IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 1° dicembre 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' di Parma, trasmesse, con nota in data 7 gennaio 2004, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; Preso atto della nota in data 28 gennaio 2004 con la quale il MIUR comunica di non avere osservazioni da formulare; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo; Decreta: 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato come segue: Articolo 8 - Il rettore; comma 10 - aggiuntivo. Il rettore e i professori di cui all'art. 13 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 hanno diritto a una limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con decreto rettorale e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Articolo 16 - Collegio dei revisori dei conti; comma 1 - sostitutivo. Il collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, e' composto da cinque membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o del Ministero dell'economia e delle finanze, dotati di particolare competenza e esperienza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari. Articolo 28 - Corsi di dottorato di ricerca; comma 3 - aggiuntivo. Il numero dei posti complessivamente disponibili per i corsi di dottorato di ricerca viene stabilito dagli organi accademici competenti, indipendentemente dalle risorse destinate alla copertura finanziaria delle borse di studio. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 3 febbraio 2004
Il rettore: Ferretti |