Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura operativa nazionale di protezione civile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali in qualita' di amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione
ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato
(Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della
guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia)
della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello
Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono
Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.
L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di
polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la
Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia,
tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto
sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i
rispettivi ambiti di competenza e livelli di
responsabilita', al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonche' al controllo coordinato del
territorio.
La materia della polizia giudiziaria e' regolata dal
codice di procedura penale (decreto del Presidente della
Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive
modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e
di coordinamento del codice di procedura penale (decreto
legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive
modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi
complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di
procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari,
gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di
polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della
Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria
(comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e
gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonche' i
corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia
giudiziaria (comma 2).
La materia della protezione civile e' disciplinata
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente
legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente
fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di
polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del
C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.



 
Art. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;
d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonche' collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attivita' consultive e statistiche connesse;
m) attivita' di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
n) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attivita' istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni contiene la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 35
concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e l'indicazione delle sue
attribuzioni. L'art. 36, invece, disciplina i poteri di
indirizzo politico e di vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, contiene la
ratifica e l'esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
- La legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene nuove
disposizioni per le zone montane. In particolare, l'art. 24
(informatica e telematica) contiene la norma primaria che
ha consentito di istituire il Sistema informativo della
montagna (S.I.M.).



 
Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonche' per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3. All'unita' dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresi' le funzioni, e' preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti e' disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
6. L'organizzazione, l'attivita' di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonche', a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia e' autorizzato a portare armi, e' esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.



Note all'art. 3:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e
forestali e' stato istituito con il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito
il Ministero per le politiche agricole, istituito con il
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua
volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum
popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e' stato
istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito
con la legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
successivamente modificato dal decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale
dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000,
n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato e' articolato nelle seguenti qualfiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella
tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del
quadro D della tabella XI allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo forestale dello Stato, che
presiede anche all'amministrazione del relativo personale,
e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e
lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il
Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
assetti organizzativi e della loro rispondenza alle
esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche
con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici
periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed
efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I
primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18
della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le
seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo
forestale dello Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, reca la disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce
che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche
superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di
organico, con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la
disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17
disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di
un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i
regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina
degli uffici dei Ministeri.



 
Art. 4
Rapporti con le regioni e con gli enti locali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facolta' di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' presieduto dal Ministro medesimo ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualita', interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversita' biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonche' tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unita' il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 11, disciplina il trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca
nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. In
particolare, l'art. 11 concerne il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario di alcuni uffici periferici del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorati
agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali
e dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici).
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In
particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della Conferenza
Stato-regioni.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce la
legge quadro sull'aree protette. In particolare, l'art. 2
contiene la classificazione delle aree naturali protette:
il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi
regionali, il comma 3 le riserve naturali. Ai sensi del
presente art. 2, comma 3, "le riserve naturali sono
costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono una o piu' specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno
o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o
per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve
naturali possono essere statali o regionali in base alla
rilevanza degli interessi in esse rappresentati".
- L'art. 9 della suddetta legge, invece, istituisce e
disciplina l'Ente parco nazionale.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio.
- La legge 5 aprile 1985, n. 124, contiene alcune
disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero
delle politiche agricole e forestali. Ai sensi della
presente legge, l'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali (ASFD) puo' ricorrere ad assunzioni di personale
operaio con contratto a tempo indeterminato (O.T.I.) e a
tempo determinato (O.T.D.). Le relative assunzioni ed il
trattamento giuridico-economico del suddetto personale sono
regolate dalle norme privatistiche previste dal contratto
collettivo nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e
da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del
personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.)
non puo' mai superare le 500 unita' per anno.



 
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Per consentire il supporto alle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unita' di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".
7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale".
8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 559):
Presentato dall'on. (Molinari) il 6 giugno 2001.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, l'8 novembre 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il
15 novembre 2001, 11 dicembre 2001, 23 gennaio 2002,
27 febbraio 2002, 21 marzo 2002 e 12, 27 giugno 2002.
Relazione presentata il 27 giugno 2002 (atto n. 559 -
1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660/A - relatore on.
Losurdo).
Esaminato in aula il 14, 15, 23, 28 gennaio 2003 e
approvato il 29 gennaio 2003 in un Testo Unificato con
C. 1478 (on. Volonte' ed altri), C. 1480 (on. F. Misuraca
ed altri), C. 1486 (on. S. Losurdo ed altri), C. 1535 (on.
G. De Ghislanzoni Cardoli ed altri), C. 1590 (on. A.
Pecoraro Scanio ed altri), C. 1660 (on. F. Marini ed
altri).
Senato della Repubblica (atto n. 1973):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede referente, il 6 febbraio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª e Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente,
l'11, 19, 20 febbraio 2003, 4, 12, 25 marzo 2003, 15 maggio
2003, 4, 17 giugno 2003 e 9, 10 luglio 2003.
Esaminato in aula il 18, 23 settembre 2003 e approvato,
con modificazioni, il 24 settembre 2003.
Camera dei deputati (atto
559-1478-1480-1486-1535-l590-1660-B):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 29 settembre 2003 con pareri delle
commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, XI, XII e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il
23, 29 ottobre 2003, 4 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 novembre 2003 e approvato il
20 gennaio 2004.



Note all'art. 5:
- Per la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota
precedente, relativa all'art. 4.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804,
contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo
forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle
foreste, ripristinato ai sensi del R.D.L. 6 dicembre 1943,
n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale
forestale. L'art. 30, comma 1, della presenta legge, cosi'
come modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 175, recita
che «l'Amministrazione forestale provvede a fornire,
gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle
guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e
gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse
modalita' di concessione, stabilite in ogni tempo, per i
corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza».
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contiene il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In
particolare, l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni contiene la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 55,
comma 8, come modificato dalla legge qui pubblicata,
prevede:
«8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal
Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la
disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della presente legge
disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di
un regolamento governativo. In particolare, il comma 3
concerne i regolamenti da adottarsi con decreto
ministeriale.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni contiene il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino
della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il
coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia
di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di
finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato). In particolare, l'art. 20, comma secondo, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto
dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal
presidente della provincia, dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonche' dai
sindaci degli altri comuni interessati, quando devono
trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti
territoriali.».
- La legge 21 novembre 2000, n. 353, costituisce la
legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente
legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo
rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva
agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente
competenti in materia sono il Dipartimento della protezione
civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali.
In particolare, l'art. 7, comma 5, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«5. Le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi articolabili in unita' operative
territoriali da istituirsi con decreto del direttore
generale. A tali fini, le regioni possono avvalersi del
Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
successivamente modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello
Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
In particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e'
istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale
articolazione della carriera dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti
qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla
frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) vice questore aggiunto forestale.».



 
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