Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2004 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2004
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 19 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004;

E m a n a:

Art. 1.
Sede e segretario del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo e' costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della giustizia amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.
3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.
4. E' nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
5. In caso di assenza e' sostituito in questa funzione dal magistrato piu' anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il segretario generale e i segretari delegati della giustizia amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.
7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 2.
Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza e' articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.
2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.
 
Art. 3.
Carico di lavoro componenti togati

1. I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.
2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione e' non superiore alla meta'.
3. L'assegnazione ridotta puo' essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.
 
Art. 4.
Insediamento del Consiglio

1. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.
3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.
5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.
6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
7. E' proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale e' proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. E' proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' anche in questa votazione e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
 
Art. 5.
Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e' assistito dall'ufficio del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 6.
Vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.
2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza e' assunta dal componente eletto dal Parlamento piu' anziano di eta'.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.
 
Art. 7.
Componenti supplenti

1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza e' assunta dal componente piu' votato nel medesimo gruppo di appartenenza.
2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.
 
Art. 8.
Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute

1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilita' o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.
2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.
 
Art. 9.
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, designa i magistrati titolari ed i magistrati supplenti componenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
8) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.
2. Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio di Presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.
4. Il Consiglio inoltre:
1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'art. 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della giustizia amministrativa;
3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la giustizia amministrativa.
5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.
 
Art. 10.
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno e' comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti presso la sede del Consiglio di Presidenza entro lo stesso termine.
2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta.
3. Di norma l'ordine del giorno contiene argomenti gia' esaminati dalle competenti Commissioni.
4. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.
5. Il Consiglio e', inoltre, convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.
 
Art. 11.
Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente assegna per l'istruttoria a ciascuna Commissione permanente gli affari di sua competenza.
2. La Commissione deve procedere tempestivamente all'esame degli affari assegnati.
3. La Commissione puo' comunque sempre, sulla base dell'attivita' istituzionale, deliberare di affrontare una questione rientrante nell'ambito della propria competenza.
4. Conclusa l'istruttoria degli affari presi in esame dalla Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui e' pervenuta la Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
 
Art. 12.
Ordine del giorno

1. Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.
2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, puo' sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.
3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento e' rinviato ad altra seduta.
 
Art. 13.
Ordine dei lavori

1. Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno e' esaminato secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente puo' decidere di modificare l'ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza sull'ordine dei lavori.
 
Art. 14.
Questioni relative al procedimento deliberativo

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra:
a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che sull'argomento non si debba discutere e deliberare;
b) la questione sospensiva, quella, cioe', di rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze determinate;
c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di merito.
3. I richiami al regolamento o sull'ordine delle votazioni hanno la precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.
 
Art. 15.
Discussione

1. Il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresi', la discussione dei singoli punti del testo della proposta da votare, ove siano necessari o richiesti esame e votazione per parti separate. Il relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilita' di riferire e' tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza per gli affari iscritti all'ordine del giorno della stessa seduta.
2. Ogni componente puo' intervenire secondo l'ordine di iscrizione una sola volta e per non piu' di cinque minuti. Lo stesso componente puo' nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente puo' eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi.
3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente puo' presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi.
4. Su ogni emendamento ogni componente puo' intervenire per non piu' di cinque minuti.
5. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una proposta alternativa.
 
Art. 16.
Modalita' delle votazioni

1. Per la validita' delle votazioni e' necessaria la presenza di almeno nove componenti.
2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano.
3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare.
4. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati; delibera, altresi', a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro membri.
5. E' approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza qualificata.
6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, vengono poste in votazione nell'ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all'art. 15, comma 6.
7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione di quelle alternative, l'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato in Commissione.
 
Art. 17.
Pubblicita' delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i magistrati amministrativi:
a) procedimenti disciplinari;
b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilita' ambientale;
c) sospensioni cautelari dal servizio;
d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato;
f) attivita' conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali;
g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del Presidente, il Consiglio deliberi di discutere in seduta segreta.
2. Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi interessati, l'esclusione della pubblicita' e' deliberata, su proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.
3. Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore eta' e che sono accreditati, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Presidenza (allegato 1).
4. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno e' data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle relative sedi.
5. L'accesso al pubblico e' consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute e' garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite della disponibilita' dei posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorita' pubbliche.
 
Art. 18.
Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio e' redatto processo verbale che contiene la sintetica indicazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.
2. Il verbale e' redatto dal segretario del Consiglio di Presidenza.
3. Il verbale e' approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purche' sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.
4. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, e' approvato seduta stante.
5. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.
 
