Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 gennaio 2004
Modificazioni alla deliberazione n. 18/98 recante «Approvazione del Codice etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 17/04/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 gennaio 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il comma 9 dell'art. 1 della menzionata legge n. 249/1997 che, in particolare, dispone che l'Autorita' adotti regolamenti sulle modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denomitato Codice etico;
Vista la delibera n. 18/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale l'Autorita' ha adottato il Codice etico riportato in allegato A alla stessa delibera;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta le modificazioni al Codice etico, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, di cui ai commi seguenti.
2. Il comma 2 dell'art. 1 del Codice etico e' sostituito dal seguente:
«2. Per i componenti dell'Autorita', le funzioni del Comitato etico sono esercitate dal consiglio, sentito il parere del comitato stesso. Tale parere puo' essere richiesto dal consiglio del presidente».
3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del Codice etico aggiungere i seguenti commi:
«4-bis. Allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, il comitato etico, oltre che su sollecitazione del consiglio, puo' procedere anche d'ufficio, informandone il consiglio stesso. Il comitato inoltre puo' indirizzare al consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.
4-ter. Nel caso in qui, nei fatti sottoposti al suo esame, il comitato ravvisi gli estremi perche' si inizi il procedimento disciplinare a carico di dipendenti ne riferisce al consiglio per le determinazioni di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano gli estremi di rilevanza disciplinare».
4. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, 28 gennaio 2004

Il presidente: Cheli
 
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