Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004 |
Approvazione del modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, nonche' definizione delle modalita' di presentazione e di adeguamento. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone: 1. Approvazione del modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale». 1.1. E' approvato il modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al contribuente, persone fisiche ed altri soggetti, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le modalita' di adeguamento, i dati relativi ai soggetti interessati da successioni e trasformazioni, i dati concernenti i soci o associati, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica. 2. Modalita' di adeguamento ai fini dell'adesione al concordato preventivo. 2.1. Ai fini dell'adeguamento richiesto per l'adesione al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, l'interessato deve barrare le relative caselle poste nella sezione «Modalita' di adeguamento» del frontespizio del modello di comunicazione di cui al punto 1.1. In particolare, va barrata: la casella «A», qualora per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 siano stati dichiarati ricavi o compensi in misura non inferiore a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, ovvero per i quali non necessita l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri; la casella «B», qualora per il suddetto periodo d'imposta l'ammontare dei ricavi o compensi risulti adeguato a seguito di definizione automatica mediante autoliquidazione ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; le caselle «C/II.DD.» e/o «C/IVA», qualora la dichiarazione integrativa prodotta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002, abbia comportato l'adeguamento dei ricavi e compensi ai valori richiesti per accedere al concordato preventivo; le caselle «D/II.DD.» e/o «D/IVA», qualora sia stata effettuata la definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002; la casella «E», qualora, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di definizione per chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002; la casella «F», qualora, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di definizione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, degli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonche' in base ad ogni altro accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione; la casella «G», qualora, essendo stati dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, venga effettuata la definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003; la casella «H», qualora, non ricorrendo le ipotesi sopra descritte o non essendo effettuata alcuna definizione in base ad uno degli istituti previsti dalla legge n. 289 del 2002, i ricavi o i compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono adeguati versando le relative imposte e indicando i dati relativi all'adeguamento nella dichiarazione Unico 2004. 3. Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale. 3.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione. 3.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Concordato Preventivo 2004», che e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento. 3.3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione. 3.4. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 3.5. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo.
Motivazioni. L'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha introdotto per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. In particolare, il comma 15 del citato art. 33 dispone che l'adesione al concordato preventivo si esprime mediante un'apposita comunicazione e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione della medesima comunicazione e dell'adeguamento richiesto per l'adesione al concordato preventivo. Pertanto, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, definendo le modalita' di adeguamento per l'adesione al concordato preventivo, nonche' le modalita' di presentazione, la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa della medesima comunicazione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2004 Il direttore: Ferrara |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 42 della G.U. <---- |
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