Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 5 febbraio 2004 |
Rigetto di proposte di opzioni tariffarie base della societa' «Consiag reti S.r.l.» per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 10/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 febbraio 2004, Visti: l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 89/03 (di seguito: deliberazione n. 89/03); la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 128/03 (di seguito: delibera n. 128/03); le comunicazioni di avvio dei procedimenti di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base rispettivamente per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, pubblicate sul sito Internet dell'Autorita', ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001; Considerato che: la societa' «Consiag reti S.r.l.» (di seguito: «Consiag reti»), con le note rispettivamente in data 9 settembre 2003 (prot. Autorita' n. 24573 dell'11 settembre 2003) e in data 30 settembre 2003 (prot. Autorita' n. 26639 del 3 ottobre 2003), ha trasmesso all'Autorita' le opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e le proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004, calcolate con riferimento alle previsioni della deliberazione n. 89/03; la documentazione inviata da codesta societa' e' risultata mancante della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 89/03, comprovante i maggiori costi per i quali si richiede il riconoscimento in tariffa; con lettere rispettivamente in data 2 ottobre 2003 e 14 ottobre 2003, gli uffici dell'Autorita' hanno invitato la societa' «Consiag reti» a trasmettere la dichiarazione di cui al precedente alinea, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle suddette lettere, ovvero qualora i chiarimenti e le integrazioni trasmesse non fossero state risolutive dei rilievi formulati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorita' il diniego all'approvazione alle citate proposte; con note rispettivamente in data 12 novembre 2003 (prot. Autorita' n. 29488 del 13 novembre 2003) e in data 14 novembre 2003 (prot. Autorita' n. 29729 del 17 novembre 2003), la societa' «Consiag reti» ha fornito chiarimenti che, tuttavia, non sono stati risolutivi dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che le proposte di opzioni tariffarie sopra richiamate non risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 89/03; in data 30 e 31 dicembre 2003, come disposto dalla delibera n. 128/03, e' stata effettuata da parte dell'Autorita' un'ispezione congiunta con la Guardia di finanza presso la sede legale e amministrativa della societa' «Consiag reti», al fine di acquisire informazioni relativamente alla corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla deliberazione n. 89/03; nel corso dell'ispezione di cui al precedente alinea, i rappresentanti della societa' «Consiag reti» non hanno fornito elementi aggiuntivi rispetto a quanto comunicato nelle note sopraccitate; Ritenuto che sia necessario, per i motivi sopra esposti, rigettare le proposte di opzioni tariffarie; Delibera: Di non approvare le proposte tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate dalla societa' «Consiag reti S.r.l.». Di non approvare le proposte tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali, formulate dalla societa' «Consiag reti S.r.l.». Di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa' «Consiag reti S.r.l.», con sede legale in via F. Targetti n. 26 - 59100 Prato. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.
Milano, 5 febbraio 2004
Il presidente: Ortis |
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