura di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera c). 4.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, lettera b): a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa'; b) concorrono alla determinazione della quantita' complessiva delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica. 4.9 Le procedure di assegnazione ai clienti del mercato libero si intendono concluse al momento dell'accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore della rete ai sensi del presente articolo. Le bande non assegnate in seguito alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera c), vengono cedute all'Acquirente Unico. Art. 5. Diritti ed obblighi degli assegnatari 5.1 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata annuale, il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacita' produttiva per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che puo' essere resa disponibile senza superare la medesima capacita' produttiva. 5.2 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata trimestrale il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacita' produttiva per tutte le ore del trimestre ed, in ogni ora, la massima energia che puo' essere resa disponibile senza superare la medesima capacita' produttiva. 5.3 L'assegnatario di bande nelle procedure di assegnazione di cui al comma 3.1 e' tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalita' medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi dell'art. 6, e l'energia resa disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2. Art. 6. Prezzi di assegnazione per l'anno 2004 6.1 Per ciascuna delle procedure di assegnazione di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e b), il prezzo di assegnazione PA M relativo a ciascun mese dell'anno, espresso in centesimi di euro/kWh, e' dato dalla formula:
PA(base M) = 0,679 * I(base M) * Ct(base M-1)+ 2,50
dove: C(base T)(M-1) e' il parametro Ct secondo il valore in vigore nel mese M-1;
6.2 Per ciascuna delle procedure di assegnazione di cui al precedente comma 3.1, lettera c), il prezzo di assegnazione PA T, espresso in centesimi di euro/kWh, e' dato dalla formula: PA(base M) = 0,679 * I(base M) * Ct(base M-1)+ 2,50 * A(base T) dove: C(base T)(M-1) e' il parametro Ct secondo il valore in vigore nel mese M-1; A(base T) e' il coefficiente relativo al trimestre T riportato nella tabella 1. 6.3 Il parametro I(base M) di cui ai commi 6.1 e 6.2 e' pari, in ciascun mese, al rapporto tra: a) la media aritmetica del parametro Ct(base M) in vigore in tale mese e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo a tale mese; e; b) la media aritmetica del parametro Ct(base M-1) in vigore nel mese precedente e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente. 6.4 Ai fini della quantificazione del parametro I(base M), di cui al comma 6.3: a) fino al 30 giugno 2004 il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 e' assunto pari a 0; b) per il mese di luglio 2004, il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente, di cui al comma 6.3, lettera b), e' pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel secondo trimestre dell'anno; c) dal mese di luglio il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo ad un mese M e' pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese M e i due mesi precedenti. 6.5 Nel caso in cui l'avvio del dispacciamento di merito economico fosse successivo al mese di aprile: a) fino al termine del secondo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico, il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 e' assunto pari a 0; b) per il terzo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo al mese precedente M-1, di cui al comma 6.3, lettera b), e' pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese M-1 e i due mesi precedenti; c) dal terzo mese successivo alla data di avvio del dispacciamento di merito economico il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno prima relativo ad un mese M e' pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in tale mercato nel trimestre che comprende il mese M e i due mesi precedenti. TITOLO III Clausole negoziali e direttive al Gestore della rete Art. 7. Cessione del contratto 7.1 Nei contratti di compravendita stipulati con il Gestore della rete a seguito dell'assegnazione della bande di cui al comma 3.1 e' inserita una clausola che prevede la cedibilita' totale o parziale del contratto ad un altro utente del dispacciamento e impone all'acquirente l'obbligo di comunicazione al Gestore della rete. La cessione ha effetto a partire dal lunedi' della settimana successiva a quella in cui e' avvenuta la comunicazione. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'art. 5 per la capacita' produttiva corrispondente alle bande. Art. 8. Compatibilita' con l'avvio del sistema delle offerte 8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete a seguito dell'assegnazione della bande di cui al comma 3.1 si applica, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, quanto previsto dalle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03, come successivamente modificate ed integrate. Successivamente a tale avvio si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 168/03. 8.2 Il prezzo di assegnazione delle bande e' comprensivo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione n. 168/03. Art. 9. Direttive al Gestore della rete 9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento. 9.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' un rapporto sullo svolgimento di ciascuna procedura di assegnazione, sull'assegnazione della capacita' produttiva assegnabile e sulle attivita' di cui al presente titolo. TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 10.1 Il Gestore della rete organizza le procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettere da a) a b) affinche' si concludano entro il 20 febbraio 2004 e le procedure di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera c), affinche' si concludano entro il mese antecedente al trimestre per il quale si procede all'assegnazione delle bande. 10.2 Fino alla completa operativita' del sistema delle offerte, intesa come la data in cui e' disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio 2004, la capacita' produttiva non assegnabile e' ceduta all'acquirente unico alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6. A partire dalla completa operativita' del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacita' produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima. 10.3 Il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 61.1 del testo integrato viene utilizzato per coprire altresi' gli oneri a carico del Gestore della rete ai sensi del comma 8.2. 10.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Tabella 1: coefficienti trimestrali A(base T)
===================================================================== Trimestre | coefficiente A(base T) ===================================================================== I trimestre | 1,1758 II trimestre | 0,9514 III trimestre | 1,0615 IV trimestre | 0,8127 |
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