Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 gennaio 2004
Modifica al decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c);
Considerato che l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 84/2001 prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle societa' o imprese partecipate;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1, comma 1, terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Societa' destinatarie e investimento: le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica».
 
Art. 2.
L'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente: «Il fondo e' trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'aquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto all'intervento della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio ai sensi della legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non superiore a Euro 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge e secondo la disciplina del presente decreto».

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: Urso
 
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