Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 3 febbraio 2004, n. 5 |
«Patto di stabilita' interno» per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
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Alle province Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti Ai collegi dei revisori dei conti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direz. centr. finanza locale Alle ragionerie provinciali dello Stato All'A.N.C.I. All'U.P.I. Alla Corte dei Conti - Segretariato generale - Sezione enti locali
A. Premessa. A differenza del passato, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) non ha sostanzialmente modificato le regole per il patto di stabilita' interno per l'anno 2004 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti definite dall'art. 29 della legge finanziaria n. 289 del 2002, e modificate, in minima parte, dall'art. 1-quater, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116. Pertanto, la presente circolare - dopo aver ripreso alcuni aspetti relativi al patto di stabilita' interno per il 2003 - si sofferma sulle predette e ridotte modifiche rinviando, per tutto cio' che non risulta trattato, alla circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2003). B. Il Patto di stabilita' interno per l'anno 2003. B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e loro verifica. In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del «patto» per l'anno 2003 (commi 5 e 7 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002) hanno previsto il raggiungimento di due obiettivi in termini di disavanzo finanziario (in questo contesto definito «saldo finanziario» data la possibilita' di assumere valori positivi e negativi): I) saldo finanziario per la gestione di competenza; II) saldo finanziario per la gestione di cassa. Per la determinazione dei suddetti saldi si deve far riferimento, per la gestione di competenza, alla differenza tra accertamenti e impegni degli anni 2001 e 2003 e, per la gestione di cassa, alla differenza tra riscossioni totali (competenza + residui) e pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti negli anni 2001 e 2003. In ordine alla determinazione dei due saldi, si soggiunge che, per la determinazione del saldo finanziario 2003, non e' indispensabile l'approvazione formale del conto consuntivo dello stesso anno 2003; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, il saldo puo' essere determinato con riferimento alle scritture di bilancio (partitari) definite dal Servizio finanziario dell'Ente locale, tenuto altresi' conto che e' lo stesso Ente che provvede - con le forme e le modalita' che ritiene piu' opportune - alla autocertificazione del raggiungimento dei due obiettivi del patto (art. 3, comma 60, della legge n. 350 del 2003). Si precisa, tuttavia, che l'approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto. B.2. Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Qualora l'Ente non dovesse raggiungere entrambi o anche uno degli obiettivi (saldo di competenza e saldo di cassa) sara' soggetto, nell'anno 2004, alle seguenti limitazioni (comma 15 dell'art. 29 della legge finanziaria 2003): a) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento; b) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. A tale proposito, appare utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni recate dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003 in merito all'indebitamento; c) obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi. C. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2004. C.1. Modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario 2003 e 2004. La legge finanziaria per l'anno 2004 ha apportato alcune modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2003, come definito dai commi 5 (per le province) e 7 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002. Considerato che il meccanismo di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2004 (comma 10 del piu' volte citato art. 29) si basa sul saldo finanziario 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili anche per il 2004. In particolare, per effetto dell'art. 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' consentito non considerare ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al cennato art. 29 della legge n. 289 del 2002, le spese che gli enti locali soggetti al patto sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a: C.1.1. Maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003. Trattasi, in particolare, degli oneri previsti dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale. Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto art. 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del «monte salari» dell'anno 2002. La determinazione del «monte salari» dell'anno 2002 va effettuata utilizzando i dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001, in sede di rilevazione del conto annuale 2002 (nello specifico: tabelle 12, 13 e 14). Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda l'allegato «D/04» alla presente circolare. La dicitura «04» indicata in tutti gli allegati alla presente circolare consente di distinguere gli allegati alla circolare dell'anno 2004 (appunto «04») da quelli delle precedenti circolari; C.1.2. Maggiori oneri di personale per l'attivita' istruttoria del condono. Tali spese riguardano le spese di personale per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003. Per maggiore chiarezza, negli allegati A/04 (per le province) e B/04 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla presente circolare, sono rappresentati gli schemi esemplificativi in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa, attualmente vigenti, da prendere in considerazione per il calcolo del saldo finanziario. C.2. Determinazione dell'obiettivo programmatico per l'anno 2004. Per determinare il saldo finanziario programmatico per l'anno 2004, si deve far riferimento, sulla base di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2003, al saldo finanziario programmatico per l'anno 2003 incrementato del tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004 risultante dal D.P.E.F. 2004-2007, pari all'1,7%. Si precisa, al riguardo, che la percentuale dell'1,3%, segnalata al punto E.2.1. della circolare n. 7 del 2003 quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2004, e' da intendersi superata in quanto relativa alla previsione indicata dal precedente D.P.E.F. 2003-2006 e, quindi, ormai assorbita dalla nuova indicazione dell'ultimo D.P.E.F. Per le modalita' di calcolo del saldo finanziario 2004, si veda l'allegato «C/04» alla presente circolare in cui sono riportate due esemplificazioni relative al caso di saldo finanziario negativo e di saldo finanziario positivo distintamente per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. D. