Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 33
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera c);
Ravvisata l'esigenza di riformulare parzialmente le disposizioni relative alle finalita' dell'Istituto, nonche' agli organi ed alle loro funzioni, per un piu' efficace svolgimento delle attivita' e, quindi, un migliore perseguimento degli scopi istituzionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasformazione

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di seguito denominato «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: «ed ha sede legale in Roma»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alla premessa:
- I testi degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
298, sono i seguenti:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,
recante: «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico
«Istituto nazionale per il dramma antico», a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 febbraio 1998, n. 35.
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 1 (Trasformazione). - 1. L'Istituto nazionale per
il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato
«l'Istituto», e' trasformato in fondazione ed acquisisce la
personalita' giuridica di diritto privato alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti
attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della
trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto, dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede
amministrativa ed operativa in Siracusa.».



 
Art. 2.
Statuto

1. L'articolo 2 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Statuto). - 1. L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.».
 
Art. 3.
Finalita'

1. L'articolo 3 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Finalita). - 1. L'Istituto ha le seguenti finalita':
a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita' teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonche' di altre attivita' culturali ed artistiche ad esso relative;
b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;
d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;
e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;
f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attivita' di studi e di ricerca sui temi della classicita' greca e latina;
g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» in Siracusa;
h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;
i) promuovere, anche in coordinamento con le universita', lo studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina.
2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3. L'Istituto puo', previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Le societa' di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e' soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.».
 
Art. 4.
Organi

1. L'articolo 4 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' dell'Istituto.
3. La durata degli organi collegiali e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per non piu' di due volte e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. L'articolo 5 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ed e' composto:
a) dal Sindaco di Siracusa, che e' il presidente dell'Istituto;
b) da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al comma 6;
c) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attivita' culturali ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;
e) da un consigliere, designato dalla provincia di Siracusa;
f) da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura e' ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che gia' partecipavano all'Istituto. Lo statuto puo' prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalita' per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati.
2. Fino a quando non si sara' verificata la condizione di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) e' individuato tra personalita' di elevato profilo culturale e con comprovate capacita' organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacita' organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.
4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parita', prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) su proposta del consigliere delegato, definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
c) delibera il bilancio di esercizio;
d) formula la proposta al Ministro per i beni e le attivita' culturali per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
e) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attivita';
f) delibera su tutte le materie riguardanti le attivita' istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
g) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonche' il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori.
5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
6. Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attivita' dell'Istituto; cura l'attivita' e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volonta' dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.».



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse del decreto
qui pubblicato.



 
Art. 6.
Sovrintendente

1. L'articolo 6 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalita' dell'Istituto.
2. Il sovrintendente:
a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attivita' dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' dell'Istituto;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
3. L'incarico del sovrintendente e' conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.
4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 7.
Personale

1. L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le eventuali procedure di mobilita', conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.».
 
Art. 8.
Disponibilita' finanziarie e gestione

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «con le modalita' di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»;
b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio 1999»;
c) al comma 4 le parole: «Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali», e le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 8 (Disponibilita' finanziarie e gestione). - 1.
L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto
previsto dall'art. 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle
finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con
determinazione triennale, negli stati di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con riferimento al Fondo unico dello spettacolo,
nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti
pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio
di attivita' commerciali.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni,
entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di
riferimento, un programma delle attivita' con relazione
finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al
perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il
contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per
cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita
la commissione consultiva per il teatro, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente
efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo
della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di
cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Istituto, anche quando non esercita attivita'
commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture
contabili prescritti dall'art. 2421 del codice civile e
deve redigere il bilancio di esercizio secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso,
entro quindici giorni dalla deliberazione, al Ministero per
i beni e le attivita' culturali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di
concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.».



 
Art. 9.
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Autorita' di governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Vigilanza e amministrazione straordinaria). -
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
titolare del potere di vigilanza sulla gestione
dell'Istituto. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio
di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' dell'Istituto;
b) il conto economico chiude con una perdita
superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi
consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di
analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi
dell'art. 10, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli
organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un
commissario straordinario e ne vengono determinati la
durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario
straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del
consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione,
ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere
le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali;
esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti
del disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'Autorita' vigilante.».



 
Art. 10.
Patrimonio

1. All'articolo 10 del decreto sono soppressi i commi 2, 3 e 4.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 10 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio dell'Istituto
e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e'
proprietario, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni
di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad
incremento del patrimonio stesso.
2. (Comma soppresso).
3. (Comma soppresso).
4. (Comma soppresso).»



 
Art. 11.
Norme finali ed abrogazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»; fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla predetta scadenza il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.
2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.
3. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto.
4. L'articolo 11 del decreto e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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