Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 393
Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti per determinare le modalita' di reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Sentite, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, recepito con lo stesso decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.
Assunzione degli atleti
1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unita', mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia):
«4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 77 (Attivita' sportiva). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della
pratica sportiva del personale in servizio, al fine di
consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico
necessario per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e
attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono
la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa
alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed
internazionali.
Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di
nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il
12 agosto 1954.
L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di
servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino
alle preparazioni individuali o collettive organizzate
dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate,
in vista della partecipazione a gare nazionali o
internazionali ufficiali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto
attivita' agonistica possono essere utilizzati per
l'addestramento del personale.
Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi
sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale
per gli affari generali del Dipartimento della pubblica
sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo
dirigente della Polizia di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
«2. Per le materie suddette, prima di assumere le
relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia
di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata
informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il
parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto.».



 
Art. 2.
Bando di concorso
1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile.
 
Art. 3.
Commissione del concorso
1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed e' composta da:
a) il direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane;
c) un funzionario del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' amministrativa n. 5 « Pubblica sicurezza».
 
Art. 4.
Titoli
1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso.
4. La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
5. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
 
Art. 5.
Graduatorie
1. Con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
 
Art. 6.
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato relativamente a:
a) le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati;
b) le modalita' di esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
c) le cause di incompatibilita' dei componenti delle commissioni.
 
Art. 7. Impiego di personale del ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato
1. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista dal presente regolamento, puo' essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il consenso dell'interessato, il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1.
 
Art. 8.
Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli
1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' delle «Fiamme Oro» per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio di polizia. I predetti frequentano un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi, la cui gestione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita' nelle «Fiamme Oro» sono le seguenti:
a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito delle «Fiamme Oro»;
c) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' delle «Fiamme Oro» di cui al comma 2, lettera d), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa delle «Fiamme Oro», la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.
4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nelle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 228
 
Tabella A
(prevista all'articolo 4, comma 1)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI
OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
12. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A1: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.
13. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A2: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.

B) CATEGORIA II

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1. (*) diploma di laurea: punti 2;
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.
3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. (*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
 
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