IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in particolare il Titolo VIII - Esplosivi, art. 299, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministro; Visti gli articoli 299, comma 3, e 301 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, i quali dispongono che l'elenco e le relative aggiunte e variazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive); Visti gli articoli 1 e 10 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo; Considerato che l'amministrazione, fissato il canone per l'anno 2003 ai sensi della citata legge n. 273/2002, ha provveduto a richiedere alle societa' produttrici o importatrici il versamento, entro tre mesi dalla richiesta, del canone stesso per tutti i prodotti ad esse intestati, ferma restando la possibilita' di non versare il canone per i prodotti obsoleti o comunque di scarso interesse commerciale; Considerato che le societa' produttrici ed importatrici hanno provveduto ad effettuare i richiesti versamenti per i prodotti ritenuti ancora di interesse commerciale e che sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive soltanto i prodotti per i quali le societa' produttrici o importatrici hanno effettuato il versamento del canone per l'anno 2003; Considerato che la procedura prevista dall'art. 17 del citato decreto 21 aprile 1979 e' inattuabile in quanto non e' stato a tutt'oggi emanato il decreto per l'individuazione delle prove di controllo e per la descrizione delle relative modalita' di attuazione, di cui all'art. 15 dello stesso decreto; Ritenuto che la procedura sopra descritta attuata dall'amministrazione per il versamento dei canoni annui equivale, nella sostanza, a quella prevista dal citato art. 17 del decreto 21 aprile 1979 e tutela adeguatamente i diritti e gli interessi degli operatori del settore; Ritenuto che per gli esploditori (codici 3Ea e 3Eb) e per gli ohmetri (codice 3F), gia' riconosciuti idonei e per i quali le societa' produttrici o importatrici non hanno versato il relativo canone di iscrizione, sia necessario conservare il diritto all'utilizzo in quanto gia' dichiarati idonei e probabilmente ancora impiegati nelle attivita' estrattive; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'allegato elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2004 Il direttore generale: Garribba |