Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 febbraio 2004, n. 31 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
---- LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2644): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) l'11 dicembre 2003. Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, l'11 dicembre 2003 con il parere delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'11 dicembre 2003. Esaminato dalla 6ª commissione il 16 e 17 dicembre 2003. Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4574): Assegnato alla VI commissione (Finanze) il 13 gennaio 2004 con il parere del Comitato per la legislazione. Esaminato dalla VI commissione il 13 e 14 gennaio. Esaminato in aula il 19 gennaio 2004 ed approvato il 21 gennaio 2004. ----
Avvertenza: Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2003, N. 341.
All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni, ». |
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