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2005. Il legislatore non ha previsto, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2004, alcuna modifica alle regole per la determinazione del saldo finanziario per il patto di stabilita' interno per l'anno 2005, per cui la normativa di riferimento rimane quella prevista dai commi 11 e 12 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 con le istruzioni in proposito fornite al punto E.2.2. della circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003. E. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari. E.1. Ulteriori chiarimenti rispetto alla circolare n. 7 del 2003 (punto E.6.1.). Il comma 13 dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, ha introdotto, in materia di programmazione trimestrale dei flussi finanziari del patto di stabilita' interno, una modifica al comma 17, terzo periodo, dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 in base alla quale, a seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, gli enti locali soggetti al patto devono riassorbire lo scostamento nel trimestre successivo attraverso una azione di contenimento sui pagamenti tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi. Con la modifica e' stato, cioe', eliminato il riferimento ai pagamenti effettuati nell'anno 2001. E.2. Le informazioni da inviare agli uffici della Ragioneria generale dello Stato. E.2.1. Anno 2004 - Allegato «E/04». Come per il 2003, gli enti locali soggetti al patto devono predisporre anche per il 2004 un prospetto (allegato «E/04» alla presente circolare) contenente gli obiettivi programmatici trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2004 che, dopo la valutazione di coerenza del Collegio dei revisori, deve essere trasmesso entro il mese di febbraio 2004: dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A., utilizzando il sistema web «Monitoraggio patto di stabilita' interno» gia' utilizzato per l'acquisizione dei dati dell'anno 2003. Il sistema informatico di cui sopra sara' opportunamente modificato al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nell'allegato «E/04» direttamente dagli Enti tenuti al monitoraggio (province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti). Istruzioni specifiche sui tempi e sulle modalita' di accesso/utilizzo del sistema verranno fornite via e-mail, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - alle province e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Si coglie l'occasione per ribadire che il saldo finanziario programmatico annuale e' la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e quindi teoricamente immodificabile. Gli obiettivi trimestrali di detto saldo sono, invece, frutto di previsioni e di andamenti che, nel corso dell'anno, potrebbero essere addirittura di segno opposto all'obiettivo annuale. Possono, tuttavia, verificarsi situazioni in cui - a seguito di ulteriori modificazioni legislative o interpretazioni in via amministrativa - l'obiettivo annuale puo' essere rideterminato cosi' come, per l'andamento della gestione, possono essere rideterminati gli obiettivi trimestrali: in questi casi, potranno essere compilati e trasmessi allegati «E/04» di rettifica a quelli precedentemente inviati con le medesime procedure previste per la compilazione e trasmissione del primo allegato «E/04». In considerazione che con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2003 e' stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 al 31 marzo 2004, si ritiene che il termine (febbraio 2004) per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate in questione possa coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio di previsione 2004. E.2.2. Anno 2003 - Allegato «E». Si richiama l'attenzione dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti che alcuni allegati «E» (relativi alle previsioni finanziarie trimestrali per l'anno 2003) risultano ancora non pervenuti: si invitano, pertanto, gli enti inadempienti a voler trasmettere, con la massima urgenza, detti prospetti agli indirizzi e con le modalita' di cui al precedente punto E.2.1. Si coglie, altresi', l'occasione per rappresentare che, qualora l'obiettivo annuale 2003, a suo tempo gia' trasmesso, fosse variato a seguito di modifiche legislative (ad esempio: le modifiche di cui al precedente punto C.2.) o interpretazioni amministrative, e' necessario riprodurre, con le medesime modalita', un nuovo allegato «E» relativo al 2003. E.2.3. Comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi trimestrali. Anche per l'anno 2004, il Collegio dei Revisori dei conti deve inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la comunicazione dell'eventuale mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale. Al riguardo, si precisa che la norma fa riferimento ad una comunicazione e, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale del Collegio dei revisori ma solo una comunicazione del mancato rispetto, per cui e' possibile la trasmissione via e-mail agli uffici centrali o provinciali (vedi precedente punto E.2.1. a seconda della popolazione dei comuni) della Ragioneria generale dello Stato. F. Il monitoraggio trimestrale. F.1. Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Cosi' come previsto dal comma 13 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 (norma a regime e, quindi, vigente anche per il 2004), sono soggetti al monitoraggio trimestrale del patto di stabilita' interno 2004 le province e i soli comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per l'anno 2003, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003), sono stati predisposti i modelli di rilevazione per il monitoraggio del «patto» e le sue modalita' di trasmissione. Considerato che la legge finanziaria 2004 ha apportato alcune modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario si ritiene necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto che definira', per l'anno 2004, il monitoraggio del patto di stabilita' interno. Pertanto, per i nuovi modelli di rilevazione e le necessarie istruzioni, si fa rinvio alla emanazione del suddetto decreto; sino alla sua emanazione gli enti non dovranno trasmettere alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale del patto per il 2004. Relativamente al monitoraggio del patto per l'anno 2003 (situazione al 31 dicembre 2003), si precisa che i modelli 2a, 2b, CN/a e CN/b, per le province, e i modelli 3a, 3b, CN/a e CN/b, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, devono essere trasmessi attraverso la procedura web attualmente operativa entro il mese di gennaio 2004. In ogni caso, qualora tale situazione di pre-consuntivo si differenziasse da quella di consuntivo, e' necessario riprodurre i nuovi modelli con i dati definitivi, non appena disponibili, secondo le modalita' previste dal sistema di acquisizione via web. F.2. Province e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti non sono, invece, soggetti al monitoraggio trimestrale, per cui non sono tenuti all'invio alle - Ragionerie provinciali dello Stato di alcuna situazione con esclusione degli adempimenti di cui al precedente punto E.2.1. - sugli andamenti trimestrali e annuali del patto di stabilita' interno. G. Ulteriori chiarimenti. G.1. I riflessi delle regole del «patto» sulle previsioni di bilancio. Come per lo scorso anno, le regole del «patto» 2004 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio quindi, nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2004 (redatto in termini di competenza), le regole del «patto» di stabilita' interno possono incidere solo indirettamente. Infatti, tenendo conto che gli obiettivi del patto devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale (accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti) il riferimento alla fase previsionale (sia iniziale, sia assestata che definitiva) e' puramente indicativo: durante la gestione di competenza avvengono situazioni di scostamento tra previsione e gestione che possono incidere sul saldo finanziario sia positivamente (maggiori accertamenti e minori impegni rispetto alle previsioni definitive) e sia negativamente (minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive). Tuttavia, e' ragionevole ipotizzare che il «patto» produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso che non appare realistica un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza. G.2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilita' interno. G.2.1. Popolazione di riferimento. Il comma 1 dell'art. 29 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del «patto» per il 2004 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il «patto», si applica il criterio previsto dall'art. 156 del Testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioe', per il 2004, quella al 31 dicembre 2002). G.2.2. Comuni di nuova istituzione. L'art. 1-quinquies della richiamata legge n. 116 del 2003 ha apportato una modifica all'art. 29 della legge n. 289 del 2002, inserendo il comma 6-bis in cui e' stabilito che «i comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Tale norma, a parere dello scrivente, e' da interpretare in senso dinamico, cioe' con riferimento esclusivo non solo all'anno 2001 ma in un'ottica di sequenza temporale: pertanto, per l'anno 2004, possono essere considerati quali comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (e quindi non soggetti al patto di stabilita' interno) i comuni che sono stati istituiti nel 2003 e nel 2004. Per i comuni istituiti nel 2001 o nel 2002, la determinazione del saldo finanziario programmatico per l'anno 2004 puo' essere effettuata con riferimento al saldo finanziario effettivo dell'anno 2003, calcolato secondo le regole di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 29, incrementato del tasso d'inflazione programmato (pari all'1,7%). H. Il patto di stabilita' interno per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Anche in questo caso, la normativa di riferimento (art. 29, comma 18, della legge finanziaria 2003) non ha subito modifiche per cui per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono verificarsi due situazioni: H.1. Qualora entro il 31 marzo 2004 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilita' interno 2004 tra questo Dipartimento e le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie speciali provvedono a definire le regole del «patto» a cui devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori. In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno, si ritiene opportuno che - ai soli fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale - questo ufficio venga a conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal primo periodo del comma 18), degli andamenti trimestrali del «patto»; H.2. Qualora le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con questo Dipartimento entro il 31 marzo 2004, agli enti locali dei rispettivi territori si applicano le regole sul «patto» 2004 (oggetto della presente circolare) previste dall'art. 29 della legge finanziaria del 2003, valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale nel caso in cui le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del «patto di stabilita' interno». In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale di cui al punto F della presente circolare. I. Riferimenti per eventuali chiarimenti sul patto di stabilita' interno. I.1. Normativa di riferimento. Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito internet http://www.tesoro.it/web/docu indici/Area Normativa/patto stabilita int monit.htm I.2. Richieste di chiarimenti. Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il «patto» per l'anno 2004 potrebbero generare da parte degli enti locali o delle Ragionerie provinciali dello Stato una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo ufficio, e' necessario pervengano: per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it; per i quesiti in materia di personale correlati alla normativa del patto di stabilita' interno, all'indirizzo: Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (fax 06/4819587). Roma, 3 febbraio 2004 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli |
| Allegati
----> Vedere allegati da pag. 55 a pag. 59 della G.U. <---- |
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