Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 febbraio 2004 |
Scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova». |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, Visto in particolare l'art. 11, comma 5, del predetto decreto, il quale conferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, poteri di intervento nell'ambito delle procedure dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa dei Fondi pensione complementare, secondo le modalita' recate dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che hanno sostituito, quanto alla disciplina delle predette procedure concursuali, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141; Vista la deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata COVIP) di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 124, adottata il 20 novembre 2003, con la quale si propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova», con sede legale a Genova, passo Eugenio Montale n. 4, iscritto all'albo dei fondi pensione, sezione speciale I, n. 1163, e l'attivazione dell'amministrazione straordinaria per una durata non superiore a due mesi; Considerato che la suddetta proposta e' riconducibile al perdurante malfunzionamento degli organi medesimi, che ha impedito di far fronte ai riscontrati squilibri finanziari; Ritenuto, anche sulla base della documentazione pervenuta dalla COVIP in data 5 gennaio 2004, doversi accogliere la proposta in esame, adottando di conseguenza gli interventi, laddove applicabili, previsti agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Decreta: Art. 1. 1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova», con sede legale a Genova, passo Eugenio Montale n. 4, sono sciolti. |
| Art. 2. 1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) provvede con propria delibera alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria del Fondo di cui all'art. 1, secondo le disposizioni contenute agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 2. L'amministrazione straordinaria da parte degli organi di cui al comma 1 avra' una durata non superiore a due mesi. |
| Art. 3. 1. La COVIP riferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociale sullo stato della procedura e trasmette tempestivamente il relativo rapporto finale. Roma, 3 febbraio 2004 Il Ministro: Maroni |
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