IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche; Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263; Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE; Vista l'ordinanza del Ministero della salute 11 ottobre 2001, concernente misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate; Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate puo' costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci; Ravvisata quindi la necessita' che pesci e uova embrionate destinate alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari; Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale; Ordina: Art. 1. 1. La disposizione di cui al comma 1, art. 3, dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 2001, e' prorogata fino al 30 giugno 2005. 2. Tale termine si applica anche alla disposizione di cui all'art. 4 della citata ordinanza. 3. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17 |