IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il proprio decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 6 novembre 2003, n. 258, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' della siccita' dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003, nelle province di Alessandria, Cuneo, Novava, Torino e Verbano-Cusio-Ossola; Viste le note 30 ottobre 2003, 27 novembre 2003 e 13 gennaio 2004, con le quali la regione Piemonte chiede di estendere la declaratoria della siccita' ad alcuni comuni delle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' verificatesi dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003 e' estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto: Alessandria: nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Costa Vescovato, Dernice, Garbagna, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montegioco, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera; Cuneo: nel territorio dei comuni di Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Battifollo, Bellino, Bernezzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brossasco, Caprauna, Caraglio, Casteldelfino, Castellar, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cortemilia, Crissolo, Entracque, Frabosa Sottana, Frassino, Garessio, Igliano, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Mombasiglio, Mondovi', Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale, Pradleves, Priero, Priola, Rifreddo, Roaschia, Roascio, Robilante, Rocca Ciglie', Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Sampeyre, Scagnello, Torre Bormida, Torresina, Valdieri, Valgrana, Vernante, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Viola; Novara: nel territorio dei comuni di Landiona, Trecate; Torino: nel territorio dei comuni di Alice Superiore, Brosso, Caselle Torinese, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Isolabella, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Oglianico, Orbassano, Osasco, Pecco, Rueglio, Salerano Canavese, San Giusto Canavese, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Villafranca Piemonte, Villareggia, Vinovo, Vistrorio; Verbano-Cusio-Ossola: nel territorio dei comuni di Anzola D'Ossola, Arola, Baceno, Beura - Cardezza, Bognanco, Brovello - Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Gignese, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecretese, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Premeno, Premia, Premosello - Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego - Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Varzo, Villette, Vogogna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2004 Il Ministro: Alemanno |