Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004 |
Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 2001 e 2002 dall'amministrazione della Corte costituzionale. 1.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 2001 e 2002 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2001 sono trasmessi in via telematica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2002 semplificato e nell'allegato A al presente provvedimento. 1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2002 sono trasmessi in via telematica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2003 semplificato e nell'allegato B al presente provvedimento. 2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002 dall'amministrazione della Corte costituzionale. 2.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2001 e 2002 relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003. 2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2001 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002; 2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2002 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003. 3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002. 3.1. L'amministrazione della Corte costituzionale consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003, relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2002, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato C al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione. Motivazioni. Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti. Il presente provvedimento si rende altresi' necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Il provvedimento in esame e' emanato previa intesa con la presidenza della Corte costituzionale per la definizione del contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni acquisita con nota della Corte costituzionale del 17 dicembre 2003, prot. n. 2932/H.05. Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 2001 e 2002, nonche' i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003. Vengono, inoltre, disciplinate le modalita' di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003 da parte dell'amministrazione della Corte costituzionale. Riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37); decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione del modello 730/2002 concernente l'anno 2001 e relative istruzioni; provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002 semplificato e 770/2002 ordinario concernenti l'anno 2001 e relative istruzioni; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002 relativo all'anno 2001; provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato e modello 770/2002 ordinario, relativi all'anno 2001; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003: approvazione del modello 730/2003 concernente l'anno 2002 e relative istruzioni; provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003 semplificato e 770/2003 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003 relativo all'anno 2002; provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato e modello 770/2003 ordinario, relativi all'anno 2002. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2004
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato A CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2001 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA Premessa. Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2002 semplificato approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002, supplemento ordinario n. 13), concernente l'approvazione del modello 770/2002 semplificato. Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2002 semplificato (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002, supplemento ordinario n. 53). Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte. Contenuto della fornitura. Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato sono: record di tipo «A»: e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore); record di tipo «B»: e' il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base; record di tipo «G»: e' il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; record di tipo «H»: e' il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; record di tipo «Z»: e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa. Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura. In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato dagli enti pensionistici, oltre ai dati gia' previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, sono previsti i seguenti punti sui record relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale:
-------------------------------------------------------------------- QUADRO RIGA DESCRIZIONE FORMATO VALORI AMMESSI COLONNA -------------------------------------------------------------------- DA001012 Codice fiscale ente CF pensionistico -------------------------------------------------------------------- DA001013 Segnalazione percepiente CB Vale 1 per tali per- cepienti, vale 0 altrimenti -------------------------------------------------------------------- |
| Allegato B CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2002 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA Premessa. Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2003 semplificato approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003, supplemento ordinario n. 20), concernente l'approvazione del modello 770/2003 semplificato. Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2003 semplificato (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003, supplemento ordinario n. 64). Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte. Contenuto della fornitura. Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato sono: record di tipo «A»: e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore); record di tipo «B»: e' il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base; record di tipo «G»: e' il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; record di tipo «H»: e' il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; record di tipo «Z»: e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa. Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura. In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato dagli enti pensionistici, oltre ai dati gia' previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, sono previsti i seguenti punti sui record relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale:
-------------------------------------------------------------------- QUADRO RIGA DESCRIZIONE FORMATO VALORI AMMESSI COLONNA -------------------------------------------------------------------- DA001013 Codice fiscale ente CF pensionistico -------------------------------------------------------------------- DA001014 Segnalazione percepiente CB Vale 1 per tali per- cepienti, vale 0 altrimenti -------------------------------------------------------------------- |
| Allegato C
----> Vedere Allegato a pag. 44 della G.U. <---- |
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