Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 27 novembre 2003
Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che istituisce il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
Considerato che il medesimo decreto, all'art. 47, comma 9, lettera d), stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano determinati annualmente i contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare destinati al mercato interno;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Visto il bilancio consuntivo per l'anno 2001 e quelli preventivi per gli anni 2002 e 2003 del suddetto Consorzio;
Ritenuto di dover fissare, per l'anno 2003, la misura del contributo di riciclaggio;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in sede di prima applicazione della disciplina, e' applicato agli oli vegetali per uso alimentare destinati al mercato nazionale.
2. Fino alla verifica di congruita' di cui all'art. 4, il contributo di cui al comma 1, e' stabilito nella misura di euro 3,09 per tonnellata.
 
Art. 2.
1. Il contributo e' versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato «Consorzio», dai soggetto che:
a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati;
b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti;
c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti.
2. Il contributo e' versato al consorzio con cadenza trimestrale a far data, per il primo versamento, dal trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase «contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto».
 
Art. 3.
1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono determinati in ragione del 3 per cento dell'entita' globale del contributo prima del trasferimento al Consorzio.
 
Art. 4.
1. La congruita' del contributo e dei costi di riscossione viene verifica con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'attivita' produttive sulla base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Roma, 27 novembre 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone