Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2003, n. 392
Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante "Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio
2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, e' sostituito dal seguente:
"6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), e' ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza e' dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, e' verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie
a trazione meccanica e gli automobili", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante:
"Provvedimenti per la concessione all'industria privata
dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di
ascensori in servizio pubblico", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
1957, n. 1367, recante: "Regolamento generale per le
funicolari aeree in servizio pubblico destinate al
trasporto di persone", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32.
- Gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza, e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1980, n. 314, cosi' recitano:
"Art. 1 (Ambito di applicazione delle norme del
presente decreto). - 1. Le presenti norme si applicano alle
ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di
persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di
gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda
la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle
ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del
testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447.
2. Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si
indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente
e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le
ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in
regime di gestione commissariale governativa.
3. Salvo quanto specificato nei successivi articoli le
norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono
estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico
trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato
e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio,
sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
4. Le norme del presente decreto sono anche estese, se
ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati
con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli
autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
5. Nei successivi articoli del presente decreto, con la
sigla "FS" e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e con la sigla "MCTC" la Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.".
"Art. 95 (Norme regolamentari). - 1. Il Ministro dei
trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle
diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle
ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al
movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le
linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e
negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli
impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui
deve corrispondere il materiale mobile.
2. Per i veicoli destinati a circolare su strada
restano ferme le norme del vigente codice della strada,
delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi
speciali.".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante: "Regolamento
generale per le funicolari aree e terrestri in servizio
pubblico destinato al trasporto di persone", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1998, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compitialle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", pubblicata nel
supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale
17 marzo 1997, n. 63, cosi' recita:
Art. 11 (Decreti legislativi emanazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999,
uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dall'assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso;
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative al rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione del
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e), le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i), le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h), la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q), e' abrogata; alla lettera t), dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 9 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177, recante: "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione n. 400/1998, modificato dal
regolamento qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 7 (Tracciato e profilo della linea). - 1. Il
tracciato scelto e' di per se' genericamente adatto al tipo
di impianto previsto.
2. Il tracciato dell'asse di un impianto aereo e'
rettilineo; solo in via eccezionale e per riconosciuta
necessita' possono essere consentite deviazioni
planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta
stabilita' delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli
con effetti dinamici non disturbanti per il viaggiatore.
3. La lunghezza della linea non supera, caso per caso,
quel limite oltre il quale il viaggio puo' divenire
disagevole oppure, nell'eventualita' di arresto
dell'impianto, puo' rendere difficile il pronto recupero di
tutti i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza
eccessivo disturbo, tenuto conto delle categorie e del tipo
dell'impianto, del profilo, delle condizioni del terreno,
dell'altitudine e del clima.
4. La pendenza massima della tangente alla traiettoria
dei veicoli puo' essere soggetta ad una limitazione per
esigenze imposte dalla categoria e dal tipo dell'impianto,
dal tipo del collegamento del veicolo alla fune traente o
portante-traente e da particolari caratteristiche
geometriche o costruttive.
5. Il profilo della linea non e' tormentato. Quando il
recupero dei viaggiatori in linea, nell'eventualita' di
immobilizzazione dell'impianto, si attua con procedimenti
che non risentono della distanza dei veicoli dal suolo,
sono determinati opportunamente il numero e l'altezza dei
sostegni e le caratteristiche delle funi in relazione
all'entita' dei carichi viaggianti. Negli impianti in cui
tale recupero si effettua con discesa verticale dei
viaggiatori, l'impianto e' posto su un terreno avente
andamento altimetrico longitudinale e trasversale non
accidentato o, comunque, reso percorribile con opportuni
interventi.
6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e la
sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo
ragionevoli previsioni daeffettuarsi dalle autorita' che ai
sensi delle normative di settore sono competenti per
l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe.
Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e
geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
relative norme tecniche di applicazione; comunque devono
essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di
protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti
ad evitare che le valanghe investano gli elementi
strutturali fissi dell'impianto mediante opere di
stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di
arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui
al precedente numero 1), e' ammesso il distacco artificiale
e controllato di masse nevose contenute, che comunque non
devono raggiungere gli elementi strutturali fissi
dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo
tracciato dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di
tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino
al superamento della situazione di rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo
di cui ai numeri 2) e 3) e' subordinata all'approvazione,
da parte delle regioni e delle province autonome, di un
piano di gestione della sicurezza che individua le
modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in
relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il
nominativo del responsabile della gestione del piano, del
suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del
piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e
le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere
in possesso di attestato di frequenza a corsi con
superamento di esame finale comprovante la competenza in
materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del
piano: tale attestazione deve essere rilasciata
dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o
da istituzioni pubbliche specializzate italiane o
straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve
essere rigorosamente documentata e giustificata con
relazione rilasciata da un professionista di comprovata
esperienza in materia;
6) la responsabilita' del piano di gestione della
sicurezza e' dell'esercente e del responsabile della
gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di
valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, e'
verificata ed approvata dalle regioni e dalle province
autonome secondo i rispettivi ordinamenti.



 
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