Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 10 febbraio 2004
Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCL del 6 marzo 2001 a firma dell'on.le Ministro pro-tempore, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;
Vista la determinazione 29 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del del 6 agosto 2003 con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale; Adotta la seguente determinazione:
Art. 1.
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
1264) Associazione P.A. Bassa Valsesia volontari del soccorso di Serravalle Sesia, con sede in Serravalle Sesia (Vercelli);
1265) Blu soccorso, con sede in Lusia (Rovigo);
1266) Associazione PA. G.A.U. - Onlus, con sede in Genova;
1267) Pubblica assistenza Pietra soccorso, con sede in Pietra Ligure (Savona);
1268) Associazione volontari pubblica assistenza croce blu di Bastiglia, con sede in Bastiglia (Modena);
1269) Pubblica assistenza croce azzurra Cavo, con sede in Cavo (Livorno);
1270) Croce azzurra Sabaudia - Onlus, con sede in Sabaudia (Latina);
1271) Pubblica assistenza Grottaminarda, con sede in Grottaminarda (Avellino);
1272) Associazione di volontariato serena, con sede in Fisciano (Salerno);
1273) Confraternita di misericordia di Palinuro, con sede in Palinuro (Salerno);
1274) Confraternita di misericordia di Ruvo del Monte, con sede in Ruvo del Monte (Potenza);
1275) Confraternita di misericordia di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari);
1276) Confraternita di misericordia di San Pancrazio Salentino, con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi);
1277) Confraternita di misericordia di Ortanova, con sede in Ortanova (Foggia);
1278) Confraternita di misericordia di Bovino, con sede in Bovino (Foggia);
1279) Arcobaleno di Taviano, con sede in Taviano (Lecce);
1280) Confraternita di misericordia di Tusa, con sede in Tusa (Messina);
1281) Volontari soccorso Sanluri, con sede in Sanluri (Cagliari);
1282) S.O.S. Sestu - Associazione volontari del soccorso, assistenza e protezione civile, con sede in Sestu (Cagliari).
 
Art. 2.
1. L'associazione «Croce blu dei comuni di San Felice sul Panaro e Medolla», con sede in San Felice sul Panaro (Modena), gia' inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso, di cui all'art. 1, al n. 892 con decreto 21 ottobre 1992 ha cambiato la propria denominazione sociale in «Pubblica assistenza croce blu di San Felice sul Panaro-Medolla-Massa Finalese», senza modificare la natura dell'associazione stessa.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore: Guaiana
 
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