Art. 19.
Esecuzione delle deliberazioni

Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.
 
Art. 20.
Pubblicita' degli atti

1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.
3. Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione e' negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso puo' essere, altresi', denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.
4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione e' denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero puo' essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attivita' consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.
6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.
7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilita' per procedimenti di propria competenza.
8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.
 
Art. 21. Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della giustizia
amministrativa delle deliberazioni consiliari

1. La segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, affinche' sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
2. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa.
 
Art. 22.
Commissioni permanenti, commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio di Presidenza si articola in commissioni permanenti e in commissioni speciali. Le commissioni speciali possono essere istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di costituzione.
2. Il Consiglio di Presidenza puo' altresi' istituire gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell'ambito dell'attivita' istruttoria di sua competenza.
3. La composizione delle commissioni speciali e dei gruppi di lavoro e' stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera medesima stabilisce altresi' la durata di tali organi, eventualmente prorogabile con apposita delibera.
4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza alle commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro e' disciplinata dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle commissioni permanenti.
 
Art. 23.
Costituzione delle commissioni permanenti

1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti competenti nelle seguenti materie:
I commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati; pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio;
II commissione: esposti, questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilita' ambientale o di sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti del Consiglio di presidenza; vigilanza sull'attivita' del Segretariato generale relativa al contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e l'aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti di incompatibilita' ambientale e cautelari la II commissione resta immutata nella sua composizione fino alla definizione dei procedimenti stessi;
III commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d'intesa con il Segretariato generale, della tenuta e dell'aggiornamento del ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del personale, verifica della produttivita' del personale, nei limiti delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di Presidenza connesso al bilancio;
IV commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni, promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee, applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga all'obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo, nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo allo status di magistrato.
2. Le commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono, a tal fine, procedere anche ad audizioni nonche' all'acquisizione, con ogni altro mezzo opportuno, delle necessarie informazioni.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti le commissioni si avvalgono dell'ufficio del Consiglio di Presidenza.
4. Ciascuna commissione, salva la facolta' del Presidente del Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli, e' composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta dai magistrati.
5. La designazione dei componenti delle commissioni viene effettuata, a scrutinio palese, di norma all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.
6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non fanno parte.
7. Le commissioni, nella prima seduta, eleggono il presidente.
 
Art. 24.
Esame da parte della commissione

1. Il presidente della commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu' relatori e lo iscrive all'ordine del giorno della commissione.
2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la commissione puo' chiedere di riunirsi congiuntamente con altre commissioni. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente della commissione che ha competenza prevalente sull'affare.
3. Se due o piu' affari assegnati a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connessi e gia' non siano stati rimessi alle commissioni congiunte, le commissioni possono procedere congiuntamente all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso, le commissioni riunite sono presiedute dal presidente piu' anziano di eta' di una di esse.
 
Art. 25.
Ordine del giorno delle commissioni

1. Il Presidente della commissione la convoca formandone l'ordine del giorno.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della commissione, l'ordine del giorno e' comunicato al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio. L'ordine del giorno e' anche affisso all'albo del Consiglio.
3. In caso di urgenza e' consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.
 
Art. 26.
Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. In caso di assenza del presidente la commissione e' presieduta dal componente effettivo piu' anziano di eta' presente.
3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 27.
Deliberazioni delle commissioni

Esaurito l'esame di ciascun affare, la commissione delibera la proposta che intende sottoporre al Consiglio, nonche', in caso si sia formata anche una posizione di minoranza, una proposta alternativa, designando, o confermando, tra i suoi componenti, il relatore. Il Presidente ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
 
Art. 28.
Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni delle commissioni e' redatto verbale.
2. Del verbale e' data lettura alla commissione che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed e' firmato dai componenti che hanno preso parte alla riunione.
 
Art. 29.
Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneita' nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Con propria deliberazione, il Consiglio di presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneita' dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di servizio.
 
Art. 30.
Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni

1. Il Consiglio di presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.
2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria.
3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell'interessato al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianita' di ruolo.
4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalita' di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.
 
Art. 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana

fo; 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il
conseguente interpello.
2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del
Consiglio.
3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle
assegnazioni.
4. Il procedimento di cui ai commi precedenti e' seguito anche in corso d'anno allorche' durante lo stesso si verifichi vacanza di
posti presso l'organo.
5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto
dell'anzianita' e della rotazione.
 
