Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36 |
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali). 1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura operativa nazionale di protezione civile.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualita' di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che: «Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti di competenza e livelli di responsabilita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' al controllo coordinato del territorio. La materia della polizia giudiziaria e' regolata dal codice di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale (decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria (comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonche' i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia giudiziaria (comma 2). La materia della protezione civile e' disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.
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| Art. 2. (Funzioni del Corpo forestale dello Stato). 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di: a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonche' collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attivita' consultive e statistiche connesse; m) attivita' di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; n) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attivita' istituzionali ed educazione ambientale; p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 35 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'indicazione delle sue attribuzioni. L'art. 36, invece, disciplina i poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, contiene la ratifica e l'esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. - La legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene nuove disposizioni per le zone montane. In particolare, l'art. 24 (informatica e telematica) contiene la norma primaria che ha consentito di istituire il Sistema informativo della montagna (S.I.M.).
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| Art. 3. (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato). 1. Il Corpo forestale dello Stato e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonche' per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa. 3. All'unita' dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresi' le funzioni, e' preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato. 4. Il capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti e' disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni. 6. L'organizzazione, l'attivita' di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale. 7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonche', a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi. 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia e' autorizzato a portare armi, e' esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
Note all'art. 3: - L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali e' stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349. - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che: «1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualfiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato. 4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. 5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri.
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| Art. 4 Rapporti con le regioni e con gli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facolta' di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' presieduto dal Ministro medesimo ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualita', interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversita' biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonche' tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato. 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni. 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unita' il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma. 8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge. 10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, disciplina il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. In particolare, l'art. 11 concerne il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di alcuni uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali e dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici). - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della Conferenza Stato-regioni. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce la legge quadro sull'aree protette. In particolare, l'art. 2 contiene la classificazione delle aree naturali protette: il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi regionali, il comma 3 le riserve naturali. Ai sensi del presente art. 2, comma 3, "le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati". - L'art. 9 della suddetta legge, invece, istituisce e disciplina l'Ente parco nazionale. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. - La legge 5 aprile 1985, n. 124, contiene alcune disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero delle politiche agricole e forestali. Ai sensi della presente legge, l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) puo' ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato (O.T.I.) e a tempo determinato (O.T.D.). Le relative assunzioni ed il trattamento giuridico-economico del suddetto personale sono regolate dalle norme privatistiche previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) non puo' mai superare le 500 unita' per anno.
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| Art. 5. (Disposizioni finali). 1. Per consentire il supporto alle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unita' di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge. 2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma. 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,". 4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo e' soppresso. 5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato. 6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato". 7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale". 8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 559): Presentato dall'on. (Molinari) il 6 giugno 2001. Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 novembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 15 novembre 2001, 11 dicembre 2001, 23 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, 21 marzo 2002 e 12, 27 giugno 2002. Relazione presentata il 27 giugno 2002 (atto n. 559 - 1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660/A - relatore on. Losurdo). Esaminato in aula il 14, 15, 23, 28 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003 in un Testo Unificato con C. 1478 (on. Volonte' ed altri), C. 1480 (on. F. Misuraca ed altri), C. 1486 (on. S. Losurdo ed altri), C. 1535 (on. G. De Ghislanzoni Cardoli ed altri), C. 1590 (on. A. Pecoraro Scanio ed altri), C. 1660 (on. F. Marini ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 1973): Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, l'11, 19, 20 febbraio 2003, 4, 12, 25 marzo 2003, 15 maggio 2003, 4, 17 giugno 2003 e 9, 10 luglio 2003. Esaminato in aula il 18, 23 settembre 2003 e approvato, con modificazioni, il 24 settembre 2003. Camera dei deputati (atto 559-1478-1480-1486-1535-l590-1660-B): Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 29 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23, 29 ottobre 2003, 4 novembre 2003. Esaminato in aula il 10 novembre 2003 e approvato il 20 gennaio 2004.
Note all'art. 5: - Per la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota precedente, relativa all'art. 4. - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale. L'art. 30, comma 1, della presenta legge, cosi' come modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 175, recita che «l'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalita' di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contiene il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In particolare, l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 55, comma 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, prevede: «8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della presente legge disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. In particolare, il comma 3 concerne i regolamenti da adottarsi con decreto ministeriale. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 20, comma secondo, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.». - La legge 21 novembre 2000, n. 353, costituisce la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali. In particolare, l'art. 7, comma 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.». - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo forestale; c) vice questore aggiunto forestale.».
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