Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 29 dicembre 2003, n. 391
Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'obbligo di identificare la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
Vista la tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi;
Vista la nota prot. n. PG./221183529 del 10 luglio 2002, del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), che rappresenta la difficolta' sull'applicazione del citato criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala adottata esclude situazione di qualita' delle acque lentiche;
Vista la nota dell'IRSA del 25 novembre 2002, prot. n. PG./2211 85175, con la quale e' proposta la modifica del punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull'introduzione di due tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l'ossigeno e per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i singoli parametri;
Ritenuto che la metodologia proposta dall'IRSA sia in grado di risolvere le difficolta' emerse dall'applicazione dell'attuale metodologia, anche a seguito della verifica effettuata dall'IRSA stessa ai fini della sua validita';
Considerato che in senso favorevole sulla proposta dell'IRSA si sono espressi l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) con nota del 5 marzo 2003, prot. 10062/LA.12 e l'Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella 11 punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto con la proposta dell'IRSA;
Visto, altresi', l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare regolamenti, di modifica degli allegati al decreto medesimo per adeguarli a sopravvenute esigenze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e disposizioni, e' modificata dall'allegato del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole», e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - 29
maggio 1999, n. 124 (S.O.). - L'art. 5 del citato
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' il seguente:
«Art. 5 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale). - 1. Entro il 30 aprile 2003,
sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del
primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e
43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico
significativo, o parte di esso, la classe di qualita'
corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere a)
e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove
fissato sulla base delle indicazioni dell'autorita' di
bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi
idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un
ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre
2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato
"sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini
diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali
da non consentire il raggiungimento dello stato "buono"
entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi
di qualita' ambientale meno rigorosi per taluni corpi
idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in
conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente
impossibile o economicamente insostenibile un significativo
miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita'
previsto non e' perseguibile a causa della natura
litologica ovvero geomorfologica del bacino di
appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o
eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita
purche' i medesimi non comportino l'ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo
il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso
bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli
usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.».
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del
citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che
definisce la metodologia per la classificazione dello stato
ecologico dei laghi, e' la seguente:
«3.3.3. Classificazione. - Al fine di una prima
classificazione dello stato ecologico dei laghi viene
valutato lo stato trofico cosi' come indicato in tabella
11. La classe da attribuire e' quella che emerge dal
risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.

Tabella 11
STATO ECOLOGICO DEI LAGHI

===================================================================== PARAMETRO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 --------------------------------------------------------------------- Trasparenza (m) > 5 < o = 5 < o = 2 < o = 1,5 < o = 1 (valore minimo annuo)

Ossigeno > 80% < o = 80% < o = 60% < o = 40% < o =20% ipolimnico (% di saturazione) (valore minimo annuo misurato nel periodo di massima stratificazione

Clorofilla "a" > 3 < o = 6 < o = 10 < o = 25 < o = 25 ((micro)g/l (valore massimo annuo)

Fosforo totale < 10 < o = 25 < o = 50 < o = 100 > 100 (P(micro)g/l) (valore massimo annuo)

- L'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
152 del 1999, e' il seguente:
«4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
del presente decreto sono stabilite negli allegati al
decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresi' essere modificati gli allegati al presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove
acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 settembre 1988, n. 214, e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari.
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Nota all'art. 1:
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del
citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e'
riportata nelle note alle premesse.



 
Allegato A

3.3.3. Classificazione.

Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico utilizzando la tabella 11a per l'individuazione del livello da attribuire alla trasparenza e alla clorofilla "a". L'attribuzione del livello per l'ossigeno disciolto e il fosforo totale viene effettuata rispettivamente attraverso le tabelle a doppia entrata 11b e 11c.
Lo stato ecologico e' ottenuto sommando i livelli dei singoli parametri, deducendo la classe finale dagli intervalli definiti dalla tabella 11d.

Tabella 11a - Individuazione dei livelli per la trasparenza e la clorofilla. ===================================================================== PARAMETRO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO
1 2 3 4 5 --------------------------------------------------------------------- Trasparenza (m) > 5 < o = 5 < o = 2 < o = 1,5 < o = 1 (valore minimo) --------------------------------------------------------------------- Clorofilla a < 3 < o = 6 < o = 10 < o = 25 < o = 25 (µg/l) valore massimo ---------------------------------------------------------------------

Tabella 11b - Individuazione del livello per l'ossigeno (% saturazione). =====================================================================
VALORE A 0 m NEL PERIODO
DI MASSIMA CIRCOLAZIONE ---------------------------------------------------------------------
> 80 < 80 < 60 < 40 < 20 VALORE MINIMO > 80 1 IPOLIMNICO NEL o = 80 2 2 PERIODO DI o = 60 2 3 3 MASSIMA < o = 40 3 3 4 4 STRATIFICAZIONE < o = 20 3 4 4 5 5 ---------------------------------------------------------------------

Tabella 11c - Individuazione del livello per il fosforo totale (µg/1). =====================================================================
VALORE A 0 m NEL PERIODO
DI MASSIMA CIRCOLAZIONE ---------------------------------------------------------------------
< 10 < 25 < 50 < 100 > 100 VALORE < 10 1 MASSIMO < o = 25 2 2 RISCONTRATO < o = 50 2 3 3
< o = 100 3 3 4 4
> 100 3 4 4 5 5 ---------------------------------------------------------------------

Tabella 11d. Attribuzione della classe dello stato ecologico attraverso la normalizzazione dei livelli ottenuti per i singoli parametri. =====================================================================
Somma dei singoli punteggi Classe
4 1
5-8 2
9-12 3
13-16 4
17-20 5 ---------------------------------------------------------------------
 
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