Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004 |
Approvazione del modello 770/2004 Semplificato, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2004 Ordinario, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone: 1. Approvazione dei modelli 770/2004 Semplificato e 770/2004 Ordinario. 1.1. E' approvato il modello 770/2004 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto nell'anno 2003 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL nonche' i dati relativi all'assistenza fiscale prestata. Il modello e' composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni nonche' dai prospetti ST ed SX. 1.2. E' approvato il modello 770/2004 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2003 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta diversi da quelli di cui al punto 1, nonche' delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa. 2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento. 2.2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici. 2.4. E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo. 3. Modalita' di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni. 3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte "Dati fiscali" devono essere espressi in unita' di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite. 3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. 3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 3.4. La dichiarazione modello 770/2004 Semplificato non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti effettuati e alle compensazioni operate, devono essere trasmessi unitamente al predetto modello qualora il sostituto d'imposta non sia obbligato a presentare anche il modello di dichiarazione 770/2004 Ordinario. 3.5. La dichiarazione modello 770/2004 Semplificato puo' essere trasmessa separatamente da due soggetti distinti, inviando il frontespizio di tale modello unitamente ad una delle parti seguenti: - dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennita' di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, nonche' dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel corso dell'anno 2003 e dati relativi ai prospetti ST ed SX qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione modello 770/2004 Ordinario; - dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.
Motivazione. Il presente provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso decreto, e' redatta su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati. L'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonche' degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente. Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonche' dettare disposizioni per disciplinare le modalita' di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa dei modelli. Inoltre, il presente provvedimento ha recepito le disposizioni, contenute nell'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le quali e' stata disposta la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e quelle del decreto 9 dicembre 2003 con cui e' stata disposta l'estensione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta; Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti; Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse; Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale e' stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge del 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; Provvedimento 25 novembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria; Decreto dirigenziale 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l'estensione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2004 Il direttore: FERRARA |
| CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4: larghezza: cm. 21,0; altezza: cm. 29,7. E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta dei modelli La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq. Caratteristiche grafiche dei modelli I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro). Colori Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
MODELLO 770/2004 Semplificato
----> Vedere immagini da pag. 11 a pag. 21 <----
Istruzioni per la compilazione
----> Vedere immagini da pag. 23 a pag. 94 <----
MODELLO 770/2004 Ordinario
----> Vedere immagini da pag. 95 a pag. 119 <----
Istruzioni per la compilazione
----> Vedere immagini da pag. 121 a pag. 166 <---- |
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