Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2004 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 2 febbraio 2004
Emanazione dello statuto di autonomia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e successive modifiche;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nella seduta del 26 novembre 2003 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2003, nonche' la presa d'atto del senato accademico nella seduta del 12 gennaio 2004, con le quali sono state approvate le modifiche statutarie;
Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. R. n. 5/pos 155 del 15 gennaio 2004;
Vista la nota prot. 104 del 23 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha trasmesso in copia il decreto ministeriale concernente i rilievi formulati ai sensi della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. R. n. 16/pos 110 del 26 gennaio 2004, con la quale, in risposta alla precedente, l'Universita' ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca lo statuto modificato sulla base del predetto decreto;
Vista la nota prot. 196 del 29 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare, viste le modifiche apportate;
Decreta:
E' emanato lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roam, 2 febbraio 2004
Il rettore: De Maio
 
Allegato

STATUTO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.

La Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, piu' brevemente denominata Luiss Guido Carli, e' una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.
La Luiss Guido Carli (di seguito anche Universita), per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.
L'Universita' si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:
conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;
atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;
capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.
Art. 2.
La Luiss Guido Carli e' promossa dall'Associazione per la Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.
Oltre all'ente promotore, svolge attivita' di supporto all'Universita' l'Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.
Art. 3.
La Luiss Guido Carli in Roma e' autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.
Essa ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La vigilanza e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 4.
Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il regolamento didattico d'ateneo e' approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.
Il regolamento generale di ateneo che disciplina le strutture dell'Ateneo e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.
Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.
Il regolamento del personale docente e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
Il regolamento del personale amministrativo e' approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore amministrativo.
Il regolamento studenti e' approvato dal comitato esecutivo su proposta del senato accademico.
Il regolamento sul Nucleo di valutazione e' approvato dal comitato esecutivo.
Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi e' approvato dal comitato esecutivo.
Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.

Capo II
Organi dell'Universita'

