Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 novembre 2003 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Targretin» bexarotene, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. |
|
|
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Targretin» bexarotene - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/01/178/001 75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale. Titolare A.I.C.: Ligand Pharmaceuticals Uk Ltd. Decreto n. C/256/2003.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la decisione della Commissione europea del 25 novembre 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Targretin bexarotene»; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-ter della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003; Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto e' stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Targretin bexarotene» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 9/10 settembre 2003;
Decreta:
Art. 1. Alla specialita' medicinale TARGRETIN BEXAROTENE nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale, n. 035710019/E (in base 10) 121T23 (in base 32). |
| Art. 2. La specialita' medicinale «Targretin bexarotene» e' classificata come segue: 75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale, n. 035710019/E (in base 10) 121T23 (in base 32); classe «H»; prezzo ex factory IVA esclusa 1.100,00 euro; prezzo al pubblico IVA inclusa 1.815,44 euro. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. |
| Art. 5. Il presente decreto che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 27 novembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 277. |
|
|
|