IL PRESIDENTE
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»: a) tenuto conto che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, e' stata fissata per il giorno 14 marzo 2004 l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo; b) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; c) visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge della regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10; d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica; e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003; f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. 1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo, fissata per il giorno 14 marzo 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento. 2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 14 marzo 2004, salva una eventuale estensione sino al 28 marzo 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2004 Il presidente: Petruccioli |