Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 22 gennaio 2004 |
Autorizzazione, per l'anno 2004, del ricorso alla graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003, ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla legge n. 212/1992. |
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IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, come modificata dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, cosi' come modificato con decreto ministeriale 13 maggio 2003, n. 176, recante i criteri e le modalita' per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi individuati annualmente dal CIPE; Visto, in particolare, l'art. 7-bis del citato decreto n. 171 del 2001 che prevede che in presenza di esiguita' di risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti; Vista la circolare del 16 giugno 2003, n. 506605 recante le modalita' di applicazione del predetto regolamento n. 171 del 2001; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 2 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato Adolfo Urso e' stata attribuita la delega relativamente all'area del dipartimento dell'internazionalizzazione; Considerate, per l'anno 2004, sussistenti le condizioni per l'attivazione della procedura di cui al citato art. 7-bis, comma 2, del decreto n. 171/2001; Ritenuto opportuno, per l'anno 2004, non indire il bando per il finanziamento di nuove domande, e, pertanto, ricorrere alla graduatoria approvata nell'anno 2003; Decreta: Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla legge n. 212 del 1992, e' autorizzato per l'anno 2004, il ricorso alla graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003. Le domande, non ammesse al contributo per l'anno 2003 per carenze finanziarie, sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, e nei limiti degli stanziamenti disponibili per il 2004, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande presentate. Roma, 22 gennaio 2004 Il vice Ministro: Urso |
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