Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341
Testo del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 9 febbraio 2004, n. 31 (pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.
4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo' essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 1 (Ristrutturazione delle procedure di versamento
e di riscossione). - 1. (Omissis).
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di
riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di
compensazione di entrate anche di natura non tributaria,
anche degli enti territoriali, o non erariale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici).
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
1. (Omissis).
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione
dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le
modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli
enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le
attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla
facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
3. - 14.undecies (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte
di credito che non ha trovato capienza nella compensazione
e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, commi 8 e 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
«Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. - 7.
(Omissis).
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003,
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003.
10. - 15. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione dellerisorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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