Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 gennaio 2004 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, nona e decima tranche. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237; con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad euro 13.382 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 9 settembre, 24 settembre, 27 ottobre e 22 dicembre 2003 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nello premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003. |
| Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2004. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 gennaio 2004. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 4. Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione. Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 2004; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata. |
| Art. 5. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il presente decreto verra' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 2004 Il Ministro: Tremonti |
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