Art. 32.
Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale o nella sezione staccata manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del Tribunale.
2. Se in una delle sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.
3. Nel caso in cui non sia possibile applicare i commi precedenti, la commissione competente da' notizia a tutti i magistrati della possibilita' di invio in missione per sopperire alle esigenze temporanee fissando un termine per esprimere il consenso. Tra i magistrati che abbiano espresso il loro consenso, il Consiglio invia in missione i magistrati in base al criterio dell'anzianita' di ruolo, valutate anche le esigenze del Tribunale di appartenenza del magistrato prescelto attestate dal presidente.
4. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui al precedente comma, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione, in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio e' predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal segretario del Consiglio di presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
5. In ipotesi di mancata acquisizione del consenso di alcun magistrato il Consiglio provvede d'ufficio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186, seguendo i criteri della minore anzianita' nella qualifica.
6. In caso di urgenza provvede il Presidente del Consiglio di presidenza che ne informa il Consiglio nella prima riunione.
7. Nel caso in cui le esigenze, pur a carattere temporaneo, riguardino un certo numero di udienze gia' calendarizzate, si dara' precedenza al magistrato che ha dato la propria disponibilita' per il piu' alto numero di udienze. L'interpello dovra' richiamare l'attenzione su questo criterio.
 
Art. 33.
Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

1. Il Consiglio, su segnalazione del segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.
2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'art. 19, comma primo, n. 1), della legge 27 aprile 1982, n. 186, disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato art. 19, comma primo, n. 1), secondo le modalita' ivi previste.
4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'art. 19, comma primo, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo le modalita' da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio puo' richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.
 
Art. 34. Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei
magistrati del Consiglio di Stato.

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di Consigliere di Stato.
 
Art. 35.
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa

1. Il Consiglio affida ad uno o piu' relatori coadiuvati dalla segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti o autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio di Presidenza puo' chiedere ai magistrati preposti agli uffici giudiziari e al segretariato generale della giustizia amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.
3. Gli elementi per la redazione della relazione cosi' come predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio.
 
Art. 36.
I s p e z i o n i

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.
2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.
 
Art. 37.
Incontri e seminari di studi

1. Il Consiglio organizza, anche in convenzione, incontri e seminari di studio tra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori.
2. I coordinatori, coadiuvati dalla segreteria, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio.
3. Il Consiglio puo' inoltre organizzare incontri di studio e convegni.
 
Art. 38.
E s p o s t i

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II commissione permanente.
2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata.
3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio puo' decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di presidenza puo' comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.
4. Ove, invece, la commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.
5. Di tale deliberazione la commissione da' notizia al Consiglio di presidenza nella prima seduta utile.
 
Art. 39.
Titolarita' dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.
 
Art. 40.
Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di presidenza deferisce la questione alla commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda commissione permanente. La commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della commissione stessa, impedendone cosi' il funzionamento, sara' sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attivita' gia' espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attivita' gia' espletate si da' atto nel verbale della commissione.
 
Art. 41.
Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.
 
Art. 42.
I s t r u t t o r i a

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne e' stato dato l'incarico alla commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.
 
Art. 43.
D e c i s i o n e

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di presidenza.
2. Il decreto e' notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti nonche' depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della commissione istruttoria piu' anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13, pen. comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.
 
Art. 44.
Norma finale

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegato 2 contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio servizi del Consiglio di presidenza cosi' come approvato dal Consiglio di presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Presidente: de Roberto
 
Allegato 1

MODALITA' ATTUATIVE PER LA PUBBLICITA'
DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 1.

Alle sedute pubbliche o alla parte pubblica delle sedute consiliari sono ammessi tutti i magistrati amministrativi, salvo che per gli affari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'art. 17, comma 1, del Regolamento.

Art. 2.

1. L'accesso e' consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera addetto, secondo l'ordine delle richieste.
2. Al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, non e' consentita l'introduzione nell'aula in cui si svolgono le sedute di apparecchi di registrazione e/o riproduzione sonora e visiva, di testi e documenti di sorta, salvo che per i giornalisti accreditati.

Art. 3.

I giornalisti sono accreditati dalla Segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio Stampa della giustizia amministrativa che ne verifica la validita', di richiesta di accredito del Direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente Ordine professionale.

Art. 4.

Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute e' garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite di disponibilita' di posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorita' pubbliche.
 
Allegato 2
(Omissis).
 
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