Art. 5.
Sono organi dell'Universita':
1. il consiglio di amministrazione;
2. il comitato esecutivo;
3. il presidente e il vice presidente esecutivo;
4. il rettore;
5. il senato accademico;
6. i consigli di facolta';
7. i consigli di dipartimento;
8. il corpo accademico.
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, tra i quali, eventualmente, puo' essere eletto un vice presidente;
c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;
d) due rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
e) il presidente onorario della Luiss Guido Carli;
f) il rettore e il pro rettore;
g) il direttore amministrativo;
h) due professori di ruolo dell'Universita';
i) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
j) uno studente in corso all'atto della nomina;
k) il presidente dell'Associazione laureati che non appartenga al personale docente dell'Universita' e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con la stessa;
l) un rappresentante del personale amministrativo.
Le designazioni dei membri di cui alle lettere h), j) e l) avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, ai sensi del seguente art. 7, commi sesto e settimo, su designazione dell'ALUISS, il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.
Il presidente uscente della Luiss Guido Carli assume la carica di presidente onorario.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Con le modalita' previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.
La funzione di segretario del consiglio di amministrazione e' esercitata dal direttore amministrativo.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, terzo comma, 12 e 52 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.
Inoltre, il consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto. Puo' pertanto indicare le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
b) approva il budget ed il bilancio dell'Universita' e delibera gli investimenti immobiliari;
c) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori di ruolo ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;
d) nomina i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore amministrativo;
f) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Universita', dell'attivita' di ricerca scientifica;
g) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle facolta' e dei dipartimenti;
h) delibera, su proposta del senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione puo' determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Universita', in ordine alla formazione dei suoi programmi.
Esso stabilisce altresi', sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonche' l'entita' dei contributi accademici.
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno cinque giorni.
Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente.
Il consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti.
Art. 8.
Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del consiglio stesso;
b) ha la legale rappresentanza dell'Universita' anche in giudizio;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
e) puo' delegare al vice presidente esecutivo l'esercizio di sue funzioni;
f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.
Art. 9.
Il comitato esecutivo e' cosi' composto:
a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;
b) dal vicepresidente esecutivo;
c) dal vicepresidente esecutivo dell'ALUISS;
d) dal rettore o, in sua assenza, dal pro rettore;
e) dal direttore amministrativo.
La funzione di segretario del comitato stesso e' esercitata dal direttore amministrativo.
Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.
Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.
Art. 10.
Il comitato esecutivo delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione e esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi.
In particolare, il comitato esecutivo:
a) nomina, su proposta del senato e dei consigli di facolta' previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo secondo quanto previsto dal regolamento per il personale docente;
b) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facolta', i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
c) approva, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;
d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
e) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facolta' e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;
f) assegna alle unita' organizzative titolari di budget le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni o al raggiungimento del limite di eta';
h) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Universita'.
Art. 11.
Il rettore dura in carica un triennio.
Il rettore:
a) esercita 1'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente;
b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
e) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;
f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, escluse quelle demandate dallo statuto ad altri organi, nonche' le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Il rettore nomina il pro rettore ed inoltre puo' conferire a professori ordinari e straordinari il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Universita', rientranti nelle sue competenze.
La nomina del rettore e' comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 12.
Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo convoca e lo presiede, e dal pro rettore;
b) dai presidi;
c) dai direttori di dipartimento.
Alle sedute del senato accademico sono invitati i vice presidi che, in caso di assenza o impedimento dei presidi, hanno voto deliberativo.
In caso di assenza o impedimento, ciascun direttore di dipartimento puo' designare un suo delegato che, in tal caso, ha voto deliberativo.
L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' inviato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale partecipa con voto consultivo.
Il presidente puo' far intervenire alla seduta, in sua vece, il vice presidente esecutivo.
Il senato accademico puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.
Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.
Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.
Inoltre il senato accademico, nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita':
a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
b) elabora progetti didattici, indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
c) propone al consiglio di amministrazione valutate le proposte dei consigli di facolta', gli insegnamenti cui attribuire i posti di ruolo vacanti;
d) propone al comitato esecutivo, su proposta dei consigli di facolta', previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo;
e) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di facolta', i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
f) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dai consigli di facolta';
g) coordina, su iniziativa del rettore, le fasi di realizzazione delle attribuzioni rispettivamente rimesse alle facolta' e ai dipartimenti dal presente statuto;
h) propone, valutate le proposte dei consigli di facolta' e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;
i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.
Art. 13.
Il consiglio di facolta' e' composto dai professori ordinari, straordinari e associati, confermati o non, afferenti alla facolta'.
Il consiglio di facolta' e' presieduto dal preside.
Il preside nomina il vice preside a cui puo' delegare talune attribuzioni e che, comunque, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside con preavviso di almeno cinque giorni e decide sulle questioni didattiche, salvo le attribuzioni spettanti ad altri organi.
In particolare, il consiglio di facolta':
a) determina l'indirizzo generale della facolta', con particolare riferimento alle attivita' didattiche;
b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
c) propone al senato accademico gli insegnamenti ai quali attribuire posti di ruolo vacanti;
d) propone al senato accademico la designazione di professori da chiamare sui posti di ruolo, previo parere del consiglio di dipartimento;
e) propone al senato accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
f) approva i piani di studio;
g) esprime parere al senato accademico in merito all'attivazione delle scuole di specializzazione;
h) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4.
Art. 14.
Con il regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4 sono istituiti i dipartimenti.
Nell'ambito degli stanziamenti previsti, ciascun dipartimento ha piena autonomia patrimoniale e contabile ed e' rappresentato dal direttore nella stipula dei relativi atti.
Il consiglio di dipartimento e' composto da:
a) il direttore;
b) i docenti di ruolo.
Ogni docente deve afferire ad uno ed un solo dipartimento.
Il consiglio di dipartimento, convocato dal direttore che lo presiede con preavviso di almeno cinque giorni, delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.
In particolare, il consiglio di dipartimento:
a) delibera la destinazione dei fondi cui all'art. 7, lettera f), per quanto assegnato allo stesso;
b) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
c) partecipa, sentito il comitato esecutivo, ad attivita' di ricerca anche in collaborazione con altri enti di diritto pubblico o privato;
d) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
e) e' responsabile dei dottorati;
f) elabora, sviluppa e coordina i piani di ricerca, formando le professionalita' necessarie;
g) conferisce incarichi di ricerca;
h) esprime al consiglio di facolta' parere in merito alla designazione di professori di ruolo da chiamare;
i) esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento di cui al primo comma.
Art. 15.
Il corpo accademico e' composto dai professori di ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal decano, purche' professore di prima fascia.
Il corpo accademico e' convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Universita'.
Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane in ruolo tra i professori intervenuti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Universita' le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.
Al rettore, al pro rettore, ai presidi, ai vice presidi e ai direttori di dipartimento viene riconosciuta un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione.
Art. 16.
Le attribuzioni del direttore amministrativo sono definite dal presidente nel rispetto delle norme vigenti nell'ordinamento universitario.
Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e' disciplinato da contratti di lavoro di diritto privato e dall'apposito regolamento di cui all'art. 4.
Art. 17.
L'Universita' istituisce un Nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca nonche' dei servizi per gli studenti.
Il Nucleo e' composto da un numero di membri determinato dal senato accademico ed e' nominato dal comitato esecutivo sentito il senato accademico.
L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.
Art. 18.
L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'Universita' gli immobili per lo svolgimento delle attivita' universitarie.
Qualora l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilita' dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.
Per assicurare il mantenimento dell'Universita', l'ente promotore puo' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessita' della Luiss Guido Carli.
La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilita' finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.
Art. 19.
L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi.
La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Art. 20.
Il logotipo della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma e' costituito dalla sigla Luiss, che sovrasta la dicitura Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, e' depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Capo III
Norme finali e transitorie

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si provvede al rinnovo degli organi collegiali, ad eccezione della componente studentesca.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dal presente statuto gli organi competenti approvano i regolamenti ivi previsti.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4 restano in vigore le corrispondenti norme previgenti.